Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 22/2015 – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’ articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’ articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’ articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

13. I soggetti di cui all’ articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

15. All’eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l’anno 2017, 39 milioni di euro per l’anno 2018, 39,6 milioni di euro per l’anno 2019, 40,2 milioni di euro per l’anno 2020, 40,8 milioni di euro per l’anno 2021, 41,4 milioni di euro per l’anno 2022, 42 milioni di euro per l’anno 2023, 42,7 milioni di euro per l’anno 2024, 43,3 milioni di euro per l’anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L’INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI

In sintesi

  • L'articolo 15 istituisce la DIS-COLL, indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che perdano involontariamente il lavoro.
  • Nata come misura sperimentale per il solo 2015, la DIS-COLL è diventata strutturale dal 1° luglio 2017 e si è ampliata dal 2017 agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa; dal 2022 ha raggiunto durata massima di dodici mesi e contribuzione figurativa.
  • Il calcolo si basa sul reddito imponibile previdenziale derivante dai rapporti di collaborazione dell'anno in corso e dell'anno precedente, con le stesse percentuali della NASpI (75% + formula incrementale) e un massimale mensile rivalutabile.
  • La durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2022: fino a dodici mesi); il decalage del 3% mensile si applica dal quarto mese (dal 2022: dal sesto mese).
  • Sono previsti obblighi di comunicazione all'INPS per nuova occupazione subordinata o autonoma, con decadenza in caso di inadempimento; la condizionalità è collegata alla partecipazione attiva alle politiche del lavoro.
  • L'aliquota contributiva per il finanziamento della DIS-COLL a carico dei collaboratori e dei committenti è stata introdotta dal 1° luglio 2017 e allineata a quella NASpI dal 1° gennaio 2022.
Indice dei contenuti

Origine e funzione della DIS-COLL: una tutela per i collaboratori

L'articolo 15 del D.Lgs. 22/2015 introduce la DIS-COLL - Disoccupazione per i COLLaboratori - come una prestazione di sostegno al reddito pensata per una categoria di lavoratori che, pur non avendo un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, si trovano in una condizione di dipendenza economica analoga: i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. Nata come misura «sperimentale per il 2015», la DIS-COLL ha trovato stabilizzazione nel sistema previdenziale e ha subito importanti ampliamenti nel corso degli anni, fino a diventare uno strumento strutturale con caratteristiche sempre più simili alla NASpI.

La ratio dell'articolo è chiara: i collaboratori continuativi, pur privi del vincolo di subordinazione formale, spesso dipendono da un unico committente per la propria fonte di reddito e sono altrettanto esposti al rischio di perdita involontaria dell'occupazione. Escluderli dalla tutela contro la disoccupazione avrebbe creato una disparità difficilmente giustificabile, soprattutto dopo la riforma del mercato del lavoro avviata con il Jobs Act.

I destinatari: chi può accedere alla DIS-COLL

Il comma 1 individua la platea dei beneficiari con precisione: collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995), non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La triplice condizione - iscrizione esclusiva alla Gestione separata, assenza di pensione, assenza di partita IVA - mira a circoscrivere la tutela ai collaboratori economicamente dipendenti, escludendo chi abbia già forme di protezione alternative.

Dal 1° luglio 2017 (comma 15-bis) sono stati inclusi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, categorie che condividono con i collaboratori la precarietà del rapporto e l'iscrizione alla Gestione separata. L'ampliamento ha risposto a istanze di equità avanzate dal mondo universitario e della ricerca.

I requisiti di accesso: contribuzione nel periodo di riferimento

Il comma 2 elenca i requisiti congiuntamente richiesti: lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000; almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione al predetto evento; nell'anno solare in cui si verifica la cessazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese che abbia generato un reddito pari ad almeno la metà dell'importo necessario per l'accredito di un mese contributivo. Dal 1° luglio 2017, il terzo requisito (lettera c) non si applica ai soggetti ammessi con il comma 15-bis (assegnisti e dottorandi).

Il periodo di riferimento per la contribuzione è diverso da quello NASpI: mentre la NASpI guarda al quadriennio precedente l'evento, la DIS-COLL guarda all'anno in corso e all'anno precedente (o all'anno civile, dal 2017 in poi). Questa differenza riflette la struttura dei rapporti di collaborazione, tipicamente più brevi e discontinui rispetto ai rapporti di lavoro subordinato.

