Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 D.Lgs. 79/2011 – Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione del venditore come canale di comunicazione
L'articolo 44 del Codice del turismo introduce una regola di semplificazione pratica a tutela del viaggiatore che abbia acquistato il pacchetto tramite un intermediario. Nel mercato turistico e' frequente che il contratto di pacchetto venga concluso non direttamente con l'organizzatore, ma attraverso un'agenzia di viaggi che agisce da venditore. In questo caso il viaggiatore ha come riferimento quotidiano il venditore, non l'organizzatore, il quale può essere una societa' con sede in altra citta' o addirittura in un altro Paese. La norma risponde a questa realta' commerciale stabilendo che il viaggiatore può indirizzare al venditore tutte le comunicazioni destinatarie all'organizzatore - messaggi informativi, richieste di modifica, reclami formali, comunicazioni di difetto di conformita' - con l'obbligo per il venditore di trasmetterle prontamente.
L'obbligo di trasmissione tempestiva da parte del venditore
Il comma 1 pone in capo al venditore un obbligo attivo e non discrezionale: ricevuta la comunicazione, deve inoltrarla all'organizzatore «tempestivamente». L'avverbio implica che il venditore non può ritardare l'inoltro né filtrare il contenuto dei messaggi. Questa disposizione e' rilevante in particolare per le segnalazioni di difetto di conformita' ai sensi dell'articolo 42 comma 2, che devono pervenire all'organizzatore in tempo utile per consentirgli di intervenire durante l'esecuzione del pacchetto. Un ritardo nella trasmissione da parte del venditore non e' opponibile al viaggiatore: la data che conta, anche per il decorso del termine di rimediazione imposto all'organizzatore, e' quella in cui il venditore ha ricevuto la comunicazione.
La finzione giuridica sulla data di ricezione
Il comma 2 introduce una finzione giuridica di rilievo pratico: per tutti i fini connessi al rispetto dei termini - siano essi termini processuali, termini di decadenza o periodi di prescrizione - la data in cui il venditore riceve le comunicazioni del viaggiatore e' considerata come data di ricezione per l'organizzatore. Questa equiparazione tutela il viaggiatore dall'eventuale inerzia o lentezza del venditore nel trasmettere i messaggi: il viaggiatore non viene pregiudicato da ritardi che non dipendono da lui. In pratica, se il termine di prescrizione biennale di cui all'articolo 43 comma 7 stava per scadere e il viaggiatore ha inviato la propria richiesta al venditore in tempo, l'interruzione della prescrizione vale dalla data di consegna al venditore.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
Per le agenzie di viaggio che operano come venditori, la norma impone una struttura organizzativa adeguata a garantire la trasmissione tempestiva delle comunicazioni ricevute dai clienti. Un'agenzia che ricevesse un reclamo e non lo trasmettesse prontamente all'organizzatore potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla mancata o tardiva trasmissione, in quanto inadempiente al mandato conferitole dal viaggiatore. Per gli organizzatori, la norma comporta la necessita' di mantenere canali di comunicazione efficienti con la rete di vendita, poiché le comunicazioni inviate dai viaggiatori ai venditori hanno piena efficacia giuridica anche nei loro confronti fin dalla data di ricezione da parte del venditore.
Casi pratici
Caso 1: Reclamo consegnato all'agenzia durante il viaggio
Tizio, in vacanza a Rodi acquistata tramite l'agenzia Viaggi Alfa, riscontra che l'hotel non dispone della piscina promessa nel catalogo. Non avendo il contatto diretto dell'organizzatore, invia un'e-mail il giorno stesso all'agenzia Viaggi Alfa comunicando il difetto di conformita'. L'agenzia trasmette il messaggio all'organizzatore solo tre giorni dopo. Ai sensi dell'articolo 44 comma 2, la data di ricezione da parte dell'organizzatore che rileva per il decorso del termine di rimediazione e' quella in cui Tizio ha scritto all'agenzia, non quella della trasmissione tardiva.
Caso 2: Richiesta di modifica del pacchetto veicolata dal venditore
Caio vuole modificare la data di partenza del suo pacchetto e si rivolge all'agenzia Beta Tour attraverso cui ha acquistato. L'agenzia riceve la richiesta e ha l'obbligo di trasmetterla prontamente all'organizzatore. Se l'organizzatore non risponde nei termini previsti contrattualmente, la responsabilita' del ritardo non e' attribuibile a Caio, che ha rispettato il meccanismo di comunicazione previsto dalla legge.
Caso 3: Prescrizione e comunicazione al venditore
Sempronio ha subito danni durante un pacchetto conclusosi a settembre e intende far valere i propri diritti prima che scada il termine biennale di prescrizione. Mancano pochi giorni alla scadenza. Sempronio invia formale diffida scritta direttamente all'agenzia da cui ha acquistato il pacchetto. Ai sensi del comma 2, la data di consegna all'agenzia e' quella che rileva per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'organizzatore, anche se l'agenzia trasmette la lettera qualche giorno dopo.
Domande frequenti
Devo comunicare i problemi direttamente all'organizzatore del viaggio o posso farlo tramite l'agenzia?
Puoi scegliere. L'articolo 44 ti consente di inviare messaggi, richieste e reclami al venditore - ossia all'agenzia da cui hai comprato il pacchetto - che e' obbligata a trasmetterli prontamente all'organizzatore. La data che rileva per tutti i termini legali e' quella in cui il venditore ha ricevuto la tua comunicazione.
Se il venditore non trasmette il mio reclamo all'organizzatore, perdo i miei diritti?
No. La data di ricezione da parte del venditore e' equiparata alla data di ricezione da parte dell'organizzatore: i tuoi diritti sono preservati dalla data in cui hai consegnato la comunicazione al venditore, indipendentemente da quando il venditore l'abbia effettivamente inoltrata.
Posso segnalare un difetto di conformita' durante il viaggio tramite l'agenzia se non ho il contatto dell'organizzatore?
Si'. L'articolo 44 e' stato pensato proprio per questa situazione: puoi contattare l'agenzia venditrice, la quale e' tenuta a trasmettere immediatamente la segnalazione all'organizzatore. E' pero' opportuno conservare la prova della comunicazione inviata all'agenzia (e-mail, messaggio con ricevuta di consegna).
Cosa rischia il venditore se non trasmette tempestivamente il mio reclamo?
Il venditore che non adempie all'obbligo di trasmissione tempestiva puo' essere responsabile nei confronti del viaggiatore per i danni derivanti dall'omissione, anche in relazione al mandato conferito dal viaggiatore. Puo' altresi' rispondere nei confronti dell'organizzatore per i danni causati dalla tardiva trasmissione della segnalazione.