Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 L. 68/1999 – Disposizioni transitorie e finali

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6.

In sintesi

  • I soggetti già assunti ai sensi delle vecchie norme sul collocamento obbligatorio (L. 482/1968) vengono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità previsto dalle nuove aliquote, e sono computati ai fini della quota di riserva della L. 68/1999.
  • È attribuita una quota di riserva dell'1% (o 1 unità per aziende da 51 a 150 dipendenti) in favore di orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro/guerra/servizio, coniugi e figli di grandi invalidi e profughi italiani rimpatriati, da calcolarsi sulle aziende con più di 50 dipendenti.
  • Per 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, gli invalidi del lavoro iscritti nelle liste della L. 482/1968 vengono avviati senza necessità di inserimento nella nuova graduatoria.
Indice dei contenuti

La continuità tra il vecchio e il nuovo regime di collocamento obbligatorio

L'articolo 18 assolve a una funzione tipica delle disposizioni transitorie: assicurare la continuità giuridica tra l'abrogato regime della L. 482/1968 e il nuovo sistema del collocamento mirato istituito dalla L. 68/1999. Il legislatore ha dovuto risolvere due problemi pratici: la sorte dei lavoratori già assunti ai sensi della vecchia legge e il periodo di rodaggio necessario per la piena operatività del nuovo sistema.

Il mantenimento in servizio dei lavoratori già assunti

Il comma 1 stabilisce il principio della continuità occupazionale: i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 68/1999 sono mantenuti in servizio, anche qualora il loro numero superi quello previsto dalle nuove aliquote stabilite dalla legge. Si tratta di una norma di salvaguardia che protegge chi ha conseguito il posto di lavoro in base al vecchio sistema da una retroattività penalizzante: se una determinata azienda aveva assunto in proporzione maggiore rispetto a quanto richiesto dalla nuova legge, non può utilizzare questo eccesso come pretesto per licenziare i soggetti in soprannumero. Questi lavoratori sono inoltre computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla L. 68/1999, come se fossero stati assunti ai sensi della nuova normativa.

La quota di riserva per le categorie protette non disabili

Il comma 2 introduce - in via transitoria, in attesa di una disciplina organica - una quota di riserva dell'1% (o 1 unità per le aziende da 51 a 150 dipendenti) a favore di alcune categorie di soggetti che non rientrano nella nozione di disabili dell'articolo 1, ma godono di una speciale protezione dell'ordinamento. Si tratta di: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/1981. La quota si calcola sulle aziende con più di 50 dipendenti, secondo le stesse regole di computo degli articoli 3, 4 e 7 della legge. Le assunzioni avvengono con le stesse modalità di cui all'articolo 7, comma 1, vale a dire mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o attraverso convenzioni. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme attuative.

Il regime transitorio per gli invalidi del lavoro

Il comma 3 prevede un regime agevolato della durata di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In questo periodo, gli invalidi del lavoro e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino già iscritti nelle liste della L. 482/1968, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella nuova graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Si tratta di una misura di raccordo che evita di penalizzare chi aveva già acquisito una posizione nelle liste del vecchio sistema, consentendo loro di beneficiare dell'avviamento secondo il regime previgente durante il periodo di transizione. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, in materia di riqualificazione professionale.

La natura temporanea delle disposizioni e la loro perdurante rilevanza pratica

Pur trattandosi formalmente di disposizioni transitorie, alcune previsioni dell'articolo 18 hanno assunto un carattere quasi permanente nella prassi applicativa. In particolare, la quota di riserva del comma 2 per le categorie protette non disabili (orfani, vedove, profughi) ha continuato a trovare applicazione in assenza della disciplina organica ivi preannunciata, creando un doppio binario all'interno del sistema di collocamento: da un lato i disabili dell'articolo 1 con quota del 7%/2 lavoratori/1 lavoratore; dall'altro le categorie protette del comma 2 con quota dell'1% o 1 unità. Le controversie giurisprudenziali sull'applicazione di questa quota alle diverse fasce dimensionali aziendali e sul suo calcolo in combinazione con la quota principale hanno occupato a lungo i giudici del lavoro.