Il calcolo dell'importo: la formula analoga alla NASpI

Il comma 3 stabilisce che la DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile previdenziale risultante dai versamenti contributivi derivanti dai rapporti di collaborazione relativi all'anno di cessazione e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazione). Si ottiene così un reddito medio mensile di riferimento.

Il comma 4 applica a questo reddito medio la stessa struttura della NASpI: se il reddito medio mensile è pari o inferiore alla soglia rivalutata (1.195 euro nel 2015, aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT), la DIS-COLL è pari al 75% di quel reddito; se il reddito medio è superiore alla soglia, la DIS-COLL è pari al 75% della soglia più il 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia. In ogni caso non può superare il massimale mensile (1.300 euro nel 2015, rivalutato annualmente). La struttura è quindi identica a quella prevista dall'articolo 4 per la NASpI.

Durata, decalage e contribuzione figurativa: l'evoluzione dal 2015 al 2022

Il comma 6 nella versione originaria prevedeva una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione del periodo di riferimento, con un tetto di sei mesi. Il decalage del 3% mensile (comma 5) scattava dal quarto mese. La contribuzione figurativa era esclusa (comma 7).

Il comma 15-quinquies, introdotto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, ha trasformato significativamente questi parametri: la durata massima è salita a dodici mesi; il periodo di riferimento per calcolarla è l'intero anno civile precedente l'evento; il decalage è posticipato al sesto mese; e - elemento di grande rilievo - per i periodi di fruizione è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite pari a 1,4 volte il massimale mensile. Questi interventi avvicinano sensibilmente la DIS-COLL alla NASpI, pur mantenendo la distinzione di fondo tra le due prestazioni.

Domanda, decorrenza e condizionalità

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione (comma 8), lo stesso previsto per la NASpI. La decorrenza è dall'ottavo giorno successivo alla cessazione, o dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda se questa è successiva (comma 9). Anche la condizionalità (comma 10) rispecchia il modello NASpI: l'erogazione è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale.

Compatibilità con nuova occupazione: decadenza e sospensione

Il comma 11 regola l'effetto di una nuova occupazione subordinata: se la durata supera cinque giorni, il lavoratore decade dalla DIS-COLL; se è pari o inferiore a cinque giorni, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto e riprende al termine della sospensione dal punto in cui era rimasta. Il comma 12 disciplina invece la compatibilità con l'avvio di un'attività autonoma o di impresa individuale: la DIS-COLL si riduce dell'80% del reddito previsto, con obbligo di comunicazione all'INPS entro trenta giorni e di autodichiarazione (o dichiarazione dei redditi) successiva, a pena di decadenza e restituzione delle somme percepite. Il meccanismo ricalca quello dell'articolo 10 per la NASpI.

Il finanziamento: l'aliquota contributiva

La DIS-COLL ha posto fin dall'origine un problema di copertura finanziaria: i collaboratori non versavano - prima del 2017 - un'aliquota contributiva specifica per la disoccupazione. Il comma 14 ha finanziato la misura per il 2015 attingendo alle risorse già previste per le precedenti tutele dei collaboratori. Il comma 15-bis ha introdotto dal 1° luglio 2017 un'aliquota contributiva dello 0,51%, a carico di collaboratori e committenti. Dal 1° gennaio 2022 (comma 15-quinquies), tale aliquota è stata allineata a quella prevista per la NASpI, segnando un ulteriore avvicinamento tra i due regimi.

Casi pratici

Caso 1: Il collaboratore a progetto che perde il contratto e chiede la DIS-COLL

Tizio è un collaboratore coordinato e continuativo, iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS, privo di partita IVA e non pensionato. Il committente risolve il rapporto alla scadenza del progetto. Tizio aveva maturato contribuzione alla Gestione separata per sei mesi nell'anno della cessazione e per dieci mesi nell'anno precedente. Presenta domanda DIS-COLL all'INPS in via telematica entro il sessantottesimo giorno. L'INPS calcola il reddito medio mensile dividendo il reddito imponibile previdenziale dei sedici mesi contributivi per il numero di mesi. Applicando la formula del comma 4 - 75% del reddito medio se inferiore alla soglia - determina l'importo mensile della DIS-COLL. La durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo di riferimento: otto mesi (nel nuovo regime post-2022), con decalage dal sesto mese. Tizio riceve la prestazione e partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa del centro per l'impiego competente.

