- Prima di richiedere la CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, l'impresa deve comunicare alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali le causali, la durata e il numero di lavoratori interessati, e presentare domanda di esame congiunto entro tre giorni.
- L'esame congiunto riguarda il programma aziendale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione.
- Le parti devono dichiarare espressamente la non percorribilità del contratto di solidarietà (salvo per le imprese edili).
- La procedura si esaurisce entro 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto (10 giorni per le imprese fino a 50 dipendenti).
- Il mancato rispetto delle modalità di rotazione può comportare un incremento sanzionatorio del contributo addizionale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è presentata dall’impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell’esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
Commento
La procedura di consultazione sindacale per la CIGS: funzione e differenze rispetto alla CIGO
L'articolo 24 del D.Lgs. 148/2015 disciplina la procedura di informazione e consultazione sindacale obbligatoria prima dell'accesso alla CIGS per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. La procedura è sostanzialmente più articolata rispetto alla corrispondente CIGO (articolo 14), in quanto la CIGS presuppone situazioni più complesse, programmi pluriennali e un impatto occupazionale più significativo. Non si applica al contratto di solidarietà, che ha la propria procedura basata sull'accordo collettivo aziendale.
La comunicazione iniziale e la richiesta di esame congiunto
Il comma 1 impone all'impresa di comunicare alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le causali di sospensione o riduzione, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. La comunicazione può essere fatta direttamente dall'impresa o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato: questa opzione è pratica per le imprese di piccole dimensioni prive di un ufficio HR strutturato, che delegano a Confindustria, CNA o Confartigianato la gestione della procedura. Entro tre giorni dalla comunicazione, l'impresa o i sindacati presentano domanda di esame congiunto al competente ufficio della regione (se l'intervento riguarda una sola regione) o al Ministero del lavoro (se coinvolge più regioni). In quest'ultimo caso il Ministero richiede il parere delle regioni interessate.
Il contenuto dell'esame congiunto
Il comma 3 definisce in modo più puntuale rispetto alla CIGO il contenuto dell'esame congiunto. Le parti esaminano: il programma aziendale (durata, numero di lavoratori coinvolti, ragioni dell'intervento, misure per le eccedenze di personale); i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni dell'intervento; le modalità di rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante: la legge incentiva la rotazione tra i lavoratori per distribuire equamente il sacrificio della sospensione, ma non la impone categoricamente. Se la rotazione non è praticata, le ragioni tecnico-organizzative devono essere esplicitamente giustificate in sede di esame congiunto.
La verifica della non percorribilità del contratto di solidarietà
Il comma 4 introduce un obbligo peculiare: le parti (salvo le imprese edili e affini) devono dichiarare espressamente la non percorribilità del contratto di solidarietà come alternativa alla riorganizzazione o alla crisi. Questa clausola riflette una preferenza ordinamentale per il contratto di solidarietà — strumento che evita le sospensioni totali e distribuisce il sacrificio orario su tutti i lavoratori — rispetto alla sospensione di una parte dell'organico. L'obbligo di valutare esplicitamente e poi escludere il contratto di solidarietà è un modo per rendere questa valutazione non eludibile. In pratica, le parti verbalizzano nell'accordo che il contratto di solidarietà non è percorribile (ad esempio perché incompatibile con le esigenze produttive o perché l'organico non consente una riduzione oraria omogenea) e si procede con la causale di riorganizzazione o crisi.
I termini procedurali e la sanzione per la mancata rotazione
Il comma 5 fissa il termine per la conclusione della procedura: 25 giorni dalla richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Il comma 6 demanda a un decreto ministeriale (da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto) la definizione dell'incremento del contributo addizionale applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori concordate in sede di esame congiunto. Questa sanzione non è una ammenda in senso penalistico, ma un aggravio contributivo che rende economicamente sconveniente ignorare gli impegni di rotazione presi con i sindacati.
La scelta del livello competente: sede regionale o Ministero
Un aspetto spesso trascurato è la scelta del livello territoriale a cui presentare la domanda di esame congiunto (comma 2). Se l'impresa ha unità produttive interessate situate in una sola regione, la competenza è del «competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento»: nella pratica, solitamente le Direzioni del lavoro regionali o uffici regionali designati. Se le unità produttive coinvolte si trovano in più regioni, la competenza è del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che richiede il parere delle regioni interessate. Questa distinzione ha implicazioni procedurali: l'esame congiunto a livello ministeriale è generalmente più complesso e può richiedere tempi diversi rispetto al livello regionale.