Casi pratici

Caso 1: Lavoratore già assunto con L. 482/1968 in soprannumero rispetto alla nuova quota

Alfa S.p.A., con 45 dipendenti, aveva assunto ai sensi della L. 482/1968 un lavoratore invalido (Tizio) in ragione della vecchia aliquota che prevedeva l'assunzione anche per aziende di quelle dimensioni. Con l'entrata in vigore della L. 68/1999 le aziende da 36 a 50 dipendenti devono avere 2 lavoratori disabili, ma Alfa si è ampliata nel frattempo e ha altri due disabili in forza. Tizio e gli altri due sono tutti e tre computati ai fini della quota di riserva della nuova legge. Alfa non può licenziare Tizio sostenendo che è diventato «soprannumerario» rispetto alle vecchie aliquote: il comma 1 ne garantisce il mantenimento in servizio.

Caso 2: Assunzione obbligatoria di un orfano ai sensi del comma 2

Beta S.r.l. occupa 80 dipendenti. Oltre alla quota del 7% per i disabili dell'articolo 1 (almeno 5 lavoratori), è tenuta anche alla quota dell'1% per le categorie protette del comma 2, vale a dire almeno 1 lavoratore tra orfani, vedove di deceduti per causa di lavoro/guerra/servizio o profughi italiani rimpatriati. L'ufficio competente avvia Sempronia, orfana di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro, presso Beta. Sempronia è computata in una quota distinta rispetto ai 5 disabili di cui all'articolo 1: il suo inserimento soddisfa l'obbligo del comma 2 ma non riduce il numero di disabili che Beta deve assumere ai sensi della quota principale.

Caso 3: Avviamento senza graduatoria nel periodo transitorio di 24 mesi

Caio, invalido del lavoro con grado del 40%, era iscritto nelle liste della L. 482/1968 al momento dell'entrata in vigore della L. 68/1999. Nel corso dei 24 mesi successivi all'entrata in vigore, l'ufficio competente lo avvia presso un datore di lavoro privato senza necessità di inserirlo nella nuova graduatoria dell'articolo 8. Caio è avviato con le stesse modalità previste dalla vecchia legge. Decorsi i 24 mesi, Caio, che nel frattempo non ha trovato occupazione, viene iscritto nella nuova graduatoria e acquisisce la posizione che gli spetta in base ai criteri regionali.

Domande frequenti

I lavoratori assunti con la L. 482/1968 rischiano di perdere il posto con la nuova legge?

No. Il comma 1 dell'articolo 18 garantisce il mantenimento in servizio di tutti i soggetti già assunti ai sensi delle vecchie norme sul collocamento obbligatorio, anche se il loro numero supera le aliquote della nuova L. 68/1999. Sono inoltre computati ai fini della quota di riserva della nuova legge.

Chi rientra nella quota di riserva dell'1% del comma 2?

Rientrano: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio (o per aggravamento dell'invalidità da tali cause); coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, servizio o lavoro; profughi italiani rimpatriati con status riconosciuto ai sensi della L. 763/1981. L'obbligo riguarda le aziende con più di 50 dipendenti.

La quota dell'1% per le categorie protette si cumula con la quota del 7% per i disabili?

Sì, le due quote sono distinte e si cumulano. Un datore di lavoro con più di 50 dipendenti deve rispettare sia la quota del 7% (o 2 lavoratori / 1 lavoratore nelle fasce inferiori) per i disabili dell'articolo 1, sia la quota dell'1% (o 1 unità per le aziende da 51 a 150 dipendenti) per le categorie protette del comma 2.

Cosa significava il regime transitorio di 24 mesi per gli invalidi del lavoro già iscritti nelle liste?

Per i 24 mesi successivi all'entrata in vigore della L. 68/1999, gli invalidi del lavoro e altri soggetti già iscritti nelle liste della L. 482/1968 potevano essere avviati al lavoro dagli uffici competenti senza dover essere inseriti nella nuova graduatoria di cui all'articolo 8. Si trattava di un meccanismo di raccordo per tutelare chi aveva già acquisito una posizione nel vecchio sistema.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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