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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti di cui all'art. 2; esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio (questi ultimi inclusi dal 1° gennaio 2022).
  • I lavoratori a domicilio accedono alle integrazioni salariali solo per sospensioni o riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022.
  • Per presentare domanda occorre una anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni presso l'unità produttiva interessata (ridotta da 90 giorni dalla riforma del 2022).
  • Il requisito dei 30 giorni non è richiesto per le domande di CIGO relative a eventi oggettivamente non evitabili.
  • In caso di subentro nell'appalto, l'anzianità del lavoratore si computa tenendo conto anche del periodo svolto presso l'impresa uscente nell'attività appaltata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 D.Lgs. 148/2015 — Lavoratori beneficiari

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all’articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.

2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.

3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. articolo successivo

Commento

La platea dei beneficiari: chi accede alla cassa integrazione

L'articolo 1 del D.Lgs. 148/2015 definisce il perimetro soggettivo dei trattamenti di integrazione salariale, tracciando il confine tra chi può beneficiarne e chi ne è escluso. La norma si inserisce nel solco del riordino del 2015 (Jobs Act), che ha inteso razionalizzare un sistema frammentato e ampliarne progressivamente la copertura.

Il primo comma individua la categoria generale dei destinatari nei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Rientrano pertanto nella platea i lavoratori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e, con le precisazioni dell'articolo 2, gli apprendisti. Sono invece esclusi esplicitamente i dirigenti e, nella disciplina originaria, i lavoratori a domicilio: per questi ultimi l'esclusione è stata superata dal legislatore, che a partire dal 1° gennaio 2022 li ha inclusi tra i potenziali beneficiari, a condizione che la sospensione o riduzione dell'attività decorra da quella data.

Il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro

Il secondo comma introduce un requisito di tipo temporale: il lavoratore deve aver maturato una anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. La riforma del 2022 ha ridotto questo requisito da 90 a 30 giorni alla data di presentazione della domanda, rendendo l'accesso più tempestivo per i lavoratori di recente assunzione.

La ratio è chiara: evitare che l'integrazione salariale copra lavoratori che non hanno ancora instaurato un legame effettivo con l'unità produttiva in crisi. L'anzianità si conta in termini di effettivo lavoro, non di mera iscrizione in forza, il che implica che periodi di aspettativa non retribuita o di assenza prolungata non sono utili al computo.

La norma prevede tuttavia una deroga significativa: il requisito dei 30 giorni non è necessario per le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) motivate da eventi oggettivamente non evitabili, come calamità naturali o guasti improvvisi non prevedibili. In questi casi la ratio protettiva della norma prevale sulla logica del contributo previamente maturato.

La continuità nell'appalto: il caso del subentro

Il terzo comma risolve una questione pratica di grande rilievo nell'economia dei servizi esternalizzati: quando un lavoratore passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, il periodo durante il quale era stato impiegato nell'attività appaltata presso il cedente viene computato ai fini del requisito di anzianità. Si tratta di una disposizione volta a evitare che il mero cambio di datore di lavoro formale in un appalto comporti la perdita del diritto all'integrazione salariale per i lavoratori coinvolti, garantendo la continuità della tutela.

In termini pratici, se un lavoratore ha prestato servizio per 25 giorni presso l'appaltatore uscente e poi passa all'impresa subentrante, potrà sommare quei 25 giorni ai giorni eventualmente maturati con il nuovo datore per raggiungere la soglia dei 30 giorni richiesta. Questa disposizione è particolarmente rilevante nei settori dei servizi (pulizie, vigilanza, ristorazione collettiva) dove i cambi di appalto sono frequenti.

Il rapporto con l'esclusione dei dirigenti

L'esclusione dei dirigenti dal campo di applicazione della cassa integrazione risponde a una scelta di sistema: i dirigenti, per la natura delle loro mansioni e per il trattamento economico tipicamente più elevato, non rientrano nell'ambito di tutela degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Per questa categoria trovano applicazione, in caso di crisi, strumenti diversi (accordi individuali, contratti di consulenza, piani di uscita incentivati). È importante sottolineare che si tratta della qualifica dirigenziale vera e propria, non di figure di alta professionalità prive di tale qualifica formale.

