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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori nelle sezioni IV e V del Codice.
  • Il venditore e' esentato da questi obblighi aggiuntivi solo se dimostra che l'organizzatore extra-SEE si conforma alle norme contenute nelle sezioni IV e V.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51-ter D.Lgs. 79/2011 — Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni. articolo precedente articolo successivo

Commento

La ratio della norma: proteggere il viaggiatore dai rischi dell'intermediazione internazionale

L'articolo 51-ter del Codice del turismo affronta un problema pratico di grande rilevanza nella distribuzione internazionale di pacchetti turistici: il caso in cui un'agenzia italiana (o comunque stabilita nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo) venda un pacchetto prodotto da un organizzatore con sede fuori dallo SEE — ad esempio, un tour operator americano, russo, cinese o australiano. In questa situazione l'organizzatore non e' soggetto alla normativa europea di tutela del viaggiatore, e il viaggiatore potrebbe trovarsi senza le protezioni garantite dal Codice del turismo.

La soluzione: estensione degli obblighi dell'organizzatore al venditore SEE

La norma adotta una soluzione pragmatica: impone al venditore stabilito nell'Unione europea o in un altro Paese dello SEE di assumere su di se' gli obblighi che nelle sezioni IV e V del Codice gravano sull'organizzatore, quando l'organizzatore e' stabilito fuori dallo SEE. Le sezioni IV e V del Capo I Titolo VI comprendono le norme sulla responsabilita' dell'organizzatore per l'esecuzione del pacchetto (art. 42), sulla riduzione del prezzo e il risarcimento (art. 43), sull'assistenza (art. 45), sulla protezione in caso di insolvenza (art. 47) e sulle relative disposizioni correlate. Il venditore europeo diventa dunque il garante di ultimo livello della protezione del viaggiatore.

L'esimente: la prova della conformita' dell'organizzatore extra-SEE

La norma prevede pero' una via di uscita per il venditore: egli e' esentato dagli obblighi aggiuntivi se fornisce la prova che l'organizzatore extra-SEE si conforma alle norme delle sezioni IV e V. Si tratta di una prova che il venditore deve raccogliere e documentare preventivamente, verificando le condizioni contrattuali, le polizze assicurative e le garanzie dell'organizzatore extra-SEE. Il venditore che voglia avvalersi di questa esimente deve quindi condurre una due diligence sul proprio partner commerciale estero.

Implicazioni operative per le agenzie di viaggio

Per le agenzie di viaggi italiane che distribuiscono prodotti di operatori non europei — un segmento sempre più rilevante nel turismo verso destinazioni lontane — la norma impone un significativo aggravio di responsabilita'. Prima di avviare la distribuzione di pacchetti di un organizzatore extra-SEE, l'agenzia dovrebbe verificare: l'esistenza di polizze assicurative equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47, la presenza di procedure di gestione dei reclami e di rimediazione analoghe a quelle previste dall'articolo 42, e la disponibilita' di garanzie di insolvenza adeguate. Se la verifica non e' possibile o non da' esito positivo, il venditore risponde come se fosse l'organizzatore.

Casi pratici

Caso 1: Agenzia italiana che vende pacchetti di un operatore australiano

L'agenzia Alfa Viaggi distribuisce in Italia pacchetti organizzati dalla societa' Down Under Tours, con sede a Sydney. L'organizzatore australiano non e' soggetto alla normativa europea. Ai sensi dell'articolo 51-ter, Alfa Viaggi assume gli obblighi propri dell'organizzatore previsti dalle sezioni IV e V del Codice: deve garantire la copertura assicurativa per responsabilita' civile, la protezione da insolvenza e la responsabilita' per l'esecuzione del pacchetto. Per liberarsi, deve dimostrare che Down Under Tours si conforma a questi standard.

Caso 2: Verifica preventiva da parte del venditore europeo

Beta Tour, agenzia con sede a Milano, intende distribuire pacchetti di un operatore con sede in Russia. Prima di avviare la collaborazione, Beta Tour richiede all'operatore russo la documentazione delle proprie polizze assicurative, delle garanzie di insolvenza e delle procedure di gestione dei reclami, verificando che siano equivalenti a quelle richieste dal Codice del turismo italiano. Se la documentazione e' soddisfacente, Beta Tour può invocare l'esimente del comma unico dell'articolo 51-ter e non risponde come organizzatore.

Caso 3: Inadempimento del tour operator extra-SEE e responsabilita' del venditore

Sempronio acquista da un'agenzia italiana un pacchetto organizzato da un operatore americano che non dispone di coperture equivalenti a quelle europee. Durante il viaggio si verificano gravi inadempimenti. L'agenzia italiana, non avendo verificato la conformita' dell'operatore americano, non può invocare l'esimente e risponde come organizzatore ai sensi dell'articolo 51-ter: deve rimborsare, risarcire e assicurare il rientro di Sempronio come se fosse il produttore del pacchetto.

Domande frequenti

Se compro un pacchetto da un tour operator americano tramite un'agenzia italiana, sono protetto dalla legge italiana?

Si', grazie all'articolo 51-ter. L'agenzia italiana che distribuisce il pacchetto e' tenuta ad assumere gli obblighi dell'organizzatore previsti dalle sezioni IV e V del Codice del turismo, a meno che non dimostri che il tour operator americano si conforma gia' a quegli standard.

Cos'e' lo Spazio economico europeo ai fini di questa norma?

Lo SEE comprende i 27 Paesi dell'Unione europea piu' Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Un organizzatore stabilito in questi Paesi e' soggetto alla direttiva europea sui pacchetti turistici. Un organizzatore stabilito in qualsiasi altro Paese del mondo — compresi USA, UK (post-Brexit), Russia, Cina, ecc. — e' considerato extra-SEE ai fini dell'articolo 51-ter.

Come puo' un'agenzia provare che l'organizzatore extra-SEE si conforma alle norme europee?

L'agenzia deve raccogliere documentazione che dimostri la conformita' dell'organizzatore: polizze assicurative per responsabilita' civile e insolvenza equivalenti a quelle richieste dall'articolo 47, procedure di gestione dei reclami, prove di conformita' agli obblighi di assistenza. E' opportuno che questa verifica sia documentata per essere prodotta in caso di contestazione.

L'agenzia italiana che risponde come organizzatore puo' rivalersi sull'operatore extra-SEE?

Si', il venditore che abbia risposto come organizzatore ha il diritto di regresso previsto dall'articolo 51-quinquies nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi dell'evento dannoso, incluso l'organizzatore extra-SEE. La via per esercitare questo diritto in sede internazionale dipende dagli accordi contrattuali tra l'agenzia e l'operatore estero.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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