- Per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro che disponevano già, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, di consolidati sistemi di bilateralità, è consentito un modello alternativo ai fondi dell'articolo 26, purché le fonti istitutive siano state adeguate alle finalità del decreto.
- Questi fondi alternativi devono assicurare almeno una delle due prestazioni minime: l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, oppure l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 (quest'ultimo limitato ai trattamenti fino al 31 dicembre 2021).
- Il mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2015 comportava la confluenza nel FIS dei datori di lavoro con più di cinque dipendenti; dal 1° gennaio 2022 la soglia si abbassa a un dipendente, con termine di adeguamento al 30 giugno 2023.
- I fondi alternativi si finanziano con una contribuzione ordinaria complessiva non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile, ripartita tra datore di lavoro e lavoratori secondo accordo tra le parti sociali.
- Con decreto interministeriale vengono definiti criteri di sostenibilità finanziaria, requisiti di professionalità dei gestori e modalità di controllo sulla corretta gestione dei fondi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’ articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti prestazioni: a) un assegno di durata e misura pari all’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1; b) l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. L’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 4-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a decorrere dal 1° luglio 2023.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1; c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1; d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto per l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell’ articolo 118 della legge n. 388 del 2000; e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall’ articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b); g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate disposizioni per determinare: a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi; b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
- Art. 27 D.Lgs. 209/2005 — Rispetto delle norme di interesse generale
Commento
La ratio dei fondi bilaterali alternativi
L'articolo 27 del D.Lgs. 148/2015 riconosce che, in alcuni settori produttivi, il sistema di bilateralità è storicamente radicato e strutturalmente diverso dal modello standard previsto dall'articolo 26. L'artigianato e la somministrazione di lavoro, in particolare, avevano già elaborato, prima della riforma del Jobs Act, forme proprie di mutualità e sostegno al reddito attraverso fondi bilaterali o interprofessionali. Il legislatore ha scelto di non demolire queste architetture istituzionali, ma di ricondurle entro il perimetro delle finalità del decreto, imponendo un adeguamento delle fonti normative e istitutive in luogo della costituzione ex novo di un fondo secondo le regole dell'articolo 26.
Il presupposto dell'alternativa: i settori con bilateralità consolidata
Il comma 1 delimita con precisione l'ambito di applicazione dell'alternativa: si applica ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, «in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori», le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative avevano già adeguato, alla data di entrata in vigore del decreto, le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi alle finalità del decreto stesso. Questa previsione fotografa una situazione esistente: non è una facoltà aperta a qualunque settore, ma una strada riservata a chi aveva già un sistema funzionante che rispondeva, almeno nelle linee generali, agli obiettivi dell'articolo 26.
Le prestazioni minime garantite
Il comma 3 definisce il contenuto minimo obbligatorio che i fondi alternativi devono garantire: devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni. La lettera a) prevede un assegno di durata e misura pari all'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1. La lettera b) prevede l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo, ma in ogni caso non inferiore a ventisei settimane in un biennio mobile. Il comma 7-bis del testo specifica tuttavia che l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto solo per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021. Per i trattamenti successivi, la prestazione di riferimento è l'assegno di integrazione salariale di cui alla lettera a).
Il finanziamento e le aliquote
Il comma 5 stabilisce i contenuti minimi degli accordi e contratti collettivi che disciplinano questi fondi. In particolare, la lettera a) fissa un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita tra datore di lavoro e lavoratori secondo un accordo tra le parti sociali da concludersi entro il 31 dicembre 2015. La mancata definizione di tale accordo entro il termine determina la confluenza nel FIS dei datori di lavoro con più di cinque dipendenti. Le lettere da b) a g) del comma 5 disciplinano rispettivamente: le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo, l'adeguamento dell'aliquota in base all'andamento della gestione, la possibilità di far confluire quota parte del contributo interprofessionale per la formazione, la facoltà di perseguire finalità integrative analoghe a quelle dell'articolo 26 comma 9 (esodo e prestazioni integrative), e i criteri per la gestione del fondo.
L'adeguamento progressivo e la confluenza nel FIS
Il comma 4 ha imposto ai fondi già esistenti di adeguarsi alle disposizioni del comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro con più di cinque dipendenti confluivano nel FIS dal 1° gennaio 2016. La riforma del 2022 ha introdotto il comma 4-bis: dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina dei fondi alternativi anche i datori di lavoro con almeno un dipendente, e i fondi già costituiti dovevano adeguarsi entro il 30 giugno 2023, pena la confluenza nel FIS dal 1° luglio 2023. Questo progressivo abbassamento della soglia dimensionale riflette la volontà del legislatore di azzerare le zone grigie di assenza di tutela.