Caso 2: Il dottorando con borsa che perde il finanziamento

Sempronia è una dottoranda di ricerca con borsa di studio, iscritta alla Gestione separata INPS. Il suo progetto di ricerca si conclude senza rinnovo della borsa e senza un nuovo contratto. Siamo nell'anno 2025, quindi si applica il regime consolidato post-2022. Sempronia presenta domanda DIS-COLL: avendo maturato contribuzione alla Gestione separata per undici mesi nell'anno precedente e tre mesi nell'anno in corso, ha i requisiti per accedere. L'INPS calcola la durata in undici mesi (pari ai mesi del periodo annuale di riferimento, nel limite di dodici) e l'importo secondo la formula del comma 4. Sempronia beneficia anche della contribuzione figurativa (introdotta dal 2022) per i periodi di fruizione, che concorre a consolidare la propria posizione previdenziale ai fini pensionistici.

Caso 3: Il collaboratore che avvia un'attività autonoma durante la DIS-COLL

Caio percepisce la DIS-COLL dopo la cessazione di un rapporto di co.co.co. Dopo due mesi decide di aprire un'attività di consulenza informatica in forma autonoma, senza però avere ancora clienti certi. Il reddito annuo previsto è modesto. Caio comunica all'INPS entro trenta giorni l'inizio dell'attività e il reddito annuo stimato. La DIS-COLL si riduce dell'80% del reddito stimato, rapportato ai mesi residui di prestazione. A fine anno Caio presenta la dichiarazione dei redditi: il reddito effettivo è risultato superiore al previsto. L'INPS procede al ricalcolo d'ufficio e recupera la differenza. Caio, avendo comunicato tempestivamente l'avvio dell'attività, non incorre nella decadenza prevista dal comma 12 per chi omette la comunicazione.

Domande frequenti

Chi può richiedere la DIS-COLL? I lavoratori autonomi con partita IVA sono esclusi?

La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA. I lavoratori autonomi con partita IVA sono esclusi, così come gli amministratori e i sindaci di società. Dal 2017 sono inclusi anche assegnisti e dottorandi con borsa di studio. Chi ha una partita IVA attiva non può accedere alla DIS-COLL, nemmeno se svolge anche rapporti di collaborazione.

Qual è la differenza principale tra DIS-COLL e NASpI?

La DIS-COLL è destinata ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, mentre la NASpI è per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Il calcolo dell'importo segue la stessa formula (75% del reddito medio entro la soglia, incremento del 25% sopra), ma il periodo di riferimento per la contribuzione è diverso: per la DIS-COLL sono l'anno in corso e l'anno precedente, per la NASpI il quadriennio. Fino al 2021 la DIS-COLL non prevedeva contribuzione figurativa e aveva durata massima di sei mesi; dal 2022 questi limiti sono stati superati.

Entro quando va presentata la domanda di DIS-COLL?

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione (comma 8). È lo stesso termine previsto per la NASpI. Se la domanda è presentata dopo l'ottavo giorno dalla cessazione, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, non dall'ottavo giorno.

La DIS-COLL si può percepire se si trova un nuovo lavoro?

Dipende dal tipo di lavoro trovato. Se il nuovo rapporto subordinato dura più di cinque giorni, si decade dalla DIS-COLL. Se dura cinque giorni o meno, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio per quella durata e poi riprende. Se invece si avvia un'attività autonoma, la DIS-COLL non cessa ma si riduce dell'80% del reddito previsto, previa comunicazione all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Dal 2022 la DIS-COLL garantisce la contribuzione figurativa?

Sì. Il comma 15-quinquies, introdotto per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, ha riconosciuto la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della DIS-COLL. Questa contribuzione è rapportata al reddito medio mensile di riferimento, entro un limite pari a 1,4 volte il massimale mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. Si tratta di un elemento importante per la maturazione dei requisiti pensionistici.

Qual è la durata massima della DIS-COLL attualmente?

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la durata massima è di dodici mesi, calcolata come pari al numero di mesi di contribuzione accreditati nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento e l'evento stesso. Per gli eventi precedenti al 2022, il tetto era di sei mesi. Il decalage del 3% mensile scatta dal sesto mese (dal quarto mese per gli eventi pre-2022).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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