Casi pratici
Caso 1: Procedura CIGS per riorganizzazione: gestione dei 25 giorni
Alfa S.p.A. (impresa industriale con 200 dipendenti in Lombardia) avvia una riorganizzazione che prevede la sospensione di 60 lavoratori per 18 mesi. Il direttore delle relazioni industriali invia la comunicazione alle RSU e alle associazioni sindacali territoriali il 2 marzo. Il 4 marzo l'impresa presenta domanda di esame congiunto alla Direzione del lavoro regionale lombarda (unità produttive in una sola regione). L'esame congiunto si tiene il 10 marzo: le parti discutono il piano industriale, i criteri di selezione dei lavoratori da sospendere, la rotazione trimestrale tra i reparti. Viene redatto verbale che attesta la non percorribilità del contratto di solidarietà (incompatibile con i turni di produzione). Il 27 marzo (25 giorni dalla domanda) la procedura si esaurisce. L'impresa presenta la domanda CIGS al Ministero del lavoro entro sette giorni.
Caso 2: Impresa multiprovinciale: competenza ministeriale
La società Beta S.p.A. ha stabilimenti a Milano, Torino e Bologna e vuole richiedere la CIGS per crisi aziendale per lavoratori distribuiti in tutte e tre le sedi. Il consulente del lavoro verifica: essendo le unità produttive in più regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna), la domanda di esame congiunto deve essere presentata al Ministero del lavoro, non alle direzioni regionali. Il Ministero acquisisce il parere delle tre regioni interessate. L'esame congiunto si svolge in sede ministeriale, con tempi mediamente più lunghi rispetto al livello regionale.
Caso 3: Mancata rotazione: sanzione contributiva
Gamma S.r.l. ha ottenuto la CIGS per crisi aziendale dopo un esame congiunto in cui si era impegnata a garantire la rotazione mensile dei lavoratori sospesi tra i tre reparti produttivi. In fase di verifica ispettiva, emerge che la rotazione non è stata rispettata: sempre gli stessi 20 lavoratori sono rimasti sospesi per tutto il periodo, senza avvicendamento. Il Ministero del lavoro, ai sensi del comma 6, applica l'incremento del contributo addizionale previsto dal decreto ministeriale sanzionatorio. Gamma S.r.l. riceve una nota di maggiorazione contributiva per il periodo di mancata rotazione.
Domande frequenti
Perché nella CIGS la procedura sindacale è diversa rispetto alla CIGO?
La CIGS riguarda situazioni strutturali più complesse (riorganizzazioni pluriennali, crisi aziendali) che impattano significativamente sull'occupazione. La procedura dell'articolo 24 prevede quindi un esame congiunto più approfondito — con analisi del programma, criteri di selezione e rotazione — e il coinvolgimento del Ministero del lavoro per le imprese multiprovinciali, a differenza della CIGO che rimane di competenza locale INPS.
È obbligatorio raggiungere un accordo nell'esame congiunto per la CIGS?
No. Come per la CIGO, la procedura si esaurisce con il trascorrere del termine (25 o 10 giorni dalla richiesta) anche in assenza di accordo. L'accordo sindacale non è un prerequisito per la presentazione della domanda CIGS, ma la sua presenza è generalmente considerata positivamente dal Ministero in sede istruttoria.
Cosa succede se l'impresa non rispetta i criteri di selezione dei lavoratori da sospendere concordati?
Il mancato rispetto dei criteri concordati espone l'impresa a controversie con i sindacati e potenzialmente a ricorsi individuali dei lavoratori esclusi dalla rotazione o non sospesi secondo i criteri pattuiti. Sul piano contributivo, il comma 6 prevede una sanzione sotto forma di incremento del contributo addizionale per il mancato rispetto delle modalità di rotazione.
Perché le imprese edili sono esentate dall'obbligo di dichiarare la non percorribilità del contratto di solidarietà?
Le imprese edili hanno caratteristiche produttive (cantieri a durata determinata, stagionalità, organici variabili) che rendono il contratto di solidarietà strutturalmente difficile da applicare. La riduzione oraria omogenea presupporrebbe una continuità produttiva e un'organizzazione del lavoro stabile che l'edilizia non sempre ha. Per questo il legislatore le ha esonerate dall'obbligo di valutazione.
Vedi anche