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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27, 40) assicurano l'assegno di integrazione salariale per le causali previste dalla normativa CIGO e CIGS, con importo almeno pari all'integrazione salariale ordinaria e durata non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile.
  • Dal 1° gennaio 2022 i fondi devono assicurare l'assegno di importo almeno pari al massimale unico previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, e durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale previsti per la soglia dimensionale e la causale invocata, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1.
  • I fondi già costituiti dovevano adeguarsi al nuovo standard entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel FIS dal 1° luglio 2023 ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti.
  • La domanda di accesso all'assegno deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di integrazione salariale

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. I fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1. All’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 1-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1. Entro il 30 giugno 2023, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. articolo precedente articolo successivo

Commento

L'assegno di integrazione salariale come prestazione cardine dei fondi bilaterali

L'articolo 30 del D.Lgs. 148/2015 disciplina l'assegno di integrazione salariale, che costituisce la prestazione principale erogata dai fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'articolo si inserisce nel Titolo II del decreto, dedicato ai fondi bilaterali, e va letto in stretto coordinamento con gli articoli 26 (fondi bilaterali ordinari), 27 (fondi alternativi per artigianato e somministrazione) e 40 (fondi territoriali delle Province autonome). La sua funzione è quella di assicurare che i lavoratori dei settori non coperti dalla CIG godano di una protezione del reddito analoga per importo e causali a quella garantita dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

La prestazione standard ante-2022: importo e durata minimi

Il comma 1, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2021, stabilisce che i fondi di cui all'articolo 26 devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO o CIGS, l'assegno di integrazione salariale di importo «almeno pari all'integrazione salariale», cioè all'80% della retribuzione globale per le ore non prestate. La durata minima è fissata in tredici settimane in un biennio mobile e la durata massima deve rispettare, a seconda della causale invocata, i tetti previsti dagli articoli 12 (durata CIGO) e 22 (durata CIGS), nonché il limite complessivo di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile di cui all'articolo 4. All'assegno si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, con la conseguente applicazione di tutte le regole operative della CIGO (obblighi di comunicazione, modalità di erogazione, ecc.).

La revisione del 2022: il comma 1-bis e il massimale unico

Il comma 1-bis, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2022, ha significativamente rafforzato lo standard minimo che i fondi devono garantire. L'assegno di integrazione salariale deve ora avere un importo «almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis»: si tratta del massimale unico introdotto dalla riforma del 2022, che ha eliminato la distinzione tra fascia alta e fascia bassa, prevedendo un unico massimale mensile indipendentemente dalla retribuzione di riferimento. La durata minima, poi, deve ora essere «almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale», cioè deve seguire esattamente la differenziazione per soglia dimensionale dell'impresa e causale invocata che vale per la CIGO e la CIGS, sempre nel rispetto del limite complessivo dell'articolo 4. Questo allineamento rende sostanzialmente equivalente la tutela garantita dai fondi bilaterali a quella della cassa integrazione tradizionale, eliminando le disparità che potevano sussistere tra i diversi fondi o tra i fondi e la CIG.

L'adeguamento dei fondi già costituiti e la confluenza nel FIS

Il termine per l'adeguamento al nuovo standard era il 30 giugno 2023 per i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro si trovano in una situazione anomala: ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° luglio 2023. Questa confluenza parziale — limitata all'erogazione delle prestazioni — è funzionale a non lasciare i lavoratori senza copertura durante il periodo di transizione o di mancato adeguamento del fondo di settore.

I termini per la presentazione della domanda

Il comma 2 disciplina la finestra temporale entro cui deve essere presentata la domanda di accesso all'assegno: non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione eventualmente programmata, e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione. La previsione di un termine iniziale (non prima) mira a evitare domande speculative su eventi non ancora certi; il termine finale (non oltre) introduce una decadenza che incentiva la tempestività. La domanda deve essere presentata ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 (nel testo originario del comma 2, richiamando l'articolo 28 che disciplina il fondo residuale), con la conseguenza che le regole procedurali specifiche sono quelle stabilite nei decreti istitutivi dei singoli fondi.

