In sintesi
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a prevedere, con propria legge, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del Capo I Titolo VI del Codice che rientrano nella loro sfera di competenza costituzionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51-novies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative previste con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell’ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La competenza sanzionatoria regionale nel sistema dei pacchetti turistici
L'articolo 51-novies del Codice del turismo chiude il sistema sanzionatorio del Capo I Titolo VI assegnando alle regioni e alle province autonome il compito di prevedere sanzioni amministrative per le violazioni delle norme sui pacchetti che rientrano nella loro sfera di competenza costituzionale. La norma e' di raccordo tra il sistema sanzionatorio statale, imperniato sull'AGCM ai sensi dell'articolo 51-octies, e l'autonomia normativa degli enti territoriali in materia turistica.
Il riparto di competenze costituzionali in materia turistica
Il richiamo agli articoli 117 e 118 della Costituzione e' fondamentale per comprendere l'ambito di applicazione della norma. Il turismo e' materia di legislazione concorrente — o addirittura residuale regionale nella lettura della Corte costituzionale dopo la sentenza n. 80 del 2012 che ha in parte annullato il Codice del turismo — con la conseguenza che le regioni possono legiferare in modo ampio. Le disposizioni del Capo I Titolo VI che rientrano nella competenza regionale sono soprattutto quelle relative agli adempimenti amministrativi delle strutture ricettive, alle agenzie di viaggio e alla classificazione delle strutture, ma possono includere anche le norme sui contratti laddove la regione abbia una competenza specifica.
I criteri per le sanzioni regionali: effettivita', proporzionalita', dissuasivita'
La norma non si limita a rimettere la materia alle regioni, ma vincola la loro discrezionalita' a tre criteri qualitativi desunti dalla direttiva (UE) 2015/2302: le sanzioni devono essere effettive (concretamente applicabili e non meramente formali), proporzionate (adeguate alla gravita' della violazione e al beneficio economico eventualmente conseguito dall'operatore) e dissuasive (tali da scoraggiare il ripetersi della condotta). Questi criteri sono direttamente applicabili dall'ordinamento europeo e la loro inosservanza potrebbe esporre l'Italia a procedure di infrazione.
Il coordinamento con il sistema nazionale
Il sistema che emerge dagli articoli 51-septies, 51-octies e 51-novies e' plurale e coordinato: le violazioni delle norme statali sui pacchetti sono sanzionate dall'AGCM su istanza o d'ufficio; le violazioni delle norme regionali — che tipicamente riguardano la classificazione delle strutture ricettive, gli adempimenti amministrativi locali, i controlli sulle agenzie di viaggio regionali — sono sanzionate dalle regioni e province autonome con i meccanismi della propria legislazione amministrativa sanzionatoria.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione regionale per mancata classificazione alberghiera
Un albergo in Toscana opera senza avere richiesto la classificazione obbligatoria ai sensi della normativa regionale attuativa del Codice del turismo. La regione Toscana ha previsto nella propria legge regionale una sanzione da duemila a diecimila euro per questa violazione, proporzionata e dissuasiva ai sensi dell'articolo 51-novies. L'ufficio regionale competente irroga la sanzione al titolare dell'albergo.
Caso 2: Agenzia di viaggio regionale senza i requisiti minimi
Un'agenzia di viaggi in Veneto apre un punto vendita senza il direttore tecnico richiesto dalla normativa regionale attuativa del Codice. La regione Veneto, in applicazione dell'articolo 51-novies, ha previsto specifiche sanzioni per questa violazione. L'autorita' regionale competente avvia il procedimento sanzionatorio.
Caso 3: Coordinamento tra sanzione statale e regionale
Un tour operator vende pacchetti senza le informazioni preconrattuali obbligatorie (violazione dell'articolo 34, competenza AGCM) e al contempo opera senza la classificazione regionale aggiornata (violazione della normativa regionale). Subisce due distinti procedimenti sanzionatori: uno davanti all'AGCM per la violazione statale, uno davanti all'autorita' regionale per la violazione regionale. I due procedimenti sono indipendenti ma coordinati nel rispetto dei principi del divieto di doppia sanzione per lo stesso fatto.
Domande frequenti
Le sanzioni per i tour operator le decidono le regioni o lo Stato?
Dipende dalla materia. Le violazioni delle norme statali sui pacchetti turistici sono sanzionate dall'AGCM ai sensi dell'articolo 51-octies. Le violazioni delle norme di competenza regionale — classificazione alberghiera, adempimenti delle agenzie di viaggio regionali — sono sanzionate dalle regioni e province autonome con propria legge, nel rispetto dei criteri di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita' previsti dall'articolo 51-novies.
Tutte le regioni italiane hanno sanzioni diverse per i tour operator?
Potenzialmente si', perche' ciascuna regione puo' determinare autonomamente l'entita' delle sanzioni di propria competenza, nel rispetto dei criteri comunitari. Nella pratica molte regioni si sono allineate a livelli simili, ma differenze esistono e dipendono dalle scelte del legislatore regionale.
Cosa vuol dire che le sanzioni devono essere 'dissuasive'?
Significa che le sanzioni devono essere abbastanza elevate da scoraggiare gli operatori dal commettere o dal reiterare le violazioni. Una sanzione puramente simbolica non sarebbe dissuasiva e violerebbe i criteri imposti dalla direttiva UE 2015/2302, recepita dal Codice del turismo.
Le province autonome di Trento e Bolzano hanno la stessa autonomia delle regioni in questa materia?
Si'. L'articolo 51-novies cita espressamente anche le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali godono di una speciale autonomia legislativa anche in materia turistica e sono dunque titolari dello stesso potere normativo sanzionatorio riconosciuto alle regioni.
Vedi anche