Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 29 D.Lgs. 141/2024 – Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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In sintesi

  • L'articolo disciplina il regime nazionale dei cali ammissibili, applicabile ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale per merci perdute o distrutte, in raccordo con la normativa unionale.
  • I cali ammissibili sono la percentuale di perdita di peso o volume delle merci ritenuta fisiologica durante il trasporto, la custodia o la lavorazione, entro la quale l'obbligazione doganale non sorge o si estingue.
  • La determinazione dei cali spetta al Ministro dell'economia e delle finanze tramite decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti ministeriali).
  • La norma opera in via complementare al CDU (Reg. UE 952/2013), che già prevede all'art. 124 l'estinzione dell'obbligazione doganale per le merci andate irreversibilmente perdute o distrutte per causa di forza maggiore o accidente fortuito.
  • Operatori con merci soggette a calo naturale - prodotti alimentari, liquidi sfusi, materie prime organiche - trovano in questa disposizione il fondamento per escludere o ridurre il debito doganale sulla quota fisiologica di perdita.
Indice dei contenuti

Il concetto di calo ammissibile nel diritto doganale: funzione e fondamento

L'articolo 29 del D.Lgs. 141/2024 affronta un problema pratico ricorrente nel commercio internazionale: la perdita fisiologica di merci durante il trasporto, la custodia e la lavorazione. Alcune categorie merceologiche subiscono naturalmente una riduzione di peso o volume - i cereali perdono umidità, i liquidi sfusi evaporano, i prodotti freschi si deteriorano parzialmente - e sarebbe iniquo applicare l'obbligazione doganale sull'intera quantità originariamente introdotta nel territorio doganale se una parte di essa è andata perduta prima del momento impositivo.

Il calo ammissibile è la risposta normativa a questo problema: una soglia percentuale entro la quale la perdita di merce è considerata fisiologica e non dà luogo all'obbligazione doganale, o determina l'estinzione della obbligazione già sorta. Al di sopra della soglia, l'operatore deve dimostrare che la perdita eccedente è dovuta a cause non imputabili (forza maggiore, accidente fortuito), altrimenti scatta il debito doganale sull'eccedenza.

Raccordo con il Codice doganale dell'Unione

L'art. 29 opera «fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale», confermando la struttura complementare del D.Lgs. 141/2024 rispetto al CDU. Il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) già disciplina, all'art. 124, le ipotesi di estinzione dell'obbligazione doganale, tra cui la distruzione irreversibile della merce per causa di forza maggiore o accidente fortuito, nonché il caso in cui la merce sia andata distrutta o perduta sotto controllo doganale. Queste ipotesi non richiedono una soglia percentuale predefinita: l'estinzione opera se l'operatore prova l'evento fortuito o di forza maggiore.

I cali ammissibili disciplinati dall'art. 29 operano su un piano diverso: non richiedono la prova di un evento specifico, ma si applicano automaticamente entro la soglia percentuale predeterminata dal decreto ministeriale. Si tratta dunque di una presunzione normativa di perdita fisiologica che semplifica la vita all'operatore: fino alla soglia, nessuna prova è richiesta; oltre la soglia, l'onere della prova della causa esoneratrice ricade sull'operatore.

Il meccanismo del decreto ministeriale e la sua adozione

L'articolo 29 rimette la determinazione dei cali ammissibili a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Si tratta della forma del regolamento ministeriale: un atto normativo secondario di competenza del singolo ministro, che non richiede l'approvazione in Consiglio dei ministri ma deve rispettare i principi della legge di delegazione e dei regolamenti governativi preesistenti.

La scelta dello strumento regolamentare è coerente con la natura tecnica della materia: le soglie di calo variano in funzione delle caratteristiche merceologiche, delle condizioni di trasporto e delle modalità di custodia, e richiedono aggiornamenti frequenti alla luce dell'evoluzione tecnica e commerciale. Un decreto ministeriale è più agile di una legge e consente all'amministrazione di adeguare i parametri senza iter parlamentare.

L'operatore economico dovrà quindi fare riferimento al decreto ministeriale vigente per conoscere le soglie applicabili alla propria categoria merceologica. In assenza del decreto o per merci non tabellate, si applica il regime generale del CDU: la perdita deve essere provata caso per caso, dimostrando la causa di forza maggiore o l'accidente fortuito ai sensi dell'art. 124 CDU.

