Testo dell'articoloVigente
Art. 7 D.Lgs. 22/2015 – Condizionalità
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
In sintesi
Indice dei contenuti
La condizionalità come principio fondante della NASpI
L'articolo 7 del D.Lgs. 22/2015 introduce il principio di condizionalità: la NASpI non è una prestazione incondizionata, ma è subordinata al rispetto di obblighi di partecipazione attiva da parte del beneficiario. Questo principio segna una discontinuità con la tradizione italiana del sostegno al reddito passivo e riflette l'approccio europeo alle politiche del lavoro, dove l'indennità di disoccupazione e la ricerca attiva di un impiego sono trattate come due facce di uno stesso sistema.
Gli obblighi di condizionalità
Il comma 1 individua due categorie di obblighi a carico del beneficiario della NASpI: la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa (corsi di orientamento, sessioni di ricerca attiva, colloqui con i servizi per l'impiego) e la partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Per «Servizi competenti» si intendono i Centri per l'impiego e gli altri organismi accreditati dalle Regioni per le politiche attive del lavoro, ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 181/2000. L'obbligo scatta fin dall'inizio della fruizione: il beneficiario è tenuto a presentarsi agli appuntamenti e a non rifiutare senza giustificato motivo le proposte dei servizi.
Le conseguenze dell'inottemperanza
Il comma 1 rinvia, per le misure conseguenti all'inottemperanza, al decreto ministeriale previsto dal comma 3. In via generale, il sistema prevede una scala progressiva di sanzioni: dalla decurtazione dell'importo mensile della NASpI, per le prime inadempienze, fino alla sospensione temporanea e alla decadenza dalla prestazione per le violazioni più gravi o reiterate. Il riferimento alla partecipazione «regolare» implica che occasionali assenze giustificate non producono effetti sanzionatori, mentre il rifiuto sistematico di partecipare alle iniziative o l'abbandono ingiustificato dei percorsi attiva le conseguenze previste dal decreto.
Il decreto ministeriale di attuazione
Il comma 3 prevede che le condizioni e le modalità attuative della condizionalità siano determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 2015), sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Questa delega ministeriale è necessaria per coordinare la disciplina statale con le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro. Le Regioni, infatti, gestiscono direttamente i Centri per l'impiego e programmano le iniziative di attivazione: la condizionalità funziona solo se esiste una rete efficiente di servizi in grado di offrire concretamente opportunità di formazione e ricollocazione.
Il collegamento con il Patto di servizio personalizzato
Nel quadro normativo attuativo, il beneficiario di NASpI è tenuto a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con il Centro per l'impiego competente. Il Patto fissa gli obblighi specifici del disoccupato (numero di contatti, tipologia di offerte accettabili, percorsi formativi) e le eventuali sanzioni in caso di inadempimento. La condizionalità della NASpI è quindi concretamente operata attraverso lo strumento del Patto di servizio, introdotto dal D.Lgs. 150/2015 (decreto attuativo del Jobs Act dedicato alle politiche attive), che si affianca e integra le disposizioni dell'articolo 7.
Casi pratici
Caso 1: Il beneficiario che rifiuta un percorso di riqualificazione e subisce una sanzione
Tizio percepisce la NASpI e viene convocato dal Centro per l'impiego per partecipare a un corso di aggiornamento professionale nel suo settore. Senza giustificato motivo, non si presenta. Il Centro per l'impiego comunica l'inottemperanza all'INPS che, in applicazione delle norme di condizionalità, applica una decurtazione temporanea dell'importo della NASpI. Tizio, informato della sanzione, si attiva per riprendere la partecipazione e ristabilire il pieno diritto alla prestazione.
Caso 2: Il lavoratore che firma il Patto di servizio e rispetta gli obblighi
Caia, disoccupata da tre settimane, si reca al Centro per l'impiego e sottoscrive il Patto di servizio personalizzato. Il Patto prevede due contatti mensili con il CPI e la disponibilità ad accettare offerte di lavoro congrue con il suo profilo. Caia rispetta scrupolosamente gli impegni: partecipa agli incontri, invia candidature e frequenta un corso di informatica proposto dal CPI. La NASpI le viene erogata regolarmente per tutta la durata spettante, senza decurtazioni.
Caso 3: Il lavoratore che trova lavoro durante il percorso di attivazione
Sempronio percepisce la NASpI ed è regolarmente inserito in un percorso di ricollocazione. Grazie al supporto del Centro per l'impiego, viene segnalato a un'azienda che lo assume con contratto a tempo determinato. Sempronio comunica immediatamente l'inizio del nuovo lavoro all'INPS, che sospende la NASpI per la durata del rapporto (se inferiore a sei mesi) o procede alla decadenza (se superiore). La partecipazione attiva al percorso ha prodotto il risultato sperato: un nuovo impiego nel tempo minore possibile.
Domande frequenti
Cosa si intende per condizionalità nella NASpI?
Significa che la NASpI non è un reddito incondizionato: il beneficiario deve partecipare attivamente alle iniziative di attivazione lavorativa (corsi, colloqui, percorsi di riqualificazione) proposte dai Centri per l'impiego o dagli organismi accreditati. Chi non rispetta gli obblighi rischia decurtazioni o la perdita della prestazione.
Cosa succede se non mi presento al Centro per l'impiego?
L'inottemperanza agli obblighi di condizionalità comporta conseguenze sanzionatorie, che vanno dalla riduzione dell'importo mensile alla sospensione o alla decadenza dalla NASpI, a seconda della gravità e della reiterazione dell'inadempimento. Le modalità precise sono stabilite dal decreto ministeriale di attuazione.
Sono obbligato ad accettare qualsiasi offerta di lavoro per non perdere la NASpI?
No. Il sistema prevede che le offerte di lavoro «congrue» (compatibili con il profilo del lavoratore, la sua esperienza e la ragionevole distanza dal luogo di residenza) debbano essere accettate, pena le sanzioni di condizionalità. Offerte non congrue possono essere rifiutate senza conseguenze. La congruità è valutata nel Patto di servizio personalizzato.
Devo firmare un Patto di servizio con il Centro per l'impiego?
Sì. In attuazione dell'articolo 7 e del D.Lgs. 150/2015, il beneficiario di NASpI deve sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con il Centro per l'impiego competente. Il Patto definisce gli obblighi specifici del lavoratore e le iniziative di politica attiva a cui dovrà partecipare durante il periodo di disoccupazione.