Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 79/2011 – Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico a un'altra persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione, previo preavviso all'organizzatore su supporto durevole entro sette giorni prima dell'inizio del pacchetto.
  • Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo e degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla cessione.
  • L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che devono essere ragionevoli e non eccedere le spese realmente sostenute.
Indice dei contenuti

Il diritto di cedere il contratto: una novità della Direttiva 2015/2302

L'articolo 38 del Codice del turismo introduce il diritto del viaggiatore di cedere il proprio contratto di pacchetto turistico a un altro soggetto. Si tratta di una norma che ha rafforzato significativamente la posizione del consumatore rispetto alla previgente disciplina (D.Lgs. 111/1995), nella quale la cessione era già prevista ma con meccanismi meno definiti. La norma attua l'art. 9 della Direttiva (UE) 2015/2302 e risponde a un'esigenza pratica molto comune: chi acquista una vacanza e poi non può partire ha la possibilità di non perdere l'intero costo, cedendo il contratto a qualcuno che soddisfi i requisiti.

Le condizioni della cessione

La cessione è soggetta a due condizioni: la prima è il termine di preavviso - il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore la propria intenzione di cedere il contratto «su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto». I sette giorni sono un termine massimo: la comunicazione può essere fatta prima, ma non dopo. La seconda condizione è che il cessionario (chi subentra) «soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio»: ad esempio, se il pacchetto include il volo, il cessionario deve avere un documento di identità valido e non deve essere soggetto a restrizioni all'ingresso nel Paese di destinazione.

La responsabilità solidale

Il comma 2 prevede la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e costi aggiuntivi derivanti dalla cessione. La solidarietà significa che l'organizzatore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il pagamento integrale: se il cessionario non paga i costi di cessione, l'organizzatore può recuperarli dal cedente originario. Dal punto di vista pratico, cedente e cessionario devono regolarsi tra loro per la ripartizione delle spese, indipendentemente da chi il professionista richieda il pagamento.

Il vincolo sulla ragionevolezza dei costi di cessione

Il comma 3 impone due obblighi all'organizzatore: informare il cedente dei «costi effettivi della cessione» e dimostrare su richiesta i diritti, le imposte e gli altri costi aggiuntivi. Soprattutto, i costi di cessione «non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione». Questo limite è importante: i tour operator avevano in passato l'abitudine di applicare penali di cessione particolarmente elevate, quasi scoraggiando di fatto il trasferimento del contratto. La norma li vincola a una tariffa che copra le spese effettive (costi di riemissione dei biglietti, modifica del nome nelle prenotazioni, spese amministrative) ma non possa costituire una fonte di profitto aggiuntivo.

Il diritto di cessione come alternativa al recesso

Il diritto di cedere il contratto va letto in combinazione con il diritto di recesso del viaggiatore (art. 41). Per il viaggiatore che non può partire, la cessione è spesso economicamente più vantaggiosa del recesso, perché evita le penali di cancellazione. La norma consente quindi di «salvare» il valore economico del contratto cedendolo a un terzo, con un costo di cessione che copre le spese reali ma non la perdita totale del corrispettivo pagato.

Casi pratici

Caso 1: Viaggiatore che cede il pacchetto al collega di lavoro

Tizio ha acquistato un pacchetto per New York partenza il 10 settembre. Il 2 settembre (otto giorni prima), riceve comunicazione di una promozione lavorativa che lo obbliga ad essere in sede. Comunica all'organizzatore per email (supporto durevole) la propria intenzione di cedere il contratto al collega Caio, che soddisfa tutte le condizioni (passaporto valido, nessuna restrizione). L'organizzatore informa Tizio dei costi di cessione: 80 euro per la modifica del nome sui biglietti aerei e 30 euro di spese amministrative. Tizio e Caio si accordano privatamente sulla ripartizione.

Caso 2: Tour operator che applica costi di cessione irragionevoli

Sempronia vuole cedere il proprio pacchetto crociera a un'amica. Il tour operator comunica costi di cessione di 500 euro per persona, non giustificati da spese reali (la compagnia aerea non applica penali per il cambio nome e i costi amministrativi sono minimi). Sempronia contesta i costi richiamando l'art. 38, comma 3: i costi non possono essere irragionevoli né eccedere le spese realmente sostenute. Il tour operator non riesce a documentare 500 euro di spese effettive e deve ridurre i costi di cessione.

Caso 3: Cessionario che non soddisfa le condizioni

Alfa vuole cedere il proprio pacchetto per il Brasile a Beta. L'organizzatore verifica che Beta non possieda il visto necessario per il Brasile (il pacchetto include una crociera fluviale in territorio brasiliano che richiede visto per i cittadini di certi Paesi). L'art. 38 prevede che il cessionario debba «soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio»: la mancanza del visto esclude la cedibilità a Beta in quel momento. Alfa deve cercare un altro cessionario o recedere dal contratto.

Domande frequenti

Posso cedere il mio pacchetto turistico a un familiare o amico?

Sì, a condizione di dare preavviso all'organizzatore su supporto durevole (email, raccomandata) entro sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, e che la persona a cui cedi soddisfi tutte le condizioni per la fruizione (documenti validi, requisiti del viaggio). L'organizzatore non può rifiutare la cessione se queste condizioni sono soddisfatte.

Quanto costano i costi di cessione del contratto di pacchetto?

I costi devono coprire solo le spese realmente sostenute dall'organizzatore (cambio nome sui biglietti, spese amministrative) e non possono essere irragionevoli. L'organizzatore è tenuto a documentare i costi effettivi su richiesta del cedente. Costi di cessione forfettari molto elevati non giustificati da spese reali violano l'art. 38.

Chi paga i costi di cessione: il cedente o il cessionario?

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili verso l'organizzatore per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali costi aggiuntivi. Tra loro, possono accordarsi liberamente su come ripartire i costi. L'organizzatore può rivolgersi a qualsiasi dei due per il pagamento integrale.

Cosa succede se il cessionario non paga i costi di cessione?

L'organizzatore può rivolgersi al cedente originario, grazie alla responsabilità solidale prevista dall'art. 38, comma 2. Il cedente che ha pagato potrà poi rivalersi sul cessionario per la parte di sua competenza.

È possibile cedere il contratto meno di sette giorni prima della partenza?

No. L'art. 38 fissa un termine massimo di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto: il preavviso deve essere dato entro e non oltre questo termine. Dopo la scadenza, la cessione non è più consentita dalla norma e l'unica via è il recesso (con le relative penali).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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