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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 141/2024 – Casi di naufragio
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. In caso di naufragio l’Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.
2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Premessa: la fattispecie del naufragio nel diritto doganale
Il naufragio costituisce una delle situazioni eccezionali più antiche della pratica doganale marittima: merci trasportate per via mare che, per sinistro, finiscono in mare e vengono successivamente recuperate pongono il problema di determinarne lo status doganale e le conseguenti obbligazioni. L'art. 24 del D.Lgs. 141/2024 introduce una disciplina nazionale organica per tale evenienza, colmando un vuoto che nel previgente testo unico doganale era gestito con disposizioni frammentate e, in parte, con prassi amministrative.
La norma si articola su due piani distinti: il primo (comma 1) riguarda la fase immediata del sinistro, in cui la priorità è salvare vite umane e poi tutelare gli interessi doganali; il secondo (comma 2) disciplina la sorte giuridico-doganale delle merci recuperate.
Comma 1 - Soccorso e tutela degli interessi doganali
Il primo comma stabilisce una sequenza di priorità vincolante: ADM e GdF devono prima prestare soccorso ai naufraghi e poi tutelare gli interessi doganali. L'ordine non è casuale: riflette il principio costituzionale (art. 2 Cost.) e le convenzioni internazionali marittime (SOLAS, SAR) che impongono la precedenza assoluta alla salvaguardia della vita umana. Solo una volta garantita l'incolumità delle persone gli organi doganali possono concentrarsi sulle merci.
Il coordinamento con la Capitaneria di Porto è prescritto come obbligatorio. Ciò è coerente con il fatto che la Capitaneria esercita le funzioni di autorità marittima e di sicurezza della navigazione (artt. 136 e ss. cod. nav.) e, nei casi di sinistro, coordina le operazioni di soccorso e di recupero. La presenza contestuale di due amministrazioni (ADM/GdF da un lato, Capitaneria dall'altro) richiede un coordinamento formale per evitare sovrapposizioni e garantire l'efficienza dell'intervento. Nella prassi, il coordinamento si traduce in comunicazioni immediate tra il comandante della nave/aeromobile di soccorso e l'ufficio doganale competente, nonché nella redazione di verbali congiunti sull'inventario delle merci recuperate.
Comma 2 - Status doganale delle merci recuperate
Il secondo comma affronta il nodo giuridico centrale: le merci recuperate da un naufragio non hanno necessariamente una posizione doganale «riconosciuta». Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) distingue tra merci unionali (che hanno acquisito lo status di merce unionale ex art. 153 CDU) e merci non unionali (merci estere non ancora immesse in libera pratica). Nel caso del naufragio, la documentazione che attesterebbe lo status delle merci può essere andata distrutta, dispersa o illeggibile, rendendo impossibile la verifica immediata.
La disposizione prevede che, «ove non sia accertata la relativa posizione unionale», gli aventi diritto debbano attribuire alle merci una destinazione doganale «secondo le ordinarie procedure doganali». Il riferimento agli «aventi diritto» comprende il proprietario delle merci, il destinatario della spedizione, il vettore titolare del titolo di trasporto e, eventualmente, l'assicuratore subrogato in seguito al pagamento dell'indennizzo.
In pratica, le merci recuperate in assenza di documentazione che ne attesti lo status unionale vengono trattate come merci non unionali: devono essere presentate all'ufficio doganale, poste in temporanea custodia e, entro i termini previsti dall'art. 149 CDU, ricevere una destinazione doganale (immissione in libera pratica, transito, deposito, re-esportazione, distruzione o abbandono allo Stato). Il tutto nel rispetto delle formalità ordinarie, senza alcuna semplificazione procedurale motivata dall'eccezionalità del sinistro.
Raccordo con il CDU e la normativa marittima
Il Reg. UE 952/2013 non contiene disposizioni specifiche sul naufragio, ma le regole generali sul territorio doganale (art. 4 CDU) e sull'introduzione irregolare di merci (art. 79 CDU) si applicano anche alle merci recuperate dal mare. In particolare, l'art. 79 CDU prevede che l'obbligazione doganale sorga anche quando la merce entra nel territorio doganale dell'Unione in modo non conforme alle norme doganali: le merci recuperate da un naufragio che non siano documentate come unionali possono rientrare in questa fattispecie, con la conseguenza che l'obbligazione doganale nasce al momento del recupero, a carico della persona che ha recuperato le merci.
Sul versante della normativa marittima nazionale, il codice della navigazione (artt. 499 e ss.) disciplina l'assistenza e il salvataggio in mare, mentre il DPR 28 settembre 1994, n. 662 regola il recupero di relitti e di merci affondate nelle acque del demanio marittimo. L'art. 24 D.Lgs. 141/2024 si sovrappone parzialmente a queste disposizioni, ma con oggetto diverso: non il recupero in sé ma le conseguenze doganali del recupero.
Aspetti operativi per gli operatori economici
Per un'impresa importatrice o per uno spedizioniere che si trovi a gestire le merci recuperate da un naufragio, il percorso operativo è il seguente:
Gli operatori devono considerare che la distruzione delle merci per effetto del naufragio o del recupero non estingue automaticamente l'obbligazione doganale già sorta: il caso va valutato alla luce dell'art. 124, par. 1, lett. e) CDU (estinzione per distruzione totale di forza maggiore), documentando adeguatamente l'entità del danno subito.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le merci recuperate da un naufragio sono automaticamente esenti da dazi doganali?
No. Se le merci recuperate non hanno dimostrata posizione unionale, devono seguire le ordinarie procedure doganali con eventuale pagamento dei dazi. Solo la distruzione totale per forza maggiore (art. 124 CDU) può estinguere l'obbligazione doganale già sorta.
Chi è considerato 'avente diritto' alle merci recuperate da un naufragio?
In primo luogo il proprietario delle merci e il destinatario indicato nella documentazione di trasporto; in mancanza, il vettore o lo spedizioniere. L'assicuratore può subentrare per surrogazione dopo aver indennizzato il proprietario.
Quale ufficio doganale è competente per le merci recuperate in mare aperto?
Di norma l'ufficio doganale competente per il porto o il luogo di sbarco più vicino al punto di recupero. ADM può designare un ufficio specifico se il porto di sbarco non coincide con quello di destinazione originaria.
Il coordinamento con la Capitaneria di Porto è obbligatorio o facoltativo?
Il comma 1 dell'art. 24 D.Lgs. 141/2024 lo prevede come obbligatorio: ADM e GdF 'si coordinano' con la Capitaneria. Non si tratta di mera facoltà organizzativa ma di un obbligo procedurale che assicura l'unitarietà dell'intervento.
Cosa succede se il proprietario delle merci recuperate non si manifesta entro i termini di temporanea custodia?
Le merci restano in temporanea custodia per i termini previsti dall'art. 149 CDU (90 giorni per le merci presentate in dogana, prorogabili). Scaduti i termini senza destinazione doganale, ADM può avviare la procedura di abbandono allo Stato o di vendita coatta.