Categorie merceologiche tipicamente interessate

La norma ha rilevanza pratica soprattutto per alcune categorie di merci caratterizzate da perdita fisiologica naturale. I cereali e i prodotti agricoli sfusi perdono umidità durante il trasporto e lo stoccaggio, con variazioni dipendenti dalla durata del viaggio e dalle condizioni climatiche. I liquidi sfusi (vini, oli, carburanti, prodotti chimici liquidi) sono soggetti a evaporazione e a perdite per aderenza alle pareti dei serbatoi. Le materie prime organiche (zucchero grezzo, farine, prodotti fibrosi) subiscono assestamento e polverizzazione. I prodotti ittici e i prodotti freschi in genere perdono peso per perdita di acqua e per le lavorazioni preliminari alla conservazione.

Per queste categorie, il calo ammissibile è uno strumento operativo imprescindibile: consente agli importatori e agli operatori di regimi sospensivi (deposito doganale, perfezionamento attivo) di chiudere i conti doganali senza dover giustificare ogni minima differenza tra il quantitativo introdotto e quello dichiarato alla restituzione o all'immissione in consumo.

Implicazioni per i regimi doganali sospensivi

Il tema del calo ammissibile è particolarmente rilevante nei regimi doganali sospensivi, dove le merci sono introdotte nel territorio doganale senza pagamento immediato dei dazi, in attesa di una successiva destinazione. Nel deposito doganale (artt. 237-242 CDU), l'operatore deve rendere conto all'ufficio doganale delle merci prese in carico; il calo fisiologico durante il periodo di deposito, se rientra nelle soglie del decreto ministeriale, non determina un'obbligazione doganale. Nel regime di perfezionamento attivo (artt. 256-258 CDU), dove le merci estere sono lavorare nel territorio UE e poi riesportate, la resa di lavorazione deve tenere conto dei cali ammissibili per la corretta determinazione del coefficiente di resa e, di conseguenza, per la quantificazione dei dazi da corrispondere sull'eventuale merce immessa in consumo.

Sanzioni e rischi in caso di mancato rispetto

Se la perdita di merce supera il calo ammissibile e l'operatore non riesce a giustificare l'eccedenza con cause esoneratrici, ADM procederà alla revisione dell'accertamento e alla richiesta dei diritti doganali sull'eccedenza, con gli interessi previsti dalla normativa. La mancata dichiarazione della perdita o la dichiarazione di quantitativi non corrispondenti a quelli effettivi può integrare una violazione doganale che, nei casi più gravi, configura un'ipotesi di contrabbando.

Per prevenire contestazioni, l'operatore è consigliato di documentare accuratamente le operazioni di pesatura e misurazione all'entrata e all'uscita delle merci dagli spazi doganali, conservare i certificati di analisi e i rapporti di trasporto che attestano le condizioni di conservazione, e applicare i cali ammissibili in modo trasparente nella documentazione presentata ad ADM.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono i cali ammissibili e perché sono rilevanti ai fini doganali?

I cali ammissibili sono le percentuali di perdita di peso o volume delle merci considerate fisiologiche durante il trasporto, la custodia o la lavorazione. Entro queste soglie, l'obbligazione doganale non sorge o si estingue: l'operatore non deve pagare dazi sulla quota di merce perduta fisiologicamente. Sono determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto ministeriale.

I cali ammissibili si applicano automaticamente o devono essere richiesti dall'operatore?

In linea di principio, l'operatore deve dichiarare correttamente i quantitativi e applicare i cali ammissibili nella documentazione presentata ad ADM. Non si tratta di un'esenzione automatica riconosciuta d'ufficio: l'operatore deve indicare la perdita e richiamare la pertinente voce tabellare del decreto ministeriale a fondamento della propria dichiarazione.

Cosa succede se la perdita supera il calo ammissibile?

Se la perdita eccede il calo tabellare, l'operatore deve dimostrare che l'eccedenza è dovuta a causa di forza maggiore o accidente fortuito, ai sensi dell'art. 124 del CDU (Reg. UE 952/2013). In assenza di tale prova, ADM applica i dazi doganali sull'eccedenza di perdita, con gli interessi dovuti.

I cali ammissibili si applicano anche nei regimi doganali sospensivi?

Sì. I cali ammissibili sono particolarmente rilevanti nei regimi sospensivi come il deposito doganale e il perfezionamento attivo, dove l'operatore deve rendere conto all'ufficio doganale dei quantitativi di merce introdotti e di quelli destinati o riesportati. Il calo fisiologico rientrante nelle soglie tabellari non determina obbligazione doganale alla chiusura del regime.

Dove si trova l'elenco dei cali ammissibili per categoria merceologica?

I cali ammissibili sono determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988. L'operatore deve fare riferimento al decreto ministeriale vigente per la propria categoria merceologica. In assenza di tabellazione specifica, si applica il regime generale del CDU che richiede la prova caso per caso della causa esoneratrice.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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