Casi pratici

Caso 1: Lavoratore assunto da tre settimane: il requisito non è soddisfatto

Alfa S.p.A., impresa manifatturiera, subisce un'improvvisa contrazione degli ordini e intende richiedere la CIGO per tutti i lavoratori della linea di produzione. Tizio, operaio, è stato assunto 22 giorni prima della presentazione della domanda. Poiché la causale non è un evento oggettivamente non evitabile ma una situazione temporanea di mercato, Tizio non ha ancora maturato i 30 giorni di anzianità richiesti e dovrà essere escluso dall'elenco dei lavoratori beneficiari allegato alla domanda. L'azienda provvede a escluderlo dalla lista, evitando così che l'intera domanda venga rigettata per irregolarità.

Caso 2: Alluvione in stabilimento: il requisito non serve

Un'alluvione danneggia gravemente i locali produttivi di Beta S.r.l. L'impresa presenta domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Caio, operaio assunto soltanto 10 giorni prima dell'evento, viene incluso nell'elenco dei beneficiari. In questo caso il requisito dei 30 giorni non trova applicazione, come stabilisce espressamente il comma 2 dell'art. 1, e Caio ottiene regolarmente il trattamento per tutta la durata della sospensione.

Caso 3: Cambio di appalto: l'anzianità si trasferisce

Sempronio lavora come addetto alle pulizie in un grande complesso ospedaliero per conto di Gamma S.r.l. da 20 giorni quando la commessa viene aggiudicata a Delta S.r.l., che subentra il mese successivo. Dopo il passaggio, Delta S.r.l. chiede la CIGO a causa di una riduzione degli spazi assegnati dall'ente appaltante. Sempronio, che ora ha 15 giorni di anzianità con Delta, può sommare i 20 giorni maturati con Gamma, raggiungendo quota 35 giorni complessivi. Il requisito è soddisfatto e Sempronio è incluso nel trattamento.

Domande frequenti

Un lavoratore a tempo determinato può accedere alla cassa integrazione?

Sì. L'articolo 1 non distingue tra contratto a tempo determinato e indeterminato: tutti i lavoratori subordinati, tranne i dirigenti e (fino al 2021) i lavoratori a domicilio, sono potenziali beneficiari, purché abbiano maturato i 30 giorni di anzianità richiesti.

Cosa si intende per 'anzianità di effettivo lavoro'?

Si tratta del periodo durante il quale il lavoratore ha effettivamente prestato la sua attività presso l'unità produttiva. Periodi di assenza non retribuita (aspettativa, congedo non retribuito) non concorrono al raggiungimento dei 30 giorni. Rileva il luogo fisico-organizzativo di lavoro, non la sede amministrativa del datore.

Un dirigente di fatto (ma non formalmente) è escluso dalla CIGO?

No. L'esclusione si applica ai dirigenti in senso tecnico-giuridico, ossia chi ha la qualifica contrattuale di dirigente. Un lavoratore con mansioni direttive ma qualificato come quadro o impiegato è pienamente incluso nel campo di applicazione della norma.

Nel caso di impresa subentrante nell'appalto, il requisito va verificato dal giorno di assunzione con il nuovo datore?

No. Il comma 3 stabilisce espressamente che l'anzianità si computa tenendo conto anche del periodo svolto nell'attività appaltata con il datore precedente. Il cambio di appalto non azzera il conteggio.

Dal 2022 i lavoratori a domicilio sono sempre inclusi?

Sono inclusi per le sospensioni o riduzioni che decorrono dal 1° gennaio 2022. Per eventi anteriori a quella data rimane l'esclusione prevista dalla norma originaria del 2015.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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