- Dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS) e si applica ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nella CIGO/CIGS e non aderiscono a fondi bilaterali; dal 1° gennaio 2022 la soglia scende a un dipendente.
- Per i datori con più di quindici dipendenti il FIS garantisce l'assegno di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile; per quelli fino a cinque dipendenti (dal 2022) il limite è di 13 settimane.
- Le prestazioni del FIS sono erogate nei limiti delle risorse acquisite al fondo: il principio di equilibrio finanziario è vincolante e il singolo datore non può fruire di prestazioni per più di dieci volte i contributi versati (limite rimosso per i trattamenti dal 2022).
- Dal 1° gennaio 2022 le aliquote di finanziamento sono fissate allo 0,50% per datori fino a cinque dipendenti e allo 0,80% per datori con più di cinque; è dovuta anche una contribuzione addizionale del 4% sulla retribuzione persa.
- Dal 1° gennaio 2025 i datori che non hanno fruito di trattamenti FIS per almeno 24 mesi possono beneficiare di una riduzione dell'aliquota ordinaria del 40%.
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di integrazione salariale
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore prestazione di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali…, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all’articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede all’analisi dell’utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 D.Lgs. 504/1995 — Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita
- Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja
- Art. 29 Reg. (UE) 2024/1689 — Domanda di notifica presentata dagli organismi di valutazione della conformità
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
- Art. 29 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
Commento
Il FIS come architrave del sistema per i settori non manifatturieri
L'articolo 29 del D.Lgs. 148/2015 disciplina il Fondo di integrazione salariale (FIS), che dal 1° gennaio 2016 sostituisce il precedente fondo residuale. Il FIS è lo strumento di riferimento per tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO (articolo 10) e non sono coperti da fondi bilaterali settoriali: tipicamente imprese del commercio, dei servizi, delle professioni e di altri settori terziari. La rilevanza pratica del FIS è enorme: riguarda una platea vastissima di imprese italiane, molte delle quali hanno scoperto questa tutela soltanto con la pandemia da Covid-19 del 2020-2021, quando il FIS è stato lo strumento principale per sostenere il reddito dei lavoratori nei settori non industriali.
Campo di applicazione e soglie dimensionali
Il comma 2 individua i soggetti tenuti alla disciplina del FIS: datori di lavoro con più di cinque dipendenti (anche apprendisti) che non rientrano nel Titolo I del decreto e non aderiscono a fondi bilaterali propri. Il comma 2-bis, introdotto dalla riforma del 2022, ha abbassato la soglia a «almeno un dipendente» a decorrere dal 1° gennaio 2022, rendendo universale la copertura per i settori non manifatturieri. Il computo dei dipendenti ai fini della soglia include anche gli apprendisti. Questa scelta del legislatore rispecchia un principio di civiltà: anche il dipendente di un piccolo negozio o di uno studio professionale merita una tutela in caso di riduzione dell'orario dovuta a cause esterne.
Le prestazioni garantite per classe dimensionale
Il comma 3-bis, che si applica per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, differenzia le prestazioni in base alla dimensione aziendale. Per i datori con fino a cinque dipendenti (media del semestre precedente), il FIS garantisce l'assegno di integrazione salariale per un massimo di tredici settimane in un biennio mobile. Per i datori con più di cinque dipendenti, il limite sale a ventisei settimane nello stesso biennio. Le causali ammesse sono quelle previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Il comma 3 del testo originario (relativo ai trattamenti fino al 31 dicembre 2021) prevedeva una distinzione leggermente diversa, riservando l'assegno di integrazione salariale alle sole imprese con più di quindici dipendenti e per causali diverse dalle intemperie stagionali e dalla CIGS per contratti di solidarietà; questa disciplina cessa di applicarsi per i trattamenti del 2022 in poi.
Il principio di equilibrio finanziario e il limite del decuplo
Il comma 4 enuncia un principio cardine della gestione del FIS: le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo. In ogni caso, le prestazioni non possono essere determinate in misura superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo. Questo limite — il cosiddetto «tetto del decuplo» — è stato, tuttavia, eliminato per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022 (comma 4-bis), consentendo anche alle imprese di recente iscrizione o con basso importo contributivo accumulato di accedere alle prestazioni senza il vincolo proporzionale.
Le aliquote di finanziamento e la contribuzione addizionale
Il comma 8 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le aliquote di finanziamento ordinario del FIS: 0,50% per i datori con fino a cinque dipendenti e 0,80% per i datori con più di cinque dipendenti (sempre calcolati sulla media del semestre precedente). A queste si aggiunge la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro che utilizza le prestazioni del FIS, pari al 4% della retribuzione persa. Il comma 8-bis, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2025, prevede che i datori con fino a cinque dipendenti che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi consecutivi possano beneficiare di una riduzione dell'aliquota ordinaria del 40%, come misura di premio per il mancato utilizzo e di alleggerimento del costo contributivo per le imprese più virtuose.
