- La domanda di CIGS va presentata entro sette giorni dalla conclusione della consultazione sindacale o dalla firma dell'accordo aziendale, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
- La sospensione o riduzione dell'orario deve avere inizio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; in caso di domanda tardiva, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione.
- La concessione avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto, da adottare entro novanta giorni dalla domanda.
- Le Direzioni territoriali del lavoro verificano, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento, lo stato di attuazione del programma aziendale e trasmettono la relazione ispettiva entro trenta giorni.
- L'impresa inadempiente che, per omessa o tardiva presentazione della domanda, abbia causato ai lavoratori la perdita del trattamento, è obbligata a corrispondere una somma equivalente alla prestazione non percepita.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
7. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
- Art. 25 D.Lgs. 209/2005 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
Commento
La funzione procedurale dell'articolo 25 nel sistema CIGS
L'articolo 25 del D.Lgs. 148/2015 disciplina il procedimento amministrativo per l'accesso all'integrazione salariale straordinaria: è la norma che regola il «come» si chiede la CIGS, dopo che l'articolo 24 ha definito il «quando» (la consultazione sindacale). Comprendere questa sequenza è fondamentale per l'imprenditore: un errore procedurale può precludere il trattamento o generare un obbligo risarcitorio diretto nei confronti dei lavoratori.
Il termine di sette giorni e il contenuto della domanda
Il comma 1 stabilisce che la domanda di concessione deve essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, ovvero dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale se questo avviene in modo autonomo. Il termine è perentorio: la sua violazione non produce decadenza assoluta dal diritto alla prestazione, ma fa slittare retroattivamente la copertura, con conseguenze economiche rilevanti. La domanda deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettere a e b), l'impresa deve comunicare anche il numero di lavoratori mediamente occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Queste informazioni vengono poi trasmesse dall'INPS alle Regioni e alle Province Autonome attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, al fine di attivare i servizi di politica attiva del lavoro previsti dall'articolo 8.
L'avvio della sospensione e la decorrenza del trattamento
Il comma 2 dispone che la sospensione o riduzione dell'orario concordata tra le parti deve avere inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Questa previsione coordina la dinamica aziendale con quella amministrativa: l'impresa non può differire indefinitamente l'avvio del programma dopo aver presentato la domanda. Il comma 3 introduce la conseguenza della domanda tardiva: il trattamento non decorre dalla data di effettivo inizio della sospensione, bensì dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda stessa. In questo modo, il ritardo si riflette sulla copertura economica dei lavoratori in proporzione al tempo perduto.
La responsabilità dell'impresa per la perdita del trattamento
Il comma 4 è norma di chiusura a tutela dei lavoratori: qualora l'omessa o tardiva presentazione della domanda abbia causato ai lavoratori la perdita, totale o parziale, del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere loro una somma di importo equivalente alla prestazione non percepita. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva, fondata sul fatto inadempiente del datore di lavoro, e costituisce un efficace deterrente verso la trascuratezza procedurale. L'impresa Alfa S.p.A. che presenta la domanda con un ritardo di tre settimane è potenzialmente esposta all'obbligo di integrare di tasca propria le retribuzioni dei lavoratori per il periodo scoperto.
La presentazione unica e il decreto ministeriale di concessione
Il comma 5 stabilisce che la domanda di concessione del trattamento straordinario deve essere presentata in unica soluzione, contestualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione avviene con decreto del Ministero del lavoro per l'intero periodo richiesto; fatte salve eventuali sospensioni istruttorie, il decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Questo termine, nella prassi, non sempre viene rispettato, ma rimane il riferimento legale per valutare l'eventuale silenzio inadempimento dell'amministrazione.
Il controllo ispettivo e il riesame del decreto
Il comma 6 introduce un meccanismo di verifica ex post: le Direzioni territoriali del lavoro procedono, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento, alle verifiche finalizzate ad accertare gli impegni aziendali (tipicamente: gli investimenti previsti, il mantenimento dell'occupazione, la formazione dei lavoratori). La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento. Se emerge il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma aziendale presentato, si apre un procedimento amministrativo di riesame del decreto, che si deve concludere nei successivi novanta giorni con un nuovo decreto ministeriale. Questo meccanismo è fondamentale per le imprese in riorganizzazione: il non rispetto del piano presentato può avere conseguenze sanzionatorie anche dopo la conclusione del trattamento.