Casi pratici

Caso 1: Fondo del commercio e domanda nei termini

Alfa S.r.l., catena di negozi di abbigliamento con 30 dipendenti, è iscritta al fondo bilaterale del settore commercio e turismo. Di fronte a un calo delle vendite che rende necessaria la riduzione dell'orario del 40%, la direzione HR programma la sospensione parziale a partire dal primo giorno del mese successivo. Trenta giorni dopo la programmazione ufficiale e comunque non oltre quindici giorni dall'effettivo inizio della riduzione, l'azienda presenta la domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale al fondo bilaterale di categoria. I lavoratori Tizio e colleghi ricevono l'80% della retribuzione per le ore non prestate, nei limiti del massimale mensile. L'assegno decorre dall'inizio effettivo della sospensione, senza periodi scoperti, perché la domanda è stata presentata in termini.

Caso 2: Fondo di settore non adeguato al comma 1-bis e confluenza nel FIS

Il fondo bilaterale del settore delle agenzie di viaggio, già costituito prima del 2022, non riesce ad adeguare il proprio statuto al nuovo standard del comma 1-bis entro il 30 giugno 2023. Per effetto del comma 1-bis e del relativo meccanismo di confluenza, le agenzie di viaggio iscritte al fondo — tra cui quella di Caio, con 15 dipendenti — vengono trasferite al FIS ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023. Caio scopre che il FIS garantisce ora, con il massimale unico post-2022, importi sostanzialmente equivalenti a quelli che avrebbe assicurato il fondo settoriale adeguato. Il passaggio al FIS comporta però la necessità di seguire le procedure INPS anziché quelle del fondo di settore.

Caso 3: Impresa artigiana e durata dell'assegno rapportata alla causale

Sempronio gestisce un'impresa artigiana del settore acconciatura con 8 dipendenti, iscritta al fondo bilaterale alternativo dell'artigianato (articolo 27). Di fronte a una crisi aziendale, chiede l'assegno di integrazione salariale per la causale corrispondente alla crisi aziendale CIGS di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Il fondo garantisce l'assegno per una durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, per la CIGS per crisi, nel rispetto del limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile. L'assegno è calcolato all'80% della retribuzione per le ore non lavorate, con il massimale mensile unico post-2022. Sempronio riesce a gestire la crisi senza dover ricorrere a licenziamenti, grazie a un sostegno al reddito che, prima del D.Lgs. 148/2015, non sarebbe stato disponibile per la sua categoria.

Domande frequenti

Qual è l'importo dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi bilaterali?

Dal 1° gennaio 2022 l'assegno deve essere almeno pari al massimale unico previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, che ha eliminato la distinzione tra fascia alta e fascia bassa. Prima del 2022, l'importo minimo era pari all'integrazione salariale ordinaria (80% della retribuzione per le ore non prestate), nel rispetto dei massimali mensili INPS.

Entro quando va presentata la domanda di accesso all'assegno?

La domanda deve essere presentata non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione eventualmente programmata e non oltre quindici giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione. Il mancato rispetto del termine di presentazione può comportare la perdita parziale del diritto alla prestazione per il periodo anteriore.

Per quanto tempo si può fruire dell'assegno di integrazione salariale dal fondo bilaterale?

La durata minima è di tredici settimane in un biennio mobile; la durata massima dipende dalla causale invocata (analogamente alla CIGO o alla CIGS) e dal rispetto del limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile previsto dall'articolo 4. Dal 2022, la durata deve essere almeno pari a quella prevista dalla normativa CIG per la soglia dimensionale e la causale corrispondente.

Cosa succede se il fondo bilaterale di settore non si adegua al nuovo standard entro il 30 giugno 2023?

I datori di lavoro del settore confluiscono nel FIS (art. 29) a decorrere dal 1° luglio 2023, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale. La confluenza è parziale: riguarda le prestazioni, non l'intera contribuzione ordinaria che resta regolata dalla disciplina del fondo di settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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