L'autorizzazione territoriale e la gestione plurilocalizzata
Il comma 7 dispone che i trattamenti del FIS siano autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. Per le aziende con più sedi in luoghi diversi (aziende plurilocalizzate), l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, oppure presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. Questa previsione semplifica la gestione per le imprese con una rete territoriale articolata, evitando la moltiplicazione delle pratiche per ogni singola unità produttiva.
Casi pratici
Caso 1: Grande azienda della distribuzione organizzata e FIS per crisi di mercato
Alfa S.p.A., catena della grande distribuzione organizzata con 300 dipendenti distribuiti su 12 punti vendita, non rientra nella CIGO e non aderisce a un fondo bilaterale settoriale. Con il FIS, per i trattamenti dal 1° gennaio 2022, può accedere all'assegno di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile. A fronte di un calo dei consumi che rende necessaria una riduzione dell'orario di lavoro del 30%, l'azienda avvia la procedura di consultazione sindacale e presenta domanda al FIS tramite l'INPS. Poiché si tratta di un'azienda plurilocalizzata, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla sede INPS competente per la sede legale. I lavoratori Tizio e i suoi colleghi percepiscono l'assegno di integrazione salariale (80% della retribuzione per le ore non lavorate) senza soluzione di continuità.
Caso 2: Piccola impresa di servizi e tetto del decuplo ante-riforma 2022
Beta S.r.l., impresa di consulenza informatica con 8 dipendenti, è iscritta al FIS dall'1 gennaio 2016. Nel corso del 2020, durante la pandemia, chiede l'accesso alle prestazioni del FIS per sospensione totale dell'attività. L'INPS, in sede di concessione, verifica il limite del decuplo previsto dal comma 4: i contributi ordinari versati da Beta al FIS nei mesi precedenti ammontano complessivamente a 4.000 euro; pertanto le prestazioni fruibili non possono eccedere 40.000 euro. Caio, il titolare, constata che per i mesi di sospensione totale l'ammontare teorico delle prestazioni supererebbe questo limite, e che quindi alcuni dipendenti potrebbero ricevere l'assegno solo per un periodo ridotto. Con la riforma del 2022 questo limite è stato rimosso per i trattamenti dal 1° gennaio 2022.
Caso 3: Datore con meno di cinque dipendenti e riduzione dell'aliquota dal 2025
Sempronio gestisce uno studio di architettura con 4 dipendenti, iscritto al FIS con l'aliquota dello 0,50% (fascia fino a cinque dipendenti) dal 1° gennaio 2022. Lo studio non ha mai fatto ricorso al FIS dall'iscrizione. Dal 1° gennaio 2025 scatta la disposizione del comma 8-bis: poiché sono trascorsi almeno 24 mesi dall'ultima domanda di assegno (nel caso di Sempronio, nessuna domanda è mai stata presentata), l'aliquota ordinaria si riduce del 40%, passando di fatto dallo 0,50% allo 0,30%. Il risparmio contributivo, pur modesto in valore assoluto per una piccola impresa, è un incentivo concreto a non utilizzare gli ammortizzatori se non strettamente necessario.
Domande frequenti
Chi è soggetto al Fondo di integrazione salariale?
Dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente che non rientrano nella CIGO/CIGS e non aderiscono a fondi bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40. In precedenza la soglia era di più di cinque dipendenti (per il periodo 2016-2021). Gli apprendisti sono computati ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale.
Per quante settimane si può fruire del FIS?
Per i trattamenti dal 1° gennaio 2022: fino a 13 settimane in un biennio mobile per i datori con fino a cinque dipendenti; fino a 26 settimane in un biennio mobile per i datori con più di cinque dipendenti. Il tutto nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile prevista dall'articolo 4.
Qual è l'aliquota di contribuzione ordinaria dovuta al FIS?
Dal 1° gennaio 2022: 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti e 0,80% per i datori con più di cinque dipendenti, calcolati sulla retribuzione imponibile previdenziale. È poi dovuta una contribuzione addizionale del 4% della retribuzione persa in caso di effettivo utilizzo delle prestazioni. Dal 2025, chi non usa il FIS per 24 mesi consecutivi beneficia di una riduzione del 40% sull'aliquota ordinaria (solo fascia fino a cinque dipendenti).
Esiste un limite massimo di prestazioni fruibili rapportato ai contributi versati?
Per i trattamenti fino al 31 dicembre 2021, sì: le prestazioni non potevano superare dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore (il cosiddetto «tetto del decuplo»). Per i trattamenti relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, questo limite non si applica più, per effetto del comma 4-bis introdotto dalla riforma.
Come avviene l'autorizzazione per le aziende con più sedi?
Per le aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è unica ed è rilasciata dalla sede INPS competente per la sede legale del datore di lavoro, oppure dalla sede dove il datore ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. Questo evita la frammentazione delle pratiche per ciascuna unità produttiva.
Vedi anche