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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I professionisti non possono sottrarsi agli obblighi del Codice del turismo dichiarando di agire come meri fornitori, intermediari o a qualsiasi altro titolo, né qualificando il prodotto venduto come non pacchetto o non servizio collegato.
  • I viaggiatori non possono rinunciare preventivamente ai diritti loro conferiti dalle disposizioni del capo sui pacchetti turistici.
  • Le clausole contrattuali che escludano, limitino o eludano i diritti del viaggiatore derivanti dal Codice non vincolano il viaggiatore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51-sexies D.Lgs. 79/2011 — Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, non vincolano il viaggiatore. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • I professionisti non possono sottrarsi agli obblighi del Codice del turismo dichiarando di agire come meri fornitori, intermediari o a qualsiasi altro titolo, né qualificando il prodotto venduto come non pacchetto o non servizio collegato.
  • I viaggiatori non possono rinunciare preventivamente ai diritti loro conferiti dalle disposizioni del capo sui pacchetti turistici.
  • Le clausole contrattuali che escludano, limitino o eludano i diritti del viaggiatore derivanti dal Codice non vincolano il viaggiatore.
Indice dei contenuti

Il principio di inderogabilita' e la sua funzione

L'articolo 51-sexies del Codice del turismo enuncia il principio di inderogabilita' della normativa a tutela del viaggiatore nel contratto di pacchetto turistico e nei servizi turistici collegati. Si tratta di un principio strutturale che garantisce l'effettivita' di tutte le tutele previste dal Capo I Titolo VI: senza questa norma, la protezione del consumatore-viaggiatore potrebbe essere aggirata attraverso la libertà contrattuale, con l'inserimento di clausole di rinuncia, di esclusione o di riduzione dei diritti, oppure attraverso qualifiche formali artificiose del rapporto contrattuale.

L'irrilevanza delle qualifiche formali dei professionisti

Il comma 1 affronta la tattica elusiva della qualificazione formale diversa: un soggetto che di fatto organizza e vende pacchetti non può sottrarsi agli obblighi della legge semplicemente dichiarando di agire come «mero fornitore di servizi», come «intermediario», come «agente» o a «qualunque altro titolo». Analogamente, non si può sfuggire alla disciplina definendo un pacchetto come «non pacchetto» o qualificando come «servizi indipendenti» servizi che integrano effettivamente la nozione di pacchetto o di servizio collegato. La norma combatte le tecniche di label shopping con le quali alcuni operatori cercano di far ricadere i loro prodotti fuori dalla sfera di applicazione della normativa protettiva.

Il divieto di rinuncia preventiva ai diritti

Il comma 2 introduce un divieto di rinuncia preventiva particolarmente significativo: il viaggiatore non può rinunciare ai diritti conferiti dalla normativa sui pacchetti prima o al momento della conclusione del contratto. Questa disposizione protegge il viaggiatore dalla propria eventuale inesperienza: anche se firmasse una clausola con cui rinuncia a qualsiasi diritto di recesso, di rimediazione o di risarcimento, tale clausola non avrebbe effetto giuridico. La rinuncia e' valida solo se esercitata dopo che il diritto e' sorto, su base volontaria e con piena consapevolezza.

La nullita' delle clausole elusive

Il comma 3 completa il quadro stabilendo che le clausole contrattuali o le dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti del Codice, o il cui scopo sia eluderne l'applicazione, non vincolano il viaggiatore. Si tratta di una nullita' di protezione parziale: il contratto rimane valido nel resto, ma la clausola nulla e' come se non fosse stata scritta. Il viaggiatore può dunque ignorare la clausola e invocare direttamente i propri diritti di legge. Sono fatte salve le «specifiche disposizioni di legge» che in casi particolari possano prevedere un regime diverso.

Casi pratici

Caso 1: Clausola di esclusione della responsabilita' dichiarata nulla

Il contratto di pacchetto di Tizio con l'operatore Alfa Tours contiene una clausola che esclude qualsiasi responsabilita' dell'organizzatore per i servizi prestati da terzi fornitori. Ai sensi dell'articolo 51-sexies comma 3, tale clausola non vincola Tizio: e' nulla perché esclude diritti garantiti dalla legge. Tizio può invocare la responsabilita' dell'organizzatore ai sensi dell'articolo 42, nonostante la firma del contratto con quella clausola.

Caso 2: Operatore che si qualifica falsamente come mero aggregatore

La piattaforma Beta Aggregator organizza e vende di fatto pacchetti turistici ma si definisce nel contratto un «semplice aggregatore di servizi indipendenti», sostenendo che la normativa sui pacchetti non si applica. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 51-sexies, questa qualificazione formale non ha effetto: se i servizi venduti integrano la nozione di pacchetto ai sensi dell'articolo 33, le tutele del Codice si applicano a prescindere dall'etichetta usata dall'operatore.

Caso 3: Rinuncia preventiva al recesso non vincolante

Sempronio firma un contratto di pacchetto che contiene una clausola in cui dichiara di «rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi diritto di recesso». Sopraggiunge una situazione di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione. Sempronio invoca il diritto di recesso gratuito previsto dall'articolo 41 comma 4. L'operatore oppone la clausola. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 51-sexies, la rinuncia preventiva e' invalida e Sempronio può esercitare liberamente il recesso.

Domande frequenti

Ho firmato un contratto che dice che rinuncio a qualsiasi rimborso in caso di problemi: vale?

No, quella clausola non e' valida. L'articolo 51-sexies comma 3 stabilisce che le clausole che escludono o limitano i diritti del viaggiatore non lo vincolano. Puoi ignorare quella clausola e far valere i tuoi diritti di legge.

Un operatore che si definisce non tour operator puo' sottrarsi alla normativa sui pacchetti?

No. La qualifica che l'operatore attribuisce a se stesso non rileva se di fatto organizza e vende prodotti che integrano la nozione di pacchetto. L'articolo 51-sexies comma 1 esclude che le dichiarazioni formali di qualifica diversa possano esonerar il professionista dagli obblighi di legge.

Posso rinunciare ai miei diritti di viaggiatore dopo aver subito il danno?

Si', la rinuncia e' possibile dopo che il diritto e' sorto, perche' in quel caso il viaggiatore dispone consapevolmente di un proprio diritto gia' maturato. Il divieto del comma 2 riguarda esclusivamente le rinunce preventive, cioe' quelle effettuate prima o al momento della conclusione del contratto.

Se il contratto ha clausole nulle ai sensi dell'articolo 51-sexies, il contratto e' tutto nullo?

No, la nullita' e' parziale e di protezione: riguarda solo le clausole che violano la normativa protettiva, lasciando il resto del contratto valido ed efficace. Il meccanismo e' analogo a quello della nullita' di protezione previsto in materia di clausole vessatorie nel codice del consumo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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