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Art. 29 D.Lgs. 141/2024 — Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

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Art. 29 D.Lgs. 141/2024 — Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.