Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 141/2024 — Casi di naufragio
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. In caso di naufragio l’Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.
2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca