← Torna a Ammortizzatori sociali e CIG
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 11 stabilisce le due causali che legittimano il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
  • Prima causale: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
  • Seconda causale: situazioni temporanee di mercato, ossia cali della domanda o difficoltà commerciali di natura non strutturale.
  • In entrambi i casi il requisito è la temporaneità e la non imputabilità: la CIGO non copre inefficienze gestionali durature né riorganizzazioni strutturali.
  • Le causali della CIGO si distinguono nettamente da quelle della CIGS (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà), che presuppongono situazioni più gravi e prolungate.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. articolo precedente articolo successivo

Commento

Le causali della CIGO: ratio e funzione selettiva

L'articolo 11 del D.Lgs. 148/2015 è il cuore della disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria: definisce in modo sintetico ma sistematicamente rilevante le sole due causali che giustificano l'intervento ordinario. La disposizione, breve nel testo, ha un peso applicativo enorme perché delimita la fattispecie e orienta l'esame istruttorio delle domande da parte dell'INPS (che dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 16, concede la CIGO).

Causale A: eventi transitori non imputabili

La lettera a) ricomprende le «situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali». Il tratto distintivo è duplice: la transitorietà (la situazione deve essere temporanea, non strutturale) e la non imputabilità (l'impresa non deve aver causato o potuto evitare l'evento con ordinaria diligenza). L'esemplificazione delle intemperie stagionali è paradigmatica: piogge eccezionali, gelo, neve che impediscono i lavori edili o di cantiere. Ma la categoria è più ampia e include — secondo l'elaborazione amministrativa consolidata — guasti improvvisi agli impianti, incendi, alluvioni, mancanza di materie prime per cause esterne, interruzioni di fornitura di energia imputabili al gestore di rete. Restano invece escluse le situazioni dipendenti da cattiva gestione, mancata manutenzione ordinaria degli impianti o errori commerciali dell'imprenditore. Per questa causale la legge non richiede l'espletamento della procedura sindacale nelle forme ordinarie (25 giorni), ma prevede una procedura semplificata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, applicabile quando l'evento è oggettivamente non evitabile e rende non differibile la sospensione.

Causale B: situazioni temporanee di mercato

La lettera b) copre le «situazioni temporanee di mercato»: il calo degli ordini, la contrazione stagionale della domanda, le difficoltà commerciali contingenti che non dipendono da disfunzioni organizzative interne. Anche qui il requisito della temporaneità è fondamentale: se la difficoltà di mercato si rivela strutturale e prolungata, l'impresa dovrebbe transitare verso la CIGS per crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettera b). In pratica, la distinzione non è sempre netta, e l'istruttoria INPS verifica che la causale indicata nella domanda corrisponda alla situazione effettiva. Un'impresa che presenta domanda per «situazione temporanea di mercato» ma si trova in realtà in uno stato di crisi strutturale rischia il rigetto o la revoca del trattamento.

Distinzione dalla CIGS: le causali non sono intercambiabili

Un errore frequente nella pratica è tentare di accedere alla CIGS — più costosa in termini di contribuzione addizionale e soggetta a procedure più complesse — attraverso una causale ordinaria, o viceversa usare la CIGO per mascherare situazioni che richiederebbero la CIGS. L'articolo 21, comma 6, vieta espressamente all'impresa di richiedere l'intervento straordinario per unità produttive per le quali abbia già richiesto l'intervento ordinario con causali sostanzialmente coincidenti. Le causali della CIGO (transitorietà, eventi non imputabili, temporaneità di mercato) presuppongono che l'impresa sia sana e che la crisi sia passeggera; le causali della CIGS (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà) presuppongono invece che si stia affrontando un cambiamento strutturale o una situazione di difficoltà più radicata.

Conseguenze pratiche in sede di domanda

In sede di presentazione della domanda telematica all'INPS, l'impresa deve indicare con precisione la causale e allegare documentazione a supporto. Per la causale intemperie, ad esempio, è prassi allegare i bollettini meteo ufficiali o le dichiarazioni del direttore dei lavori. Per la situazione temporanea di mercato, l'INPS verifica la coerenza tra la causale dichiarata, il settore di attività e l'andamento degli ordini. La scelta errata della causale può determinare il rigetto della domanda, con il rischio — ai sensi dell'articolo 15, comma 4 — che l'impresa sia tenuta a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'integrazione non percepita, qualora dalla tardiva o omessa presentazione derivi una perdita del diritto.

