- Prima di concludere il contratto, l'organizzatore (e il venditore) devono fornire al viaggiatore il modulo informativo standard e informazioni dettagliate su: caratteristiche del servizio, identità del professionista, prezzo totale, modalità di pagamento, numero minimo di partecipanti, condizioni di passaporto/visti, diritto di recesso e assicurazioni facoltative/obbligatorie.
- Per i contratti telefonici si utilizza il modulo standard di cui all'Allegato A, Parte II.
- L'onere di fornire le informazioni è a carico dell'organizzatore e del venditore; le informazioni devono essere chiare, precise e leggibili se scritte.
Testo dell'articoloVigente
Art. 34 D.Lgs. 79/2011 — Informazioni precontrattuali
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1; h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 34 L. 184/1983: Diritti del minore straniero adottato all'ingresso
- Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 34 Cod. Amb. — Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
Commento
Gli obblighi informativi precontrattuali: la colonna portante della tutela del viaggiatore
L'articolo 34 del Codice del turismo disciplina gli obblighi di informazione precontrattuale che l'organizzatore (e il venditore, quando il pacchetto è venduto tramite un intermediario) deve rispettare prima della conclusione del contratto. Si tratta di una delle norme più importanti del Titolo III, perché l'informazione precontrattuale corretta è il presupposto per una scelta consapevole del viaggiatore. La norma attua l'art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2302 e si integra con il modulo informativo standard previsto dall'Allegato A al Codice (Parte I per i contratti ordinari, Parte II per i contratti telefonici, Parte III per le combinazioni click-through).
Il contenuto delle informazioni precontrattuali
Il comma 1 elenca in modo dettagliato le informazioni che devono essere fornite, organizzate in nove lettere (dalla a alla i). Tra le principali: le caratteristiche dei servizi (destinazioni, trasporti con date e orari, alloggio con categoria, pasti, escursioni incluse, lingua dei servizi, idoneità per persone con mobilità ridotta); la denominazione e i recapiti dell'organizzatore e del venditore; il prezzo totale con tutte le tasse, imposte e costi aggiuntivi (o l'indicazione della tipologia dei costi non ancora calcolabili); le modalità di pagamento e l'eventuale acconto; il numero minimo di partecipanti e il termine entro cui comunicare la cancellazione per mancato raggiungimento; le informazioni su passaporto, visti e formalità sanitarie; il diritto di recesso con le penali standard; le assicurazioni facoltative o obbligatorie; gli estremi della copertura contro l'insolvenza.
Il modulo informativo standard
La Direttiva 2015/2302 ha introdotto l'obbligo di utilizzare un modulo informativo standard (allegato al Codice), che garantisce una presentazione omogenea e comparabile delle informazioni in tutti gli Stati membri dell'UE. Il modulo standard ha tre versioni (Parti I, II, III dell'Allegato A) per tre situazioni diverse: contratti normali, contratti telefonici e combinazioni click-through. L'uso del modulo standard non esaurisce l'obbligo informativo: le informazioni aggiuntive del comma 1 devono comunque essere fornite.
L'informazione sui costi aggiuntivi
Un elemento di particolare rilievo pratico è quello dei costi aggiuntivi: il comma 1, lett. c richiede l'indicazione del «prezzo totale comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche». Se questi costi non sono calcolabili prima del contratto, deve essere indicata almeno la «tipologia» dei costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover sostenere. Il comma 3 dell'art. 35 sanziona l'inadempimento: se il professionista non ha indicato questi costi, il viaggiatore non è tenuto a pagarli.
Il diritto al recesso: informazione obbligatoria
Il comma 1, lett. g impone di informare il viaggiatore «sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard». Il diritto di recesso del viaggiatore è uno dei cardini del sistema di tutela: il viaggiatore può sempre recedere, ma deve pagare le penali. L'informazione precontrattuale sulle penali è quindi essenziale per la scelta consapevole del viaggiatore al momento dell'acquisto.
