Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 12 D.Lgs. 141/2024 – Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

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In sintesi

  • Il personale ADM può visitare qualsiasi mezzo di trasporto che attraversi o circoli negli spazi doganali, anche avvalendosi dei militari della Guardia di finanza.
  • In presenza di fondati sospetti di irregolarità, il mezzo di trasporto può essere sottoposto a ispezioni o controlli tecnici accurati finalizzati a rilevare occultamenti di merci.
  • Il detentore del veicolo è tenuto a collaborare attivamente con il personale di controllo, osservando le disposizioni impartite dall'ADM e dalla Guardia di finanza.
  • Le medesime facoltà di visita e ispezione si applicano ai bagagli e agli oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale.
  • La norma integra il sistema di controllo doganale previsto dal Reg. UE 952/2013, definendo sul piano nazionale la portata del potere ispettivo fisico esercitabile dall'ADM.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: il potere di visita e ispezione nel quadro doganale nazionale e unionale

L'articolo 12 del D.Lgs. 141/2024 disciplina uno degli strumenti più incisivi di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nell'esercizio della vigilanza doganale: la visita, l'ispezione e il controllo tecnico dei mezzi di trasporto e dei bagagli delle persone che si trovano negli spazi doganali o che li attraversano.

Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, «CDU») riconosce alle autorità doganali degli Stati membri un ampio potere di controllo sulle merci introdotte nel territorio doganale, inclusa la facoltà di procedere a ispezioni fisiche (art. 46 CDU). L'articolo 12 del D.Lgs. 141/2024 specifica e completa tale potere sul piano nazionale, definendo chi lo può esercitare, in quali luoghi, con quali presupposti e con quale collaborazione è tenuto il soggetto controllato.

I soggetti abilitati al controllo: ADM e Guardia di finanza

Il comma 1 attribuisce il potere di visita al personale dell'Agenzia, con la precisazione che esso può agire «direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza». Questa formulazione riflette la struttura duale del sistema doganale italiano, in cui l'ADM è l'autorità doganale principale ma si avvale operativamente della Guardia di finanza per l'esecuzione dei controlli fisici, specialmente nelle situazioni che richiedono l'intervento di forze di polizia.

La Guardia di finanza, ai sensi del D.Lgs. 68/2001 e del suo specifico ruolo di polizia economico-finanziaria, dispone di autonome competenze nel settore doganale; l'articolo 12 ne prevede l'utilizzo in esecuzione delle direttive dell'ADM, garantendo unitarietà di comando nella conduzione delle operazioni di vigilanza.

L'oggetto del controllo: mezzi di trasporto di qualsiasi genere

La norma ha un campo di applicazione materiale ampio: sono soggetti a visita i mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Rientrano nella categoria autocarri, furgoni, autovetture, imbarcazioni, aerei da cargo, treni merci e ogni altro mezzo idoneo al trasporto di merci o persone attraverso la linea di vigilanza doganale.

Il presupposto territoriale è duplice:

  • mezzi che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali;
  • mezzi che circolano negli spazi doganali, anche senza transitare la linea di confine nel momento del controllo.

Questo secondo presupposto è particolarmente rilevante per i veicoli già all'interno di aree doganali - terminal container portuali, zone cargo aeroportuali, magazzini doganali - che rimangono soggetti al potere di visita anche dopo aver superato il varco di ingresso.

I gradi del controllo: visita ordinaria e ispezione tecnica approfondita

L'articolo 12 distingue due livelli di intensità del controllo:

  • Visita ordinaria (comma 1): non richiede particolari presupposti; è esercitabile nell'ambito della normale attività di vigilanza doganale, in funzione preventiva e di verifica generale del carico dichiarato.
  • Ispezione o controllo tecnico particolarmente accurato (comma 2): è subordinata alla sussistenza di «fondati sospetti di irregolarità». Questa ispezione approfondita è diretta ad accertare eventuali occultamenti di merci - vale a dire merci nascoste nel vano di carico, nei doppi fondi, nei serbatoi, nelle pareti laterali o in altri spazi non visibili dall'esterno.

Il requisito dei «fondati sospetti» costituisce un limite garantistico al potere ispettivo: l'ispezione tecnica non può essere disposta in modo arbitrario o sistematico su tutti i mezzi, ma richiede elementi concreti che facciano ragionevolmente ipotizzare un'irregolarità. Nella prassi operativa, tali sospetti possono derivare da anomalie nella documentazione doganale, discrepanze tra il peso dichiarato e quello rilevato, segnalazioni di intelligence doganale o indicatori di rischio emersi dall'analisi delle informazioni preliminari all'arrivo prevista dagli articoli 127 ss. CDU.

L'obbligo di collaborazione del detentore del veicolo

Il comma 3 impone al detentore del veicolo l'obbligo di prestare collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni impartite dagli organi di controllo. Questa norma è operativamente fondamentale per almeno due ragioni.

