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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 possono erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, purché finalizzate alle ulteriori finalità di cui all'articolo 26, comma 9.
  • I fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 possono erogare prestazioni ulteriori limitate alle finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b), escludendo le restanti finalità del medesimo comma.
  • Le prestazioni ulteriori sono facoltative e dipendono dalle scelte costitutive di ogni singolo fondo, come definite dai rispettivi decreti istitutivi.
  • L'erogazione di prestazioni ulteriori richiede comunque l'equilibrio finanziario del fondo, nel rispetto dei principi di pareggio di bilancio di cui all'articolo 35.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 148/2015 — Prestazioni ulteriori

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. I fondi di cui all’articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo.

2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b). articolo precedente articolo successivo

Commento

Struttura e funzione dell'articolo

L'articolo 32 del D.Lgs. 148/2015 introduce la possibilità per i fondi di solidarietà bilaterali di erogare prestazioni ulteriori rispetto al nucleo obbligatorio stabilito dal decreto. Si tratta di una norma di carattere permissivo: non impone prestazioni aggiuntive, ma apre uno spazio di autonomia negoziale alle parti sociali che istituiscono il fondo, consentendo loro di arricchire il paniere delle tutele offerte ai lavoratori dei settori coperti.

I fondi di cui all'articolo 26: ampiezza delle finalità ulteriori

Per i fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dall'articolo 26 — quelli costituiti da accordi o contratti collettivi tra organizzazioni comparativamente più rappresentative, che coprono settori con almeno 50.000 lavoratori — il comma 1 dell'articolo 32 rimanda all'intero comma 9 dell'articolo 26. Questo comma elenca una serie di finalità che i fondi possono perseguire in via aggiuntiva: erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in favore di lavoratori prossimi alla pensione, contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e altre misure definite dai decreti istitutivi. I fondi ex articolo 26 godono dunque della massima ampiezza di opzioni.

I fondi alternativi di cui all'articolo 27: limitazione alle lettere a) e b)

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 — costituiti nei settori con un numero di lavoratori inferiore alla soglia dei 50.000 e dotati di autonomia gestionale rispetto all'INPS — possono anch'essi erogare prestazioni ulteriori, ma con un perimetro più ristretto. Il comma 2 dell'articolo 32 li limita alle finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b). In termini pratici, possono finanziare assegni straordinari per lavoratori in uscita anticipata e programmi di formazione e riqualificazione, ma non le ulteriori finalità contemplate dalle lettere successive del comma 9 dell'articolo 26. Questa differenziazione riflette la logica del sistema: ai fondi alternativi è chiesta una struttura più snella e circoscritta, proporzionata alla dimensione dei settori che rappresentano.

Coordinamento con l'equilibrio finanziario

Le prestazioni ulteriori si inseriscono nel sistema di bilancio in pareggio che governa tutti i fondi di solidarietà (articolo 35). Nessun fondo può deliberare prestazioni senza disporre delle risorse finanziarie necessarie, che devono essere precostituite attraverso adeguate aliquote di contribuzione. Se le risorse non sono sufficienti, le prestazioni ulteriori non possono essere erogate, a prescindere dall'impegno assunto nel decreto istitutivo. Il comitato amministratore ha la responsabilità di monitorare la sostenibilità attuariale delle prestazioni ulteriori e di proporre eventuali aggiustamenti contributivi.

Rilevanza pratica per imprese e lavoratori

Per un'impresa che aderisce a un fondo bilaterale, verificare se il proprio fondo prevede prestazioni ulteriori è un passaggio rilevante nella gestione del personale in uscita. Gli assegni straordinari per lavoratori prossimi alla pensione, in particolare, costituiscono uno strumento di gestione degli esuberi molto apprezzato nei settori in cui i fondi ex articolo 26 li hanno previsti, perché consentono uscite anticipate senza ricorrere ai licenziamenti collettivi e con costi prevedibili a carico dell'impresa richiedente.

Casi pratici

Caso 1: Fondo settoriale con assegno straordinario per lavoratori prossimi alla pensione

Alfa S.p.A., impresa del settore bancario, intende ridurre l'organico di 20 unità. Il fondo di settore, costituito ai sensi dell'articolo 26, prevede nei propri atti istitutivi anche le prestazioni ulteriori di cui all'articolo 32: in particolare, l'assegno straordinario per lavoratori a non più di 5 anni dalla pensione. Tizio, 58 anni, accetta di risolvere il rapporto: riceverà un assegno mensile pari all'80% della sua retribuzione fino al conseguimento della pensione. L'impresa versa al fondo il contributo straordinario corrispondente. Nessun licenziamento collettivo viene avviato.

Caso 2: Fondo alternativo ex articolo 27: limite alle prestazioni ulteriori

Il fondo di solidarietà bilaterale alternativo del settore artigianato, costituito ai sensi dell'articolo 27 con 30.000 lavoratori coperti, vorrebbe introdurre una prestazione di sostegno al reddito per lavoratori in cerca di occupazione dopo la sospensione, non prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo 26. Sempronio, consulente del lavoro del fondo, verifica che l'articolo 32, comma 2 limita le prestazioni ulteriori dei fondi alternativi alle sole finalità delle lettere a) e b). La prestazione ipotizzata non è ammissibile per questo tipo di fondo: servirebbe aderire al FIS o costituire un fondo ex articolo 26.

Caso 3: Programma di riqualificazione professionale finanziato dal fondo

Beta S.r.l., impresa della grande distribuzione organizzata, ha aderito al fondo di settore ex articolo 26. Il fondo prevede tra le prestazioni ulteriori il contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione. Durante un periodo di riduzione oraria, Caio, addetto vendite, partecipa a un corso di 200 ore di formazione in logistica e supply chain, finanziato dal fondo. Al termine del periodo di integrazione, Caio viene adibito a mansioni di magazzino avanzato con una retribuzione superiore. Il fondo ha erogato la prestazione ulteriore nei limiti delle riserve finanziarie disponibili.

Domande frequenti

Tutti i fondi di solidarietà bilaterali devono obbligatoriamente erogare prestazioni ulteriori?

No. Le prestazioni ulteriori sono facoltative. Ogni fondo decide nei propri decreti istitutivi se e quali prestazioni ulteriori erogare, nei limiti di quanto consentito dall'articolo 32 e dall'equilibrio finanziario del fondo.

Qual è la differenza tra le prestazioni ulteriori dei fondi ex articolo 26 e quelle dei fondi ex articolo 27?

I fondi ex articolo 26 possono prevedere prestazioni ulteriori per tutte le finalità elencate all'articolo 26, comma 9. I fondi alternativi ex articolo 27 sono limitati alle sole finalità delle lettere a) e b) del medesimo comma 9, che riguardano principalmente assegni straordinari per lavoratori prossimi alla pensione e contributi formativi.

Le prestazioni ulteriori incidono sulla contribuzione ordinaria del fondo?

Sì. Per coprire le prestazioni ulteriori il fondo deve disporre di risorse adeguate, precostituite attraverso contributi aggiuntivi o riserve specifiche. In particolare, per l'assegno straordinario è previsto un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro richiedente.

Un lavoratore può richiedere direttamente al fondo l'erogazione di una prestazione ulteriore?

No. Le prestazioni ulteriori, come quelle obbligatorie, seguono le procedure definite dal decreto istitutivo del fondo e richiedono normalmente una domanda del datore di lavoro, talvolta corredata da accordo sindacale. Il lavoratore beneficia della prestazione una volta che il datore ha attivato la procedura.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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