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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono previste tre fasce di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi del Codice del turismo sui pacchetti: da 1.000 a 5.000 euro per violazioni informative, da 2.000 a 10.000 euro per violazioni più gravi, da 4.000 a 20.000 euro per omissione delle garanzie di insolvenza.
  • In caso di reiterazione della stessa violazione entro un anno le sanzioni aumentano di un terzo; in caso di ulteriore reiterazione sono raddoppiate.
  • Per le violazioni degli obblighi assicurativi di cui agli articoli 47 e 48 e' prevista la sospensione dall'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, la cessazione dell'attività.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51-septies D.Lgs. 79/2011 — Sanzioni amministrative

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l’organizzatore o il venditore che contravviene: a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro; b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro 10.000 euro; c) alle disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l’organizzatore o il venditore che omette di fornire l’informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall’articolo 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all’organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l’autorità competente dispone la cessazione dell’attività.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

8. All’ articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2”; b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: “Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.”. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Sono previste tre fasce di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi del Codice del turismo sui pacchetti: da 1.000 a 5.000 euro per violazioni informative, da 2.000 a 10.000 euro per violazioni più gravi, da 4.000 a 20.000 euro per omissione delle garanzie di insolvenza.
  • In caso di reiterazione della stessa violazione entro un anno le sanzioni aumentano di un terzo; in caso di ulteriore reiterazione sono raddoppiate.
  • Per le violazioni degli obblighi assicurativi di cui agli articoli 47 e 48 e' prevista la sospensione dall'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, la cessazione dell'attività.
Indice dei contenuti

Il sistema sanzionatorio a tre fasce

L'articolo 51-septies del Codice del turismo disciplina il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai professionisti, agli organizzatori e ai venditori che violino le norme del Capo I Titolo VI sui contratti di pacchetto turistico. La norma articola le sanzioni in tre fasce graduate in base alla gravita' delle violazioni, secondo un criterio che rispecchia l'importanza dei diversi obblighi protetti.

La prima fascia: da 1.000 a 5.000 euro per violazioni informative

Il comma 1 lettera a) elenca le violazioni punite con la sanzione più bassa, da mille a cinquemila euro per singola violazione. Rientrano in questa fascia le violazioni degli obblighi di informazione precontrattuale (art. 34), le modifiche contrattuali senza comunicazione adeguata (art. 35 c.2), le irregolarita' nel contenuto del contratto (art. 36), le violazioni relative alla cessione del contratto (art. 38 c.3), le irregolari variazioni di prezzo (art. 39 c.4), le modifiche contrattuali non comunicate (art. 40 c.4), il mancato rispetto del diritto di recesso fuori dai locali commerciali (art. 41 c.7 terzo periodo) e gli inadempimenti informativi sui servizi collegati (art. 49 cc. 2 e 3). Si tratta prevalentemente di violazioni procedurali e formali.

La seconda fascia: da 2.000 a 10.000 euro per violazioni sostanziali

Il comma 1 lettera b) prevede sanzioni medie, da duemila a diecimila euro, per violazioni sostanziali più gravi: il divieto di fornire informazioni ingannevoli (art. 37 c.2), la violazione degli obblighi di gestione delle situazioni di vulnerabilita' in caso di impossibilita' di rientro (art. 42 cc. 7 e 8) e la mancata prestazione dell'assistenza al viaggiatore in difficolta' (art. 45 c.1). Queste violazioni hanno un impatto diretto sul benessere fisico e sulla sicurezza del viaggiatore.

La terza fascia: da 4.000 a 20.000 euro per violazioni della garanzia di insolvenza

Il comma 1 lettera c) riserva le sanzioni massime — da quattromila a ventimila euro — alle violazioni degli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 47 (assicurazione per responsabilita' civile e garanzia di insolvenza) e dalle relative disposizioni. La sanzione aggiuntiva della sospensione dell'attività, prevista dal comma 5, dimostra la particolare gravita' attribuita dall'ordinamento a queste violazioni: operare senza le coperture assicurative obbligatorie espone i viaggiatori al rischio di perdere le somme pagate in caso di insolvenza dell'operatore.

