In sintesi
- Dal 1° gennaio 2016 la competenza a concedere le integrazioni salariali ordinarie è attribuita all'INPS, sostituendo il precedente sistema regionale.
- I criteri per l'esame delle domande di concessione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
- La centralizzazione in capo all'INPS mira a uniformare i criteri di valutazione su tutto il territorio nazionale, superando le difformità applicative tra le diverse Regioni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 D.Lgs. 148/2015 — Concessione
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall’INPS.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 D.Lgs. 504/1995 — Privilegio
- Articolo 16 L. 184/1983: Declaratoria di non luogo a provvedere
- Art. 16 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La centralizzazione della competenza concessiva in capo all'INPS
L'articolo 16 del D.Lgs. 148/2015 introduce una delle innovazioni strutturali più significative della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto: dal 1° gennaio 2016, la competenza a concedere le integrazioni salariali ordinarie viene trasferita alle sedi territoriali dell'INPS, sottraendola alle Commissioni regionali tripartite che tradizionalmente istruivano le domande di CIGO. Prima della riforma, la procedura prevedeva il coinvolgimento delle Direzioni Territoriali del Lavoro e delle Commissioni regionali, con una frammentazione applicativa che generava difformità nei criteri di valutazione tra una regione e l'altra.
Il decreto ministeriale sui criteri di esame
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali — da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 — la definizione dei criteri per l'esame delle domande di concessione. Questa delega normativa è importante: i criteri ministeriali orientano l'istruttoria dell'INPS, determinano le condizioni di ammissibilità in base alla causale, alle dimensioni aziendali e alla correttezza procedurale, e fungono da parametro per i ricorsi amministrativi (articolo 17) e i successivi eventuali ricorsi giurisdizionali. L'uniformità dei criteri era richiesta dal sistema: la centralizzazione in capo all'INPS senza criteri univoci avrebbe semplicemente spostato la difformità da livello regionale a livello di sede territoriale.
Conseguenze pratiche della centralizzazione
Il trasferimento della competenza all'INPS ha reso la concessione della CIGO più rapida e uniforme. L'istruttoria viene svolta dalla sede INPS territorialmente competente rispetto all'unità produttiva per cui è richiesto il trattamento. La domanda telematica è esaminata sulla base dei criteri ministeriali e degli elementi forniti dall'impresa. In caso di rigetto, il ricorso va al comitato di cui all'articolo 25 della legge 88/1989 (articolo 17 del decreto), non più alle commissioni regionali. La procedura amministrativa è quindi diventata più lineare, con una catena impresa-INPS-eventuale ricorso ben definita.
Confronto con la CIGS: competenza ministeriale
È utile tenere presente che per la cassa integrazione guadagni straordinaria la competenza concessiva rimane in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 148/2015): il Ministero emette un decreto di concessione entro 90 giorni dalla domanda. La distinzione tra INPS (CIGO) e Ministero del lavoro (CIGS) riflette la diversa complessità delle due forme di trattamento: la CIGO riguarda situazioni temporanee relativamente semplici, la CIGS presuppone programmi pluriennali di riorganizzazione o crisi che richiedono una valutazione di merito sulla sostenibilità del piano aziendale.
Casi pratici
Caso 1: Chi decide sulla domanda CIGO: ruolo dell'INPS locale
Alfa S.p.A., con stabilimento a Brescia, presenta domanda CIGO per calo temporaneo di ordini. La sede INPS territorialmente competente per Brescia avvia l'istruttoria, verifica la completezza della documentazione, la corretta indicazione della causale e l'avvenuta procedura sindacale. Entro i termini previsti, emette il provvedimento di concessione (o rigetto) senza che sia necessario alcun passaggio alla Regione Lombardia o al Ministero del lavoro. Il titolare di Alfa riceve la comunicazione direttamente dall'INPS.
Caso 2: Difformità applicativa pre-riforma: il problema risolto
Prima del D.Lgs. 148/2015, lo stesso tipo di domanda CIGO veniva valutata con criteri diversi a seconda della regione: in alcune regioni le Commissioni tripartite erano più restrittive sull'interpretazione della causale «situazione temporanea di mercato», in altre più permissive. Tizio, responsabile del personale di un'impresa metalmeccanica con stabilimenti in più regioni, doveva adattare la documentazione a prassi locali diverse. Con la centralizzazione in capo all'INPS e i criteri ministeriali uniformi, la prassi si è allineata su scala nazionale.
Caso 3: CIGO vs. CIGS: chi decide e in quanto tempo
L'impresa Beta S.p.A. ha bisogno di sospendere i lavoratori per sei mesi nell'ambito di un piano di riorganizzazione. Il consulente spiega che la riorganizzazione aziendale è causale CIGS (articolo 21), non CIGO. La procedura CIGS richiede il coinvolgimento del Ministero del lavoro e la concessione avviene con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla domanda (articolo 25, comma 5). La procedura CIGO, invece, è istruita dall'INPS locale in tempi più brevi. Scegliere erroneamente la CIGO per mascherare una riorganizzazione strutturale esporrebbe l'impresa al rigetto e al rischio di dover versare ai lavoratori l'integrazione non percepita.
Domande frequenti
Chi concede la CIGO: l'INPS o la Regione?
Dal 1° gennaio 2016, la CIGO è concessa esclusivamente dall'INPS, tramite le sedi territorialmente competenti. Il ruolo delle Regioni nella concessione ordinaria è stato eliminato dalla riforma del D.Lgs. 148/2015. Le Regioni ricevono informazioni dall'INPS per le politiche attive del lavoro, ma non partecipano alla decisione di concessione.
In quanto tempo l'INPS decide su una domanda di CIGO?
La legge non fissa un termine perentorio per la decisione dell'INPS sulla CIGO ordinaria, a differenza della CIGS (90 giorni). In pratica, i tempi variano da poche settimane a qualche mese a seconda della sede e del carico di lavoro. L'impresa può erogare anticipatamente il trattamento ai lavoratori e chiedere poi il rimborso o il conguaglio all'INPS ai sensi dell'articolo 7.
Se l'INPS rigetta la domanda, a chi si può ricorrere?
Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 148/2015, avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al comitato di cui all'articolo 25 della legge 88/1989, che è un organo collegiale interno all'INPS. Il ricorso amministrativo è il primo livello; in caso di esito sfavorevole, si può adire il giudice del lavoro.
I criteri di esame delle domande CIGO sono pubblici?
I criteri sono definiti con decreto ministeriale e quindi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. L'INPS emette inoltre circolari e messaggi che specificano le modalità applicative, disponibili sul portale INPS. I consulenti del lavoro seguono normalmente queste circolari per calibrare le domande dei clienti.
Vedi anche