Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 L. 68/1999 – Obbligo di certificazione

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,…, pena l’esclusione. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le imprese pubbliche e private che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni sono tenute a presentare preventivamente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.
  • La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara o dalla stipula della convenzione/concessione.
  • L'obbligo riguarda sia le imprese soggette agli obblighi della legge sia quelle che, pur non essendovi obbligate per dimensione, partecipano a procedure pubbliche.
Indice dei contenuti

La certificazione come condizione di accesso alle commesse pubbliche

L'articolo 17 introduce un meccanismo di enforcement particolarmente efficace nel sistema della L. 68/1999: il condizionamento dell'accesso alle commesse pubbliche al rispetto delle norme sul collocamento mirato dei disabili. Chi vuole partecipare a gare di appalto con la pubblica amministrazione, o intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con essa, deve preventivamente dichiarare - attraverso il proprio legale rappresentante - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. La pena in caso di omissione è l'esclusione: non una sanzione pecuniaria, ma la perdita dell'accesso a un mercato potenzialmente molto rilevante.

L'ambito soggettivo dell'obbligo

L'articolo si applica a tutte le imprese, sia pubbliche sia private, che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni. Il termine «imprese» è da intendere in senso ampio, comprensivo di tutte le tipologie di operatori economici che si relazionano con la pubblica amministrazione su base contrattuale. L'obbligo riguarda tanto le imprese soggette agli obblighi di assunzione dell'articolo 3 (quelle con 15 o più dipendenti) quanto, almeno nella lettera della disposizione, le imprese di dimensioni inferiori che, pur non avendo l'obbligo di assunzione, partecipano a procedure pubbliche. Per queste ultime, la dichiarazione attesta semplicemente che non sono soggette agli obblighi della legge - il che è già sufficiente per soddisfare il requisito.

Il contenuto della dichiarazione

La norma richiede una dichiarazione del legale rappresentante - e non una certificazione rilasciata da un ente terzo - in quanto il contenuto dell'attestazione riguarda fatti che l'impresa è nella posizione migliore per conoscere: il proprio organico, la propria quota di riserva, l'eventuale pendenza di procedure di regolarizzazione o esonero. La dichiarazione ha natura sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e comporta la responsabilità penale del dichiarante in caso di mendacio. Le stazioni appaltanti possono effettuare verifiche successive sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche attraverso l'accesso agli uffici competenti del collocamento mirato e all'Ispettorato del Lavoro.

Il raccordo con il Codice dei contratti pubblici

L'obbligo dell'articolo 17 si inserisce nel quadro delle cause di esclusione previste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e le sue disposizioni attuative prevedono che la regolarità rispetto alle normative sul lavoro - incluso il rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili - sia tra i requisiti di partecipazione alle gare. La dichiarazione di cui all'articolo 17 della L. 68/1999 si coordina con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con le altre autocertificazioni previste dalla normativa sugli appalti, formando un sistema integrato di verifica della regolarità dell'operatore economico rispetto agli obblighi di legge. La falsità della dichiarazione può comportare non solo l'esclusione dalla gara ma anche la segnalazione all'ANAC e l'inserimento nel casellario degli operatori economici.

La funzione deterrente e promozionale della norma

L'articolo 17 ha una funzione che va oltre la mera verifica formale: è uno strumento di stimolo al rispetto degli obblighi di collocamento mirato da parte delle imprese che hanno un interesse economico nel mantenere i rapporti commerciali con la pubblica amministrazione. Per molte imprese, specialmente nei settori dei servizi, dell'edilizia, della logistica e delle forniture, l'accesso alle commesse pubbliche rappresenta una quota significativa del fatturato. Il rischio di essere escluse da queste procedure in caso di inadempienza agli obblighi della L. 68/1999 crea un incentivo economico diretto al rispetto della legge, aggiuntivo rispetto alle sanzioni pecuniarie dell'articolo 15. Si realizza così una forma indiretta di enforcement attraverso il mercato: la pubblica amministrazione usa il suo potere contrattuale per promuovere il rispetto dei diritti sociali dei lavoratori disabili.

Casi pratici

Caso 1: Esclusione da una gara d'appalto per mancata dichiarazione

Alfa S.p.A., azienda di facility management con 60 dipendenti, partecipa a una gara per la gestione delle pulizie di una scuola pubblica. Il bando richiede, tra i documenti da allegare all'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 17 della L. 68/1999. Alfa dimentica di allegare la dichiarazione. La commissione di gara, in sede di verifica della documentazione amministrativa, rileva la mancanza e dispone l'esclusione di Alfa dalla procedura. La stazione appaltante non può ammettere il soccorso istruttorio per le dichiarazioni che attestano requisiti essenziali di partecipazione, perché la loro mancanza è sostanziale.

Caso 2: Dichiarazione mendace e conseguenze penali

Beta S.r.l. partecipa a una gara di appalto e dichiara, attraverso il proprio amministratore Tizio, di essere in regola con la L. 68/1999. In realtà, Beta - con 55 dipendenti - ha la quota di riserva scoperta da sei mesi e non ha presentato il prospetto informativo. A seguito di un controllo incrociato dell'Ispettorato del Lavoro, la falsità della dichiarazione emerge. Tizio viene denunciato per falsità in atto pubblico. Il contratto nel frattempo stipulato con l'amministrazione viene risolto per inadempimento ai requisiti di partecipazione. Beta viene segnalata all'ANAC e inserita nel casellario degli operatori economici.

Caso 3: Piccola impresa non obbligata e dichiarazione corretta

La ditta individuale di Sempronia, che gestisce un servizio di consulenza con 3 dipendenti, partecipa a un bando di una provincia per un servizio di formazione. Il bando richiede la dichiarazione dell'articolo 17. Sempronia non è soggetta agli obblighi della L. 68/1999 per dimensione aziendale. La dichiarazione che presenta attesta correttamente che la ditta occupa meno di 15 dipendenti e non è quindi soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge. La dichiarazione è sufficiente e Sempronia non viene esclusa dalla gara.

Domande frequenti

Cosa deve dichiarare un'impresa che partecipa a una gara pubblica riguardo alla L. 68/1999?

Deve presentare preventivamente la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Se l'impresa non è soggetta agli obblighi per dimensione aziendale (meno di 15 dipendenti), la dichiarazione attesta semplicemente questa circostanza.

Cosa succede se l'impresa non presenta la dichiarazione?

La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara o dalla stipula della convenzione o concessione con la pubblica amministrazione. Non è prevista la possibilità di regolarizzare l'omissione attraverso il soccorso istruttorio quando la dichiarazione attesta requisiti essenziali di partecipazione.

Cosa rischia chi presenta una dichiarazione falsa?

La dichiarazione ha natura sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e chi la presenta falsamente commette il reato di falsità in atto pubblico. Oltre alle conseguenze penali personali, l'impresa può essere esclusa dalla gara, il contratto eventualmente stipulato può essere risolto e l'operatore può essere segnalato all'ANAC per l'inserimento nel casellario degli operatori economici.

L'obbligo si applica anche ai rapporti di concessione con enti pubblici?

Sì. L'articolo 17 si applica non solo ai partecipanti a bandi per appalti pubblici, ma anche alle imprese che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni. L'obbligo di dichiarazione è dunque pervasivo e si estende a tutte le forme di relazione contrattuale con la pubblica amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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