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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le imprese private e gli enti pubblici economici che non rispettano l'obbligo di inviare il prospetto informativo (articolo 9, comma 6) sono soggetti a sanzione amministrativa per il ritardato invio, con importo base e maggiorazione giornaliera per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • Le sanzioni amministrative sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro (oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro) e i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14.
  • Ai responsabili di inadempienze delle pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
  • Per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota di riserva, imputabile al datore, scatta una sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo giornaliero per ciascun disabile non occupato; è applicabile la procedura di diffida che consente di sanare l'inadempienza prima di incorrere nella sanzione piena.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 L. 68/1999 — Sanzioni

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis. al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. 4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Commento

Il sistema sanzionatorio come presidio dell'effettività degli obblighi

L'articolo 15 completa il quadro normativo della L. 68/1999 predisponendo il sistema sanzionatorio che presidia l'effettiva osservanza degli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro. Senza un apparato di sanzioni adeguato, gli obblighi di assunzione rischierebbero di restare mere prescrizioni formali, aggirate dai datori di lavoro che calcolino conveniente sopportare il silenzio della pubblica amministrazione piuttosto che adempiere. La legge distingue due tipologie principali di inadempienza: l'omessa o ritardata trasmissione del prospetto informativo e la mancata copertura della quota di riserva.

La sanzione per omessa o ritardata trasmissione del prospetto informativo

Il comma 1 sanziona il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 9, comma 6 — vale a dire l'invio del prospetto informativo agli uffici competenti. L'importo della sanzione originariamente previsto era espresso in lire e indicizzato alle variazioni. Gli importi sono soggetti ad adeguamento quinquennale ai sensi del comma 5. La struttura della sanzione è progressiva: vi è un importo fisso per il ritardo nell'invio, a cui si aggiunge una maggiorazione giornaliera per ogni giorno di ulteriore ritardo. Questo meccanismo di aggravamento progressivo incentiva il datore a regolarizzare la propria posizione quanto prima, evitando di procrastinare l'adempimento.

La destinazione degli importi sanzionatori

Il comma 2 stabilisce che le sanzioni amministrative previste dalla legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro (oggi, a seguito della riorganizzazione operata dal D.Lgs. 149/2015, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro) e che i relativi introiti sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14. Questa scelta di destinazione non è casuale: il datore che viola la legge finanzia indirettamente il sistema che promuove l'inserimento lavorativo dei disabili. Si realizza così un meccanismo di compensazione: il pregiudizio arrecato ai lavoratori disabili dalla mancata assunzione viene parzialmente bilanciato dall'apporto di risorse aggiuntive ai programmi regionali di inserimento lavorativo.

Le sanzioni per le pubbliche amministrazioni

Il comma 3 prevede per i responsabili delle inadempienze delle pubbliche amministrazioni l'applicazione delle sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Questa disposizione riflette la soggezione anche del settore pubblico agli obblighi della legge 68/1999, con la peculiarità che nei confronti dei funzionari responsabili si attivano i meccanismi di responsabilità tipici del rapporto di impiego pubblico, dalla responsabilità erariale ai provvedimenti disciplinari sino alle sanzioni penali per i casi più gravi di omissione sistematica.

La sanzione per mancata copertura della quota di riserva

Il comma 4 disciplina la sanzione più significativa del sistema: quella per la mancata copertura della quota di riserva imputabile al datore di lavoro. Decorsi sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo in cui la quota risulti scoperta per cause imputabili al datore, questi è tenuto al versamento — a titolo di sanzione amministrativa al Fondo regionale di cui all'articolo 14 — di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo giornaliero previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, per ciascun lavoratore disabile non occupato. In termini quantitativi, il contributo esonerativo giornaliero è di 30,64 euro, e la sanzione è quindi pari a circa 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile non occupato per ogni giorno lavorativo di scoperta della quota. Su base annua, per un singolo lavoratore non assunto, la sanzione può ammontare a decine di migliaia di euro, rendendola economicamente molto più onerosa rispetto al mero contributo esonerativo.

