Testo dell'articoloVigente
Art. 40 D.Lgs. 79/2011 – Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La regola di immutabilita' del contratto e le sue eccezioni
L'articolo 40 del Codice del turismo disciplina il regime delle modifiche unilaterali al contratto di pacchetto turistico che l'organizzatore può apportare prima dell'inizio del viaggio. La norma stabilisce un principio fondamentale di tutela del viaggiatore: dopo la conclusione del contratto, le condizioni pattuite vincolano l'organizzatore e non possono essere alterate senza il consenso dell'altra parte. Fanno eccezione a questa regola due casi: la riserva contrattuale esplicita di modifica per elementi di scarsa importanza, e le situazioni in cui circostanze oggettive costringano l'organizzatore a variare caratteristiche essenziali del pacchetto o a proporre aumenti di prezzo superiori all'otto per cento.
Modifiche significative e diritti del viaggiatore
Il comma 2 individua le ipotesi che attribuiscono al viaggiatore il diritto di scelta tra accettazione e recesso senza penali. Si tratta della modifica significativa di una o più caratteristiche principali dei servizi turistici elencate all'articolo 34 comma 1 lettera a) - destinazione, mezzi di trasporto, alloggio, pasti, escursioni incluse - oppure dell'impossibilita' di soddisfare richieste specifiche del viaggiatore già accettate nel contratto, oppure ancora di un aumento di prezzo che superi l'otto per cento del prezzo complessivo del pacchetto. In tutte queste situazioni il viaggiatore, entro un periodo ragionevole fissato dall'organizzatore, può liberamente scegliere se accettare le nuove condizioni o recedere. Se sceglie il recesso, l'organizzatore può offrirgli un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore.
Gli obblighi informativi dell'organizzatore
Il comma 3 stabilisce un preciso obbligo di comunicazione a carico dell'organizzatore: egli deve informare il viaggiatore, senza ingiustificato ritardo, in modo chiaro e preciso su supporto durevole. Il contenuto della comunicazione deve necessariamente comprendere tre elementi: le modifiche proposte e la loro incidenza economica sul prezzo, il termine ragionevole entro cui il viaggiatore deve comunicare la propria decisione, e le conseguenze del silenzio nonche' l'eventuale pacchetto sostitutivo con il relativo prezzo. La forma scritta su supporto durevole - che include i documenti elettronici conservabili dal viaggiatore - garantisce tracciabilita' e certezza della comunicazione.
La riduzione del prezzo per qualita' inferiore
Il comma 4 prevede una protezione economica aggiuntiva a favore del viaggiatore: se le modifiche apportate al contratto o al pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualita' o di costo inferiore rispetto a quello originariamente pattuito, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Questa disposizione si applica sia nel caso in cui il viaggiatore accetti le modifiche proposte dall'organizzatore, sia nel caso in cui accetti il pacchetto sostitutivo offerto. L'aggettivo "adeguata" lascia spazio a una valutazione caso per caso che tiene conto dell'entita' dello scostamento qualitativo rispetto a quanto originariamente promesso.
Il rimborso in caso di recesso
Il comma 5 regola le conseguenze finanziarie del recesso. Se il viaggiatore non accetta il pacchetto sostitutivo eventualmente offerto dall'organizzatore, quest'ultimo e' obbligato a rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal viaggiatore o per suo conto, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Il rimborso integrale e tempestivo e' la regola: il termine di quattordici giorni e' perentorio e il suo mancato rispetto può dar luogo a responsabilita' aggiuntive. Il comma rinvia inoltre alle disposizioni dell'articolo 43 commi da 2 a 8, che disciplinano più ampiamente il risarcimento del danno e la riduzione del prezzo, rendendo applicabili anche in questo contesto le relative tutele.
Casi pratici
Caso 1: Cambio di hotel dopo la prenotazione
Tizio prenota un pacchetto di sette giorni alle Canarie con soggiorno in un hotel a cinque stelle. Tre settimane prima della partenza l'organizzatore Alfa S.r.l. lo informa per iscritto via e-mail che l'hotel e' stato ceduto e il sostituto disponibile e' una struttura a quattro stelle, con un prezzo inferiore di duecento euro. Tizio, ritenendo la modifica significativa, esercita il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 40. Alfa S.r.l. e' obbligata a rimborsare l'intero prezzo pagato entro quattordici giorni.
Caso 2: Sostituzione del vettore con rotta diversa
Caio acquista un pacchetto che prevede un volo diretto Roma-New York incluso. L'organizzatore comunica, a due settimane dalla partenza, che il volo diretto non e' più disponibile e che il percorso sara' Roma-Londra-New York con scalo di quattro ore. Caio valuta la modifica come significativa per le caratteristiche del trasporto e sceglie di accettarla, ma pretende la riduzione del prezzo adeguata prevista dal comma 4 a causa del peggioramento qualitativo del servizio.
Caso 3: Aumento di prezzo oltre la soglia dell'otto per cento
La societa' Beta Tour comunica a Sempronio, con venti giorni di anticipo sulla partenza, un aumento del prezzo del pacchetto di mille euro su un totale di ottomila, pari al 12,5 per cento, motivato dall'incremento del costo del carburante aereo. Superata la soglia dell'otto per cento prevista dall'articolo 39, si applica l'articolo 40: Sempronio può recedere senza spese di recesso e ottenere il rimborso integrale entro quattordici giorni.
Domande frequenti
Puo' l'organizzatore modificare l'hotel dopo aver venduto il pacchetto?
Solo in casi limitati. Se nel contratto si e' riservato il diritto di modifica per elementi di scarsa importanza puo' farlo comunicandolo al viaggiatore. Se la modifica e' significativa - come il cambio di categoria dell'hotel - deve informare il viaggiatore e offrirgli la scelta tra accettazione, con eventuale riduzione del prezzo, e recesso senza penali con rimborso completo entro quattordici giorni.
Entro quanto tempo devo rispondere all'organizzatore che propone modifiche al mio pacchetto?
La legge non fissa un termine preciso: l'organizzatore deve indicare nella comunicazione un periodo ragionevole per la risposta, tenuto conto della durata e delle caratteristiche del pacchetto. Se il viaggiatore non risponde entro quel termine, l'organizzatore deve comunicargli le conseguenze della mancata risposta.
Se accetto un pacchetto sostitutivo di qualita' inferiore, ho diritto a un rimborso parziale?
Si'. Il comma 4 dell'articolo 40 prevede espressamente che se il pacchetto sostitutivo comporta un livello di qualita' o di costo inferiore rispetto all'originale, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo adeguata, da concordare con l'organizzatore o, in caso di disaccordo, da far valere in sede di mediazione o giudiziale.
Se recedo per modifica significativa, perdo la caparra versata?
No. Il recesso esercitato dal viaggiatore a causa di modifiche significative apportate dall'organizzatore e' un recesso senza spese: l'organizzatore e' obbligato a rimborsare tutti i pagamenti effettuati, inclusa la caparra, entro quattordici giorni dal recesso.
L'organizzatore puo' modificare il programma delle escursioni incluse nel pacchetto?
Le escursioni incluse nel prezzo del pacchetto rientrano tra le caratteristiche principali dei servizi turistici. Una modifica significativa del programma escursionistico puo' integrare la fattispecie dell'articolo 40 comma 2, con conseguente diritto del viaggiatore di recedere senza spese o di ottenere una riduzione del prezzo.