La modifica del programma in corso di esecuzione
Il comma 7, infine, riconosce all'impresa la flessibilità di chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, della RSU, o in loro mancanza delle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questa previsione riflette la realtà delle crisi aziendali, che raramente seguono un percorso lineare: il legislatore ha voluto evitare che le imprese siano «bloccate» da un piano originario che le circostanze rendono inattuabile, ma ha richiesto, anche in questo caso, il coinvolgimento sindacale come garanzia per i lavoratori.
Casi pratici
Caso 1: Domanda tardiva e obbligo risarcitorio
La società Alfa S.p.A., un'impresa metalmeccanica con 80 dipendenti, conclude la procedura di consultazione sindacale il 3 marzo e avvia subito la sospensione del 60% dei lavoratori. Tuttavia, per un disguido interno, la domanda di CIGS per crisi aziendale viene presentata al Ministero del lavoro solo il 28 marzo, con un ritardo di diciotto giorni rispetto al termine di sette giorni previsto dal comma 1. Ai sensi del comma 3, il trattamento straordinario non può decorrere dalla data di effettivo inizio della sospensione (3 marzo), ma solo dal trentesimo giorno successivo alla domanda (27 aprile). Per il periodo dal 3 marzo al 26 aprile i lavoratori Tizio, Caio e i loro colleghi non percepiscono l'integrazione salariale dal fondo pubblico. In applicazione del comma 4, l'impresa è tenuta a corrispondere a ciascun lavoratore una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita per quel periodo, subendo un esborso diretto che avrebbe potuto evitare rispettando il termine.
Caso 2: Mancato rispetto del piano di riorganizzazione e riesame del decreto
Beta S.r.l., un'impresa di logistica con 120 dipendenti, ottiene la CIGS per riorganizzazione aziendale con un programma che prevede la reintegrazione del personale entro diciotto mesi mediante investimenti in tecnologia. Tre mesi prima della scadenza, l'ispezione della Direzione territoriale del lavoro accerta che gli investimenti pianificati non sono stati realizzati e che la forza lavoro è rimasta invariata rispetto all'inizio del trattamento. La relazione ispettiva, trasmessa al Ministero, avvia il procedimento di riesame del decreto di concessione previsto dal comma 6. L'impresa si trova così a dover giustificare gli scostamenti rispetto al piano originario, rischiando una rideterminazione delle condizioni del trattamento e possibili conseguenze sul futuro utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Caso 3: Modifica del programma nel corso della CIGS per riorganizzazione
Gamma S.p.A., azienda tessile, ha ottenuto la CIGS per riorganizzazione con un piano biennale che prevedeva investimenti in un nuovo reparto produttivo. A metà esecuzione, le condizioni di mercato cambiano radicalmente e il piano originario diventa inattuabile. L'amministratore delegato Sempronio decide di chiedere la modifica del programma ai sensi del comma 7. Convoca la RSU e le sigle sindacali territoriali, illustra la nuova strategia aziendale e raccoglie il verbale di consultazione. La domanda di modifica viene presentata al Ministero corredata dell'accordo con le parti sindacali. Il Ministero, valutata la nuova proposta, emette un decreto che recepisce le modifiche al piano originario, consentendo all'impresa di proseguire il trattamento su basi aggiornate senza doverlo interrompere.
Domande frequenti
Entro quando va presentata la domanda di CIGS dopo la consultazione sindacale?
Entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, oppure dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale. Il termine è perentorio: il ritardo fa slittare la decorrenza del trattamento e può obbligare l'impresa a risarcire i lavoratori per il periodo scoperto.
Cosa succede se la domanda viene presentata in ritardo?
In caso di domanda tardiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non decorre dalla data di effettivo inizio della sospensione, ma dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Se dalla tardività deriva per i lavoratori la perdita parziale o totale della prestazione, l'impresa è tenuta a corrispondere direttamente ai lavoratori una somma equivalente all'integrazione non percepita.
Chi rilascia il decreto di concessione della CIGS e in quanto tempo?
La concessione avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni istruttorie, il decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda va presentata contestualmente al Ministero e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti.
Il programma aziendale può essere modificato dopo l'avvio della CIGS?
Sì. L'impresa può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o della RSU, oppure in loro mancanza delle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. È necessario produrre documentazione del confronto con le parti sociali.
Cosa accade se l'impresa non rispetta il piano presentato in sede di domanda?
Le Direzioni territoriali del lavoro, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento, verificano lo stato di attuazione del programma. Se la relazione ispettiva evidenzia il mancato svolgimento del piano, in tutto o in parte, si apre un procedimento di riesame del decreto ministeriale che deve concludersi entro novanta giorni con un nuovo provvedimento, potenzialmente sfavorevole all'impresa.
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