La procedura di diffida come strumento di sanatoria

Il comma 4-bis, introdotto successivamente, prevede l'applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 anche per la violazione di cui al comma 4. La diffida è un istituto che consente al datore di lavoro inadempiente di regolarizzare la propria posizione prima di incorrere nella sanzione definitiva. In questo caso, la diffida prevede che il datore di lavoro presenti agli uffici competenti la richiesta di assunzione o stipuli il contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Se il datore ottempera alla diffida entro i termini, la sanzione si riduce o si azzera. Questo strumento persegue l'obiettivo primario della legge — l'effettivo inserimento lavorativo del disabile — privilegiando la regolarizzazione sostanziale rispetto alla mera riscossione della sanzione pecuniaria.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo della sanzione per mancata copertura della quota di riserva

Alfa S.p.A. occupa 80 dipendenti ed è tenuta ad avere 5 disabili in forza (quota del 7%). Per tutto il secondo semestre dell'anno — 130 giorni lavorativi — Alfa ha solo 3 disabili: la quota è scoperta di 2 unità. La sanzione del comma 4 è pari a 5 volte 30,64 euro al giorno per ciascun disabile non occupato: 5 × 30,64 × 2 = 306,40 euro al giorno. Per 130 giorni la sanzione complessiva ammonta a circa 39.832 euro, versata al Fondo regionale. Se Alfa avesse assunto i 2 disabili mancanti, avrebbe risparmiato questa somma e avrebbe potuto beneficiare degli incentivi dell'articolo 13.

Caso 2: Procedura di diffida e regolarizzazione entro i termini

Beta S.r.l. ha la quota di riserva scoperta da 75 giorni. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro emette una diffida ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004, invitando Beta a presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti entro i termini stabiliti. Beta, ricevuta la diffida, presenta la richiesta di avviamento e stipula entro i termini il contratto con il lavoratore disabile avviato dall'ufficio. La diffida consente di estinguere l'illecito: Beta paga la sanzione ridotta per i giorni già trascorsi, ma evita l'accumulo di ulteriori sanzioni giornaliere per i giorni successivi alla regolarizzazione.

Caso 3: Sanzioni per inadempimento di una pubblica amministrazione

Il responsabile delle risorse umane di un ente pubblico omette di avviare le procedure di selezione riservata ai disabili, lasciando scoperta la quota obbligatoria per oltre un anno. Il funzionario viene sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi delle norme sul pubblico impiego. La Corte dei Conti, su segnalazione dell'Ispettorato, avvia un procedimento per responsabilità erariale, in quanto l'inadempimento ha determinato, oltre al danno ai lavoratori disabili, un danno all'immagine dell'amministrazione e un possibile obbligo risarcitorio.

Domande frequenti

Qual è la sanzione per non aver inviato il prospetto informativo?

Le imprese private e gli enti pubblici economici inadempienti all'obbligo di invio del prospetto informativo (articolo 9, comma 6) sono soggetti a una sanzione amministrativa con importo base per il ritardo, maggiorata di una quota giornaliera per ogni giorno di ulteriore ritardo. Gli importi sono aggiornati ogni cinque anni con decreto ministeriale.

Quanto costa tenere scoperta la quota di riserva?

Per ogni giorno lavorativo di mancata copertura, decorsi 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, il datore paga una sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo giornaliero (30,64 euro) per ciascun disabile non occupato, cioè circa 153 euro al giorno per unità scoperta. Su base annua, per un solo disabile non assunto, la sanzione supera 38.000 euro.

Cosa succede se l'Ispettorato invia una diffida?

La diffida di cui al comma 4-bis consente al datore di regolarizzare la posizione presentando la richiesta di assunzione o stipulando il contratto con il disabile avviato dagli uffici competenti, entro i termini previsti. Se il datore ottempera, l'illecito si estingue per i periodi successivi alla regolarizzazione, riducendo significativamente l'esposizione sanzionatoria.

A chi vengono versate le sanzioni della L. 68/1999?

Le sanzioni amministrative previste dalla legge vengono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, gestito dalla regione in cui ha sede il datore di lavoro. Le risorse raccolte vengono quindi reinvestite in programmi regionali di inserimento lavorativo e in contributi agli enti che operano con le persone disabili.

I funzionari pubblici che violano la legge 68/1999 rischiano sanzioni personali?

Sì. Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che ai responsabili delle inadempienze delle pubbliche amministrazioni si applichino le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego, inclusa la responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti per il danno causato all'erario e all'immagine dell'ente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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