Il controllo pubblico: il decreto interministeriale del comma 6
Il comma 6 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, sentite le parti sociali istitutive dei fondi, vengano dettate disposizioni per: garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, stabilire i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, definire criteri e requisiti di contabilità e rafforzare la funzione di controllo attraverso standard omogenei. La previsione mira ad evitare che la maggiore flessibilità del modello alternativo si traduca in una minore solidità finanziaria o in una gestione meno trasparente rispetto ai fondi dell'articolo 26.
Casi pratici
Caso 1: Artigiano con più di cinque dipendenti e accesso al fondo bilaterale alternativo
Alfa S.n.c., impresa artigiana di impianti idraulici con 8 dipendenti, è iscritta al fondo bilaterale alternativo del settore artigianato, costituito prima del D.Lgs. 148/2015 e adeguato entro il 31 dicembre 2015 secondo le prescrizioni dell'articolo 27. In un periodo di forte calo delle commesse nel settore edilizio, il titolare Tizio decide di attivare la procedura prevista dal fondo per la riduzione dell'orario di lavoro. Verifica che il fondo garantisce l'assegno di integrazione salariale nella misura pari all'80% della retribuzione per le ore non lavorate, fino a un massimo di tredici settimane nel biennio mobile. La domanda viene presentata all'INPS e, a differenza di quanto accade per la CIGO, la procedura è gestita attraverso i canali specifici del fondo alternativo di categoria, con regole processuali proprie stabilite nel decreto istitutivo.
Caso 2: Somministrazione di lavoro e mancato adeguamento al comma 4-bis
Beta Lavoro S.p.A., agenzia di somministrazione con 20 dipendenti diretti (oltre ai lavoratori in missione), era iscritta a un fondo bilaterale alternativo del settore somministrazione. Alla scadenza del 30 giugno 2023, il fondo non aveva ancora adeguato il proprio statuto alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma del 2022 (estensione ai datori con almeno un dipendente). Per effetto del comma 4-bis, l'agenzia confluisce automaticamente nel FIS a decorrere dal 1° luglio 2023 e i contributi già versati al fondo alternativo vengono trasferiti al FIS. Caio, il direttore amministrativo, deve aggiornare le modalità di versamento contributivo e familiarizzarsi con la diversa procedura di accesso alle prestazioni del FIS, che presenta caratteristiche parzialmente diverse rispetto al fondo settoriale di provenienza.
Caso 3: Impresa artigiana con meno di cinque dipendenti ante 2022 e nuova obbligatorietà
Sempronio gestisce una sartoria artigianale con 3 dipendenti. Prima del 1° gennaio 2022, essendo al di sotto della soglia di cinque dipendenti prevista dal comma 4, non era soggetto alla disciplina del fondo bilaterale alternativo dell'artigianato. Con l'entrata in vigore della riforma, anche il suo micro-laboratorio è tenuto, dal 2022, a contribuire al fondo del settore in relazione alle nuove disposizioni del comma 4-bis. Sempronio scopre che l'iscrizione gli garantisce l'accesso all'assegno di integrazione salariale in caso di riduzione dell'attività, una tutela che prima non aveva. Verifica con il proprio consulente del lavoro le aliquote di contribuzione dovute e la procedura per l'eventuale domanda di trattamento.
Domande frequenti
Quali settori possono adottare il modello di fondo bilaterale alternativo?
Il modello alternativo previsto dall'articolo 27 è riservato ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, disponevano già di consolidati sistemi di bilateralità e avevano adeguato le proprie fonti istitutive alle finalità del decreto. Non è una facoltà aperta a qualunque settore.
Qual è la prestazione minima che un fondo bilaterale alternativo deve garantire?
Il fondo deve assicurare almeno una delle seguenti prestazioni: l'assegno di integrazione salariale di importo e durata pari a quello previsto dall'articolo 30, oppure l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 per almeno ventisei settimane in un biennio mobile (limitato ai trattamenti fino al 31 dicembre 2021). Per i trattamenti successivi al 2021 è necessario garantire l'assegno di integrazione salariale.
Qual è l'aliquota contributiva minima per i fondi alternativi?
L'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non può essere inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016. La ripartizione tra datore di lavoro e lavoratori deve essere definita da un accordo tra le parti sociali. Se l'accordo non viene raggiunto, i datori di lavoro confluiscono nel FIS.
Cosa succede se il fondo alternativo non si adegua entro il 30 giugno 2023?
I datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° luglio 2023. I contributi già versati al fondo alternativo vengono trasferiti al FIS. In tal caso si applicano le regole di accesso alle prestazioni e le aliquote contributive del FIS.
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