In sintesi
- Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla sezione relativa alla responsabilita' del venditore si prescrive in due anni dalla data del rientro nel luogo di partenza.
- Il termine biennale si applica fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 (danno da vacanza rovinata, che si prescrive in tre anni) e degli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter (equiparazione del venditore all'organizzatore).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il termine di prescrizione applicabile alla responsabilita' del venditore
L'articolo 51-quater del Codice del turismo fissa il termine di prescrizione per il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilita' del venditore prevista dalla sezione VI del Capo I Titolo VI. Il termine e' di due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, coerentemente con il termine previsto dall'articolo 43 comma 7 per i danni derivanti dall'inadempimento del pacchetto da parte dell'organizzatore.
La coordina con gli articoli 46, 51-bis e 51-ter
La norma opera due rinvii fondamentali. Il primo e' il richiamo all'articolo 46 sul danno da vacanza rovinata: quando il viaggiatore agisce per questo specifico tipo di danno — il tempo inutilmente trascorso e l'irripetibilita' dell'occasione perduta — il termine e' di tre anni, più lungo di quello biennale ordinario. Il secondo rinvio riguarda gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter: quando il venditore e' equiparato all'organizzatore per non aver adempiuto agli obblighi informativi (51-bis) o per aver distribuito prodotti di un operatore extra-SEE senza verifica di conformita' (51-ter), i termini di prescrizione applicabili potrebbero essere quelli propri della responsabilita' dell'organizzatore, con le relative specificita' sui danni alla persona.
Il calcolo pratico del termine
Il dies a quo — il momento da cui il termine biennale comincia a decorrere — e' la data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Questa scelta legislativa e' ragionevole: e' solo al momento del rientro che il viaggiatore può avere un quadro completo degli inadempimenti subiti e dei danni riportati. Prima del rientro il danno può ancora essere in corso di manifestazione. Per i pacchetti che non prevedono il trasporto, il dies a quo può essere individuato nell'ultimo giorno di fruizione del servizio o nel momento in cui il viaggiatore ha raggiunto il luogo di inizio del pacchetto per tornare a casa.
L'importanza di attivarsi per tempo
Il termine biennale e' relativamente breve e impone al viaggiatore che abbia subito danni per responsabilita' del venditore di attivarsi tempestivamente. ciò implica la raccolta di documentazione durante e dopo il viaggio (fotografie, comunicazioni, ricevute), la presentazione di reclami formali con data certa, e l'avvio delle pratiche di mediazione o del contenzioso giudiziale prima della scadenza. L'eventuale presentazione di un reclamo al venditore, se idonea a costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile, ferma il decorso del termine.
Casi pratici
Caso 1: Azione tardiva del viaggiatore contro il venditore
Tizio e' rientrato da un viaggio il 10 giugno di un anno. Ha subito danni per inadempimento del venditore (agenzia che ha erroneamente trasmesso le sue richieste all'organizzatore). Presenta la domanda giudiziale il 15 giugno di due anni dopo. Il termine biennale dall'articolo 51-quater era già scaduto il 10 giugno. L'azione e' improcedibile per intervenuta prescrizione, salvo che Tizio dimostri di aver inviato in precedenza una comunicazione interruttiva al venditore.
Caso 2: Interruzione della prescrizione con raccomandata
Caio rientra da una vacanza il 5 agosto e ha subito danni per un errore del venditore. Il 3 agosto dell'anno successivo — pochi giorni prima che scada il termine biennale — invia al venditore una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui descrive i danni e richiede il risarcimento. Ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile, la raccomandata costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento.
Caso 3: Danno da vacanza rovinata e termine triennale
Sempronio ha subito un inadempimento grave dal venditore durante il suo viaggio di nozze. Intende chiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale (termine biennale ex art. 51-quater) sia il risarcimento del danno da vacanza rovinata (termine triennale ex art. 46). Presenta entrambe le domande insieme entro due anni dal rientro, ma più tardi avrebbe potuto ancora esercitare il solo diritto al danno da vacanza rovinata, fino a tre anni dalla data del rientro.
Domande frequenti
Entro quando devo agire se l'agenzia di viaggi mi ha causato un danno?
Hai due anni dalla data del rientro nel luogo di partenza per far valere i tuoi diritti risarcitori nei confronti del venditore. Se il danno riguarda la vacanza rovinata, il termine e' di tre anni. Passati questi termini, il diritto si prescrive.
Da quando decorre il termine biennale?
Dal giorno del rientro nel luogo di partenza, cioe' dal momento in cui torni a casa dalla vacanza. E' a partire da quel momento che puoi avere un quadro completo dei danni subiti e della condotta del venditore.
Un reclamo scritto all'agenzia interrompe la prescrizione?
Si', un reclamo scritto inviato al venditore con modalita' che ne attestino la ricezione (raccomandata, PEC, e-mail con ricevuta di lettura) puo' costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile. Dopo l'interruzione il termine ricomincia a decorrere dall'inizio.
Se il venditore e' stato equiparato all'organizzatore ex art. 51-bis, cambiano i termini di prescrizione?
L'articolo 51-quater fa salvi gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter: quando il venditore e' equiparato all'organizzatore, si possono applicare i termini previsti per la responsabilita' dell'organizzatore, incluso il termine triennale per i danni alla persona previsto dall'articolo 43 comma 8.