Testo dell'articoloVigente
Art. 16 L. 68/1999 – Concorsi presso le pubbliche amministrazioni
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche… oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di accesso ai concorsi pubblici senza discriminazioni
L'articolo 16 affronta una delle questioni più delicate nell'applicazione della legge al settore pubblico: la partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi per il pubblico impiego. Il comma 1 stabilisce un principio di carattere generale: i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego banditi da qualunque amministrazione, con il solo limite delle esclusioni già previste per specifici comparti (forze di polizia, protezione civile e altri settori speciali). Questa disposizione non è soltanto una ribadizione del principio di non discriminazione, ma ha un contenuto operativo preciso: l'accesso ai concorsi è pieno, non condizionato a ulteriori requisiti fisici generici al di là di quelli espressamente previsti per funzioni specifiche.
Le modalità speciali di svolgimento delle prove
La parte più innovativa e pratica del comma 1 è l'obbligo per i bandi di concorso di prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove, al fine di consentire ai disabili di concorrere in effettive condizioni di parità. Questo obbligo ha una portata molto ampia e richiede alle amministrazioni un'attività di progettazione attenta: le modalità speciali possono includere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte, ausili tecnologici (software di lettura vocale, ingrandimento del testo, ecc.), la possibilità di dettare le risposte anziché scriverle, sale d'esame accessibili alle sedie a rotelle, la presenza di un interprete della lingua dei segni per i candidati sordi, e ogni altro adattamento che risponda alle specifiche esigenze del candidato. La richiesta di modalità speciali spetta di norma al candidato, che deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione e le necessità specifiche. La mancata previsione di tali modalità nel bando non priva il candidato del diritto a beneficiarne, potendo egli richiederne l'attivazione anche successivamente alla presentazione della domanda.
L'assunzione oltre i posti riservati in concorso
Il comma 2 introduce una norma di grande rilievo per il raccordo tra il sistema concorsuale e il sistema del collocamento obbligatorio. I disabili che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico possono essere assunti - ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 - anche oltre il limite dei posti loro riservati nel concorso. Il che significa: se un concorso riserva il 7% dei posti ai disabili e tutti e sette i posti vengono coperti da idonei disabili, l'amministrazione può comunque assumere ulteriori disabili idonei in graduatoria per adempiere alla propria quota di riserva complessiva, senza attendere un nuovo concorso. Questo meccanismo risolve un possibile collo di bottiglia: l'obbligo di assunzione non sarebbe soddisfatto se l'unico strumento fosse il concorso con quota riservata, poiché il numero di idonei disponibili potrebbe essere inferiore al fabbisogno.
L'abolizione del requisito della sana e robusta costituzione
Il comma 3 abroga tutte le norme che richiedono nei bandi di concorso per il pubblico impiego il requisito della «sana e robusta costituzione fisica». Questa locuzione, eredità di una concezione paternalistica e spesso discriminatoria dell'idoneità al lavoro pubblico, era stata utilizzata in passato per escludere candidati con patologie croniche o con disabilità non immediatamente incompatibili con le funzioni richieste. La norma mantiene i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni - che devono essere individuati con precisione nei bandi e non possono consistere in generiche valutazioni di efficienza fisica - ma elimina la clausola onnicomprensiva che lasciava all'amministrazione un ampio margine discrezionale nell'escludere i candidati. Questa abrogazione va letta in combinato con la Direttiva 2000/78/CE e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che vietano la discriminazione basata sulla disabilità nell'accesso all'occupazione, inclusa quella pubblica.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di modalità speciali in un concorso per la pubblica amministrazione
Tizio, non vedente con residuo visivo inferiore a un decimo, si iscrive a un concorso per funzionario amministrativo in un comune. Nella domanda di partecipazione indica la propria condizione e richiede le seguenti modalità speciali: testi delle prove in formato digitale leggibile con software vocale, tempo aggiuntivo di 60 minuti rispetto al tempo standard per le prove scritte, postazione informatica con lettore vocale installato. Il comune è obbligato a predisporre queste modalità. Tizio supera tutte le prove, viene dichiarato idoneo e, trovandosi nella parte alta della graduatoria, viene assunto per coprire la quota di riserva dell'amministrazione.
Caso 2: Assunzione oltre i posti riservati per copertura della quota
Un ministero bandisce un concorso per 100 assistenti amministrativi, con 7 posti riservati ai disabili. Tutti e 7 i posti riservati vengono assegnati, ma la quota complessiva di disabili dell'amministrazione è ancora scoperta di 3 unità. Ai sensi del comma 2, il ministero può assumere ulteriori 3 disabili idonei in graduatoria - che avrebbero altrimenti atteso lo scorrimento ordinario - per adempiere alla quota dell'articolo 3. Le assunzioni aggiuntive sono conteggiate a parte rispetto ai 7 posti riservati e soddisfano la quota obbligatoria residua dell'amministrazione.
Caso 3: Clausola di sana e robusta costituzione eliminata dal bando
Sempronia, affetta da una cardiopatia congenita stabilizzata che non le impedisce di svolgere lavoro d'ufficio sedentario, partecipa a un concorso per impiegato di concetto. Un vecchio regolamento interno dell'ente richiedeva il certificato di sana e robusta costituzione. L'ufficio legale dell'amministrazione chiarisce che tale requisito è abrogato dall'articolo 16, comma 3, della L. 68/1999 e che l'ente non può più richiederlo né utilizzarlo come criterio di esclusione. Sempronia partecipa regolarmente, supera le prove e viene assunta. Nessun accertamento medico generico è previsto, fermo restando quello specifico per l'idoneità alla mansione.
Domande frequenti
Un disabile può partecipare a qualsiasi concorso pubblico?
Sì, in linea di principio può partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego banditi da qualsiasi amministrazione, ferme restando le esclusioni già previste per specifici settori (forze di polizia, protezione civile, personale navigante e viaggiante) in cui il collocamento obbligatorio è limitato ai soli servizi amministrativi.
Come si ottengono le modalità speciali di svolgimento delle prove concorsuali?
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione la propria condizione di disabilità e le modalità speciali di cui necessita (tempo aggiuntivo, ausili tecnologici, interprete della LIS, ecc.). Il bando deve prevedere tali modalità; in mancanza, il candidato può comunque richiederle all'amministrazione. L'obbligo dell'ente di garantire condizioni di parità effettiva deriva direttamente dalla legge.
I posti riservati ai disabili nel concorso e la quota obbligatoria dell'articolo 3 coincidono?
Non necessariamente. Il comma 2 prevede che i disabili idonei nei concorsi possano essere assunti anche oltre i posti riservati nel concorso, se l'amministrazione deve ancora coprire la propria quota obbligatoria ex articolo 3. I due meccanismi si integrano: la riserva concorsuale è uno dei modi per adempiere alla quota, ma non l'unico.
Un bando pubblico può escludere un candidato perché ha una patologia cronica?
No, salvo che la patologia sia incompatibile con le specifiche funzioni richieste. Il comma 3 dell'articolo 16 ha abrogato il requisito generico della sana e robusta costituzione fisica. Solo i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni - individuati con precisione nel bando - possono costituire causa di esclusione, non clausole generiche sull'efficienza fisica complessiva.