Casi pratici
Caso 1: Tour operator che non comunica i costi aggiuntivi
Tizio acquista un pacchetto vacanza a Sharm el-Sheikh che il tour operator pubblicizza come 'tutto compreso'. Solo al momento del pagamento finale Tizio scopre che sono previste spese amministrative e di gestione pratica di 50 euro a persona. Il tour operator non aveva indicato questi costi nel materiale precontrattuale. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, il viaggiatore non è tenuto al pagamento dei costi non precedentemente indicati: Tizio rifiuta legittimamente il pagamento aggiuntivo.
Caso 2: Informazioni mancanti sull'idoneità del viaggio per persone con mobilità ridotta
Caio, con difficoltà motorie, acquista un pacchetto in Costa Rica senza aver ricevuto informazioni sull'idoneità delle escursioni per persone a mobilità ridotta. All'arrivo, scopre che le principali escursioni previste dal programma non sono accessibili in sedia a rotelle. L'art. 34, comma 1, lett. a, n. 8 impone al professionista di informare sulla idoneità del viaggio per persone a mobilità ridotta e, su richiesta, di fornire informazioni precise. L'organizzatore è responsabile per il difetto di conformità derivante dalla mancata informazione.
Caso 3: Vendita telefonica di un pacchetto: uso del modulo standard Parte II
Sempronia acquista per telefono un pacchetto di crociera nel Mediterraneo. Ai sensi del comma 2, l'organizzatore deve fornire il modulo informativo standard di cui all'Allegato A, Parte II, prima della conclusione del contratto. L'operatore telefonico legge le informazioni standard durante la chiamata e poi invia via email (supporto durevole) una conferma con tutte le informazioni di cui al comma 1. Sempronia firma digitalmente la conferma, che costituisce il contratto.
Domande frequenti
Quali informazioni deve fornire il tour operator prima di concludere il contratto?
L'art. 34 elenca nove categorie di informazioni obbligatorie: caratteristiche dei servizi (destinazione, trasporti, alloggio, pasti, escursioni), identità del professionista, prezzo totale con tutte le tasse e i costi aggiuntivi, modalità di pagamento, numero minimo di partecipanti, condizioni di passaporto e visti, diritto di recesso con penali, assicurazioni e garanzie contro l'insolvenza.
Cos'è il modulo informativo standard?
È un documento standardizzato previsto dall'Allegato A al Codice del turismo (attuazione della Direttiva UE 2015/2302) che l'organizzatore deve consegnare al viaggiatore prima del contratto. Garantisce una presentazione uniforme e comparabile delle informazioni in tutti i Paesi UE. Ha tre versioni: Parte I (contratti ordinari), Parte II (contratti telefonici), Parte III (combinazioni click-through).
Se il tour operator non indica le spese di gestione pratica, il viaggiatore deve pagarle?
No. L'art. 35, comma 3 stabilisce che se l'organizzatore non ha rispettato l'obbligo di informazione sulle imposte, diritti o altri costi aggiuntivi prima del contratto, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.
Le informazioni precontrattuali devono essere in italiano?
L'art. 34 non specifica la lingua, ma richiede che le informazioni siano fornite 'in modo chiaro e preciso'. Il Codice del consumo e la normativa di recepimento della Direttiva UE implicano che le informazioni debbano essere comprensibili per il consumatore, quindi in italiano per i contratti conclusi in Italia con consumatori italiani.
Un viaggiatore può chiedere informazioni sull'idoneità del viaggio per esigenze speciali?
Sì. L'art. 34, comma 1, lett. a, n. 8 impone di informare se il viaggio sia idoneo a persone a mobilità ridotta e, su richiesta, di fornire informazioni precise sull'idoneità in relazione alle specifiche esigenze del viaggiatore. La richiesta deve essere avanzata prima del contratto per consentire al professionista di rispondere adeguatamente.
Vedi anche