Casi pratici

Caso 1: Fermo cantiere per maltempo: causale intemperie

L'impresa edile Beta S.r.l. ha in corso la costruzione di un capannone industriale. Durante il mese di gennaio un'ondata di gelo eccezionale blocca i lavori per tre settimane, rendendo impossibile il getto di calcestruzzo. Il direttore del personale presenta domanda CIGO per causale intemperie entro la fine del mese successivo all'evento (termine applicabile agli eventi oggettivamente non evitabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 2). Allega i bollettini meteo ufficiali e la dichiarazione del direttore dei lavori. L'INPS autorizza il trattamento senza che sia necessaria la procedura sindacale ordinaria di 25 giorni.

Caso 2: Calo temporaneo degli ordini nel settore metalmeccanico

Alfa S.p.A., azienda metalmeccanica con 60 dipendenti, subisce un calo del 35% degli ordini nel secondo trimestre a causa del rallentamento del principale cliente estero. Il responsabile HR, dopo aver valutato la situazione come temporanea (il carnet ordini torna a livelli normali nei mesi successivi), attiva la procedura sindacale dell'articolo 14: comunica alle RSU le causali, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, e attende l'esame congiunto che si esaurisce entro 25 giorni. Presenta poi domanda CIGO per situazione temporanea di mercato entro 15 giorni dall'inizio della riduzione oraria.

Caso 3: Guasto improvviso agli impianti: evento non imputabile

La società Gamma S.p.A., produttrice di componenti plastici, subisce un guasto improvviso al forno principale di produzione per un difetto occulto del fornitore. L'impianto resta fermo per due settimane. Tizio, responsabile della produzione, verifica che il guasto non era prevedibile né evitabile con la manutenzione ordinaria e non è imputabile all'impresa. La causale applicabile è quella degli eventi transitori non imputabili (lettera a). L'azienda presenta domanda entro 15 giorni dall'inizio del fermo, allegando la relazione tecnica del manutentore che certifica l'origine del difetto.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra causale intemperie e situazione temporanea di mercato?

Le intemperie stagionali sono eventi atmosferici che rendono fisicamente impossibile lo svolgimento dell'attività (tipicamente in edilizia). La situazione temporanea di mercato riguarda invece un calo della domanda commerciale o degli ordini. Sul piano procedurale, per le intemperie la procedura sindacale è semplificata (articolo 14, comma 4), mentre per le situazioni di mercato si applica la procedura ordinaria con esame congiunto entro 25 giorni.

Un calo di ordini strutturale può giustificare la CIGO?

No. La CIGO richiede che la situazione di mercato sia temporanea. Se il calo è strutturale e perdurante, l'impresa deve valutare il passaggio alla CIGS per crisi aziendale (articolo 21, comma 1, lettera b), che presuppone un programma di risanamento e una procedura più articolata.

Un'impresa che ha un incendio in azienda può usare la CIGO?

Sì, se l'incendio non è imputabile all'impresa o ai dipendenti e ne è dimostrata la natura accidentale. Rientra nella causale degli eventi transitori non imputabili. È opportuno allegare il verbale dei vigili del fuoco e documentare che l'impianto era in regola con le norme antincendio.

La CIGO può essere usata per coprire periodi di ferie collettive?

No. La CIGO non è uno strumento per sostituire le ferie o i periodi di chiusura aziendale programmata. Le ferie sono un istituto contrattuale a carico del datore di lavoro; la CIGO copre solo eventi di natura sospensiva o riduttiva dell'attività non programmabili o derivanti da cause di mercato temporanee.

Se l'INPS rigetta la domanda per causale non idonea, l'impresa deve pagare i lavoratori?

In caso di rigetto, il rapporto di lavoro prosegue normalmente e la retribuzione rimane a carico del datore di lavoro per le ore non lavorate, se l'impresa aveva già sospeso l'attività confidando nell'autorizzazione. L'impresa può ricorrere al comitato INPS ai sensi dell'articolo 17 entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.