Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 50 D.Lgs. 79/2011 – Responsabilità del venditore

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferito dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio.
  • La responsabilita' comprende le prestazioni rese dal venditore stesso, dai suoi ausiliari e preposti, nonche' dai terzi di cui si avvale.
  • L'adempimento delle obbligazioni e' valutato con riguardo alla diligenza professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica.
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La posizione giuridica del venditore nel contratto di pacchetto

L'articolo 50 del Codice del turismo definisce il perimetro della responsabilita' del venditore nel sistema del pacchetto turistico, distinguendola nettamente da quella dell'organizzatore disciplinata dall'articolo 42. Il venditore - tipicamente un'agenzia di viaggi che non produce il pacchetto ma lo distribuisce - assume nei confronti del viaggiatore una posizione di mandatario: il contratto che lo lega al viaggiatore non e' il contratto di pacchetto vero e proprio, ma un contratto di intermediazione di viaggio, in forza del quale il venditore si obbliga a svolgere l'attività di mediazione e distribuzione con la diligenza professionale richiesta dall'esercizio dell'attività.

Il criterio di valutazione dell'adempimento

La norma specifica espressamente che le obbligazioni assunte dal venditore devono essere valutate con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. Si tratta del parametro della diligenza del buon professionista, più elevato rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia: il venditore, in quanto operatore del settore, e' tenuto a un grado di cura, competenza e aggiornamento tecnico superiore a quello del comune cittadino. Questo significa che l'agenzia di viaggi non può ignorare, ad esempio, le condizioni contrattuali dell'organizzatore che distribuisce, le clausole di recesso applicabili, o le formalita' amministrative richieste per le destinazioni.

La responsabilita' per il fatto dei collaboratori

La responsabilita' del venditore si estende alle prestazioni rese dai suoi ausiliari e preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, nonche' dai terzi di cui il venditore si avvale per adempiere il mandato. Questa estensione e' analoga a quella prevista per l'organizzatore dall'articolo 42, ed e' coerente con il principio generale dell'articolo 1228 del codice civile. Il viaggiatore non deve dunque preoccuparsi di identificare quale specifico collaboratore dell'agenzia abbia compiuto l'errore: risponde sempre e direttamente il venditore.

Distinzione pratica tra responsabilita' del venditore e dell'organizzatore

E' importante comprendere che le responsabilita' del venditore e dell'organizzatore hanno oggetti diversi. L'organizzatore risponde dell'esecuzione delle prestazioni del pacchetto (voli, alberghi, escursioni). Il venditore risponde dell'esattezza e della completezza dell'intermediazione: della corretta raccolta delle richieste del viaggiatore, della trasmissione all'organizzatore, dell'informazione precontrattuale resa al cliente, della gestione dei reclami ai sensi dell'articolo 44. Se un viaggiatore paga per una camera con vista sul mare e il venditore ha trascritto erroneamente la richiesta nel modulo inviato all'organizzatore, la responsabilita' e' del venditore, non dell'organizzatore.

Casi pratici

Caso 1: Errore dell'agenzia nella raccolta delle richieste

Tizio chiede all'agenzia di viaggi Beta Tour di prenotare un pacchetto con volo direct andata e ritorno e alloggio in camera doppia fronte mare. L'agenzia trasmette all'organizzatore la richiesta con un volo con scalo e una camera standard. Il viaggio si svolge con queste condizioni inferiori. La responsabilita' e' del venditore Beta Tour, che ha mal eseguito il mandato ricevuto da Tizio non rispecchiando fedelmente le richieste del cliente.

Caso 2: Omessa informazione sulle formalita' di ingresso

Caio acquista un pacchetto per un Paese che richiede il visto di ingresso. L'agenzia di viaggi Alfa Express, nel ruolo di venditore, omette di informare Caio di questo requisito prima della partenza, benche' l'articolo 34 comma 1 lettera f) imponga di fornire informazioni sulle condizioni in materia di passaporto e visti. Caio e' respinto alla frontiera. L'agenzia risponde per inadempimento del mandato, avendo violato il proprio obbligo informativo di professionista.

Caso 3: Ritardata trasmissione del reclamo all'organizzatore

Durante il viaggio, Sempronio comunica all'agenzia venditrice un grave difetto di conformita' nell'alloggio. L'agenzia omette di trasmettere prontamente il reclamo all'organizzatore, che non può quindi intervenire. Il danno si protrae. Sempronio chiede il risarcimento al venditore per aver violato l'obbligo di trasmissione tempestiva previsto dall'articolo 44, aggravando il pregiudizio subito.

Domande frequenti

L'agenzia di viaggi dove ho comprato il pacchetto risponde se qualcosa va storto?

Si', ma nei limiti del proprio ruolo. Il venditore risponde dell'esattezza dell'intermediazione: della corretta raccolta delle richieste, dell'informativa precontrattuale, della gestione dei reclami. Per i difetti nell'esecuzione del pacchetto - hotel scadente, volo cancellato - la responsabilita' e' dell'organizzatore ai sensi dell'articolo 42.

Se l'agente di viaggio sbaglia a comunicare all'organizzatore le mie richieste, chi paga?

Risponde il venditore, che ha mal eseguito il mandato ricevuto. La diligenza professionale richiesta all'agente di viaggi impone di trasmettere fedelmente e correttamente le richieste del cliente all'organizzatore.

La responsabilita' del venditore dipende dalla gravita' dell'errore?

L'inadempimento e' valutato in base alla diligenza professionale richiesta nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione. Non e' necessario che l'errore sia grave: qualsiasi mancanza rispetto al livello di cura che un operatore professionale del settore avrebbe dovuto avere costituisce inadempimento suscettibile di risarcimento.

Posso citare sia l'organizzatore sia il venditore se ho subito un danno durante un pacchetto?

Si', ma per ragioni diverse. L'organizzatore risponde dei difetti nell'esecuzione delle prestazioni del pacchetto; il venditore risponde dei difetti nell'attivita' di intermediazione. In alcuni casi entrambi possono essere chiamati a rispondere, ciascuno per la propria quota di responsabilita'.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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