Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.
3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: obbligazione doganale e diritti riscossi dall'ADM
L'articolo 27 del D.Lgs. 141/2024 introduce la distinzione fondamentale tra diritti doganali in senso lato e diritti di confine in senso stretto, tratteggiando la mappa delle entrate che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituzionalmente tenuta a riscuotere. La disposizione ha un'importanza sistematica cruciale: definisce il perimetro dell'obbligazione riscossoria dell'ADM e delimita il campo applicativo dell'intero apparato procedurale - accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni - disciplinato nelle altre parti del decreto.
Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU») disciplina l'obbligazione doganale come l'obbligo di corrispondere i dazi all'importazione o all'esportazione applicabili a una determinata merce (art. 5, punto 18, CDU). Tuttavia, il CDU non esaurisce il novero delle entrate riscosse in dogana: accanto ai dazi, l'operazione di importazione fa sorgere obblighi fiscali nazionali - IVA, accise - che, pur non essendo propriamente «obbligazione doganale» ai sensi del CDU, sono anch'essi riscossi dall'ADM al momento dello sdoganamento. L'articolo 27 chiarisce in modo organico questo quadro.
I diritti doganali: definizione ampia e fondamento normativo
Il comma 1 adotta una nozione ampia di diritti doganali: sono tali tutti i diritti che l'ADM è tenuta a riscuotere in forza di:
La formula «è tenuta a riscuotere» sottolinea la natura obbligatoria e non discrezionale della funzione: l'ADM non può rinunciare alla riscossione salvo che la legge preveda espressamente procedure di remissione, sgravio o condono.
I diritti di confine: la categoria nucleare
Il comma 2 individua i diritti di confine come sottocategoria dei diritti doganali, caratterizzata da una serie di componenti tassativamente elencate:
Le eccezioni all'IVA come diritto di confine: il comma 3
Il comma 3 introduce due deroghe alla qualificazione dell'IVA come diritto di confine. Si tratta di eccezioni sistematicamente coerenti con la natura dell'IVA come tributo armonizzato a livello unionale e con il principio della tassazione nel Paese di destinazione del consumo.
Prima eccezione (lett. a): immissione in libera pratica senza IVA per successiva immissione in consumo in altro Stato membro UE. In questo caso la merce viene sdoganata in Italia ma è destinata al mercato di un diverso Paese membro; l'IVA sarà assolta nel Paese di destinazione finale. Applicare l'IVA come diritto di confine in Italia creerebbe una doppia imposizione ingiustificata. È il meccanismo alla base delle operazioni triangolari e degli acquisti intracomunitari successivi a importazione.
Seconda eccezione (lett. b): immissione in libera pratica senza IVA con vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale (tipicamente: deposito IVA ex art. 50-bis D.L. 331/1993). Anche qui la logica è la sospensione dell'IVA fino al momento dell'effettiva immissione in consumo: la merce resta in deposito senza che scatti il presupposto impositivo dell'IVA, che sarà invece assolta all'uscita dal deposito.
Rilevanza pratica per gli operatori economici
La classificazione dei diritti doganali e di confine non è un esercizio teorico: ha conseguenze dirette sulle procedure e sulle responsabilità degli operatori:
Raccordo con il CDU e la normativa tributaria nazionale
L'articolo 27 opera come norma di raccordo tra il CDU - che disciplina in modo autonomo l'obbligazione doganale stricto sensu - e la legislazione tributaria nazionale che attribuisce all'ADM la competenza alla riscossione di tributi non doganali in occasione delle operazioni di importazione. Questa sovrapposizione di competenze riscossorie giustifica l'esistenza di un ufficio specializzato come l'ADM, che concentra in un unico momento procedurale la liquidazione e la riscossione di tutte le componenti del costo fiscale dell'importazione.
Sul piano del contenzioso, la distinzione tra diritti doganali di origine unionale e tributi nazionali riscossi in dogana può rilevare anche per le questioni di interpretazione: per i primi è competente in via pregiudiziale la Corte di giustizia dell'UE (art. 267 TFUE); per i secondi, il giudice nazionale applica la normativa tributaria interna, fatta salva l'eventuale questione di compatibilità con il diritto unionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra diritti doganali e diritti di confine?
I diritti doganali (comma 1) sono la categoria generale: includono tutti i diritti che l'ADM è tenuta a riscuotere in base alla normativa unionale o alla legge nazionale. I diritti di confine (comma 2) sono una sottocategoria più specifica: comprendono dazi all'importazione/esportazione, prelievi, accise, IVA all'importazione e altri tributi di consumo dovuti all'atto dell'importazione. La distinzione rileva sul piano procedurale e per la determinazione del regime di accertamento e contenzioso applicabile.
L'IVA all'importazione è sempre un diritto di confine?
No. L'IVA all'importazione costituisce diritto di confine nella generalità dei casi (comma 2), ma non quando la merce è immessa in libera pratica senza IVA per successiva immissione in consumo in un altro Stato membro UE (comma 3, lett. a), oppure quando è vincolata a un regime di deposito diverso dal deposito doganale - tipicamente un deposito IVA ex art. 50-bis D.L. 331/1993 (comma 3, lett. b). In questi casi l'IVA è sospesa fino all'effettiva immissione in consumo.
Chi è responsabile del pagamento dei diritti di confine all'importazione?
Il debitore principale è il dichiarante in dogana (il soggetto che presenta la dichiarazione doganale). Se lo spedizioniere doganale agisce in rappresentanza diretta, risponde solidalmente con il committente; in caso di rappresentanza indiretta, lo spedizioniere risponde in proprio. L'ADM può agire nei confronti di qualunque debitore solidale per il recupero integrale dell'obbligazione.
Come vengono calcolati i diritti di confine in una tipica operazione di importazione?
La base di calcolo è il valore in dogana della merce (artt. 70-74 CDU), determinato in primo luogo come prezzo di transazione. Su questa base si applicano le aliquote dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune (TARIC). L'IVA all'importazione si calcola sul valore in dogana aumentato dei dazi e di ogni altra imposizione dovuta. Le accise, ove applicabili, si calcolano in base a criteri specifici (quantità, grado alcolico, ecc.) previsti dalla normativa di settore.
Cosa succede se l'ADM accerta che i diritti di confine dichiarati sono inferiori al dovuto?
L'ADM emette un avviso di accertamento (o di revisione dell'accertamento ex art. 78 CDU) con cui determina la differenza dovuta. Il contribuente può pagare entro i termini indicati per evitare l'iscrizione a ruolo oppure presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Gli importi accertati sono maggiorati degli interessi di mora dal giorno in cui l'obbligazione è sorta fino al pagamento.