Le sanzioni accessorie e la reiterazione

Il comma 3 prevede che in caso di reiterazione della stessa violazione entro un anno, le sanzioni siano aumentate di un terzo; il comma 4 dispone il raddoppio in caso di ulteriore reiterazione. L'aggravio per la reiterazione serve a scoraggiare comportamenti sistematici di inosservanza. Il comma 5 prevede che in caso di violazione degli obblighi assicurativi, oltre alla sanzione pecuniaria si applichi la sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi, con possibilita' di cessazione definitiva dell'attività in caso di reiterazione. Il comma 6 rinvia alla legge n. 689 del 1981 per le norme procedurali. Il comma 7 fissa il termine di trenta giorni dalla notifica per il pagamento delle sanzioni.

Casi pratici

Caso 1: Sanzione per informazione precontrattuale incompleta

L'organizzatore Alfa Tour vende sistematicamente pacchetti senza consegnare il modulo informativo standard dell'allegato A, né indicare chiaramente le spese di recesso. L'autorita' competente accerta la violazione dell'articolo 34 e irroga la sanzione da mille a cinquemila euro per ogni singola violazione riscontrata. Se vengono accertate cento vendite irregolari nello stesso anno, la sanzione totale può essere molto significativa.

Caso 2: Sospensione per mancanza della garanzia di insolvenza

Durante un'ispezione, l'autorita' accerta che il venditore Beta Viaggi opera senza polizza assicurativa che garantisca il rimborso in caso di insolvenza, violando l'articolo 47. Si applica la sanzione pecuniaria da quattromila a ventimila euro e, in applicazione del comma 5, la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi. Beta Viaggi deve sospendere le vendite fino a quando non esibisce la polizza regolare.

Caso 3: Sanzione raddoppiata per reiterazione

La societa' Gamma Tours aveva già ricevuto una sanzione nell'anno precedente per omessa informazione sulle modifiche contrattuali ai sensi dell'articolo 40. Nel corso dell'anno successivo viene accertata la medesima violazione. Ai sensi del comma 3 la sanzione e' aumentata di un terzo rispetto a quella originaria. Se viene accertata ancora una volta la stessa violazione, il comma 4 prevede il raddoppio della sanzione aumentata.

Domande frequenti

Quali sono le violazioni piu' gravi per cui rischio la sospensione dell'attivita'?

La sospensione da quindici giorni a tre mesi si applica in caso di violazione degli obblighi assicurativi previsti dagli articoli 47 e 48: operare senza assicurazione per responsabilita' civile verso i viaggiatori o senza la garanzia di insolvenza. In caso di reiterazione l'autorita' puo' disporre la cessazione definitiva dell'attivita'.

Entro quando devo pagare la sanzione amministrativa?

Il comma 7 prevede un termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 51-novies per le sanzioni di competenza delle regioni e delle province autonome.

La sanzione aumenta se ho gia' violato la stessa norma l'anno scorso?

Si'. In caso di prima reiterazione della stessa violazione entro un anno, la sanzione e' aumentata di un terzo. In caso di ulteriore reiterazione, la sanzione e' raddoppiata. La reiterazione si verifica anche quando la precedente sanzione e' stata pagata in forma di oblazione.

Chi ha la competenza ad irrogare le sanzioni dell'articolo 51-septies?

L'autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha la competenza principale, ai sensi dell'articolo 51-octies. Le regioni e le province autonome hanno competenza concorrente per le violazioni che rientrano nella loro sfera di attribuzioni ai sensi dell'articolo 51-novies.

I proventi delle sanzioni dove vanno?

Il comma 8 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 51-septies siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori, affluite a un apposito capitolo del bilancio dello Stato e poi riassegnate al Ministero competente per iniziative individuate con decreto ministeriale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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