In primo luogo, definisce un preciso obbligo comportamentale: il detentore non può rifiutarsi di consentire l'accesso al veicolo, non può ostacolarne l'ispezione e deve seguire le indicazioni operative del personale doganale (ad esempio, aprire portelloni, sbloccare dispositivi di chiusura, accedere con il mezzo a aree di sosta designate).

In secondo luogo, l'inosservanza dell'obbligo di collaborazione può assumere rilevanza autonoma sia sul piano amministrativo - come violazione delle disposizioni doganali - sia, in casi estremi, come elemento che rafforza il quadro indiziario di irregolarità, potenzialmente valorizzabile nel procedimento sanzionatorio.

Il termine «detentore» è più ampio di «proprietario»: sono tenuti alla collaborazione tanto il conducente del mezzo, quanto il vettore, lo spedizioniere doganale che sia in possesso del veicolo nell'ambito dell'operazione doganale, e qualunque altro soggetto che abbia la disponibilità materiale del mezzo al momento del controllo.

Bagagli e oggetti delle persone: l'estensione ai controlli personali

Il comma 4 estende l'intero regime dei commi 1-3 ai bagagli e agli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano o circolano negli spazi doganali. L'equiparazione è piena: l'ADM può procedere a visita ordinaria senza presupposti particolari e a ispezione approfondita in presenza di fondati sospetti di irregolarità; il soggetto controllato è tenuto alla medesima collaborazione prevista per il detentore di veicolo.

Questa disposizione è rilevante per i passeggeri in arrivo da Paesi terzi - non soggetti alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE - che devono dichiarare le merci eccedenti le franchigie doganali (Reg. UE 2007/1186 e successive modifiche). Il controllo dei bagagli personali consente all'ADM di verificare la correttezza delle dichiarazioni e di individuare eventuali irregolarità, tra cui l'elusione dei diritti doganali e delle misure di politica commerciale.

Raccordo con le norme sanzionatorie del D.Lgs. 141/2024

Il potere di visita e ispezione esercitato ai sensi dell'articolo 12 è strumentale all'accertamento delle violazioni doganali disciplinate nella Parte III del D.Lgs. 141/2024. Le risultanze dell'ispezione confluiscono nel processo verbale di constatazione, che costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo - nelle forme previste dagli articoli da 102 ss. - o per la trasmissione all'autorità giudiziaria nei casi di rilevanza penale, come il contrabbando nelle sue varie forme (articoli 88 ss.).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il personale ADM può fermare qualsiasi mezzo di trasporto negli spazi doganali senza motivazione?

Sì, per la visita ordinaria prevista dal comma 1 non è richiesta una motivazione specifica: il controllo rientra nella normale attività di vigilanza doganale. È invece necessaria la sussistenza di fondati sospetti di irregolarità per procedere all'ispezione o al controllo tecnico particolarmente accurato finalizzato alla ricerca di occultamenti di merci (comma 2).

Il conducente di un camion è obbligato a consentire l'ispezione tecnica del veicolo?

Sì. Il comma 3 impone al detentore del veicolo l'obbligo di prestare collaborazione e di osservare le disposizioni impartite dal personale ADM e dalla Guardia di finanza. Il rifiuto di collaborare costituisce di per sé una violazione delle disposizioni doganali, indipendentemente dall'esito dell'ispezione sul merito.

Cosa si intende per 'fondati sospetti di irregolarità' ai fini dell'ispezione approfondita?

La norma non fornisce una definizione tassativa; nella prassi, i fondati sospetti possono derivare da anomalie documentali (discrepanze tra manifesto, dichiarazione sommaria e documenti di trasporto), da indicatori di rischio emersi dai sistemi informativi doganali (es. ICS2), da segnalazioni di intelligence, da anomalie fisiche del veicolo rilevate allo scanner o a vista, o da precedenti di irregolarità del vettore o dell'operatore.

I bagagli a mano dei passeggeri in arrivo da Paesi UE sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 12?

In linea di principio no, perché le merci in libera circolazione all'interno dell'Unione europea non sono soggette ai controlli doganali previsti per le merci provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, l'ADM mantiene il potere di controllo negli spazi doganali anche per verificare la corretta applicazione di divieti o restrizioni che si applicano indipendentemente dall'origine delle merci (es. merci sottoposte a licenze di importazione, prodotti soggetti a misure sanitarie).

Chi risponde del rifiuto di collaborare se il veicolo è condotto da un autista dipendente dell'impresa di trasporto?

L'obbligo di collaborazione si applica al 'detentore del veicolo', che è la persona che ne ha la disponibilità materiale al momento del controllo: in questo caso, l'autista è tenuto personalmente a collaborare. L'impresa di trasporto può essere chiamata a rispondere in via solidale per le violazioni commesse dal proprio dipendente nell'esercizio delle mansioni, secondo le regole generali della responsabilità solidale nelle violazioni doganali previste dal D.Lgs. 141/2024.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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