In sintesi
- L'agriturismo è disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. 228/2001 e dalla legge 96/2006.
- Il turismo della natura comprende attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi per la fruizione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari storici (ippovie, antiche trazzere).
- Per gli aspetti non specificamente disciplinati da normative di settore, il turismo della natura segue il Titolo III del Codice del turismo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 79/2011 — Turismo della natura e faunistico
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. L’agriturismo è disciplinato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice. articolo precedente articolo successivo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il turismo della natura: una categoria ampia e in espansione
L'articolo 29 del Codice del turismo disciplina due filoni del turismo outdoor che hanno registrato una crescita significativa negli ultimi anni: l'agriturismo e il turismo della natura in senso più ampio. Si tratta di forme di turismo che valorizzano il patrimonio naturale, paesaggistico, faunistico e storico-culturale del territorio rurale e montano, distinguendosi dal turismo balneare o urbano per la centralità dell'ambiente naturale nell'esperienza del visitatore.
L'agriturismo: rinvio alla legge speciale
Il comma 1 rinvia per la disciplina dell'agriturismo all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo). La legge n. 96/2006 è la norma di riferimento per chi vuole aprire un agriturismo: definisce i requisiti soggettivi del gestore (deve essere un imprenditore agricolo), le attività ammesse (ospitalità, ristorazione, degustazione, fattoria didattica, ippoturismo, escursioni), il rapporto di connessione con l'attività agricola principale. Il Codice del turismo non ridisciplina l'agriturismo, ma lo riconosce come parte del sistema ricettivo extralberghiero (art. 12) e del turismo della natura.
Il turismo della natura: definizione e attività
Il comma 2 definisce il turismo della natura come l'insieme delle «attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese». La definizione è notevolmente ampia e tocca più dimensioni: quella dell'ospitalità (strutture ricettive in aree naturali), quella del turismo esperienziale (birdwatching, safari fotografici, pesca sportiva, escursionismo faunistico), quella didattica (fattorie didattiche, percorsi educativi per le scolaresche) e quella del recupero del patrimonio storico-viario (ippovie, trazzere siciliane, cammini storici).
Le ippovie e le antiche trazzere
Il riferimento alle ippovie e alle antiche trazzere è un elemento di specificità della norma italiana. Le trazzere sono le antiche vie di comunicazione della Sicilia, percorsi tratturali usati storicamente per la transumanza, molti dei quali sono stati progressivamente abbandonati e solo parzialmente recuperati a fini turistici. Le ippovie sono percorsi dedicati all'equiturismo, che valorizzano sentieri storici e paesaggi rurali attraverso l'esperienza a cavallo. Il Codice riconosce il recupero di questi itinerari come una forma di turismo della natura con valenza culturale e paesaggistica.
La clausola di rinvio al Titolo III
Per gli aspetti non specificamente disciplinati dalle normative di settore (legge sull'agriturismo, normative dei parchi naturali, normativa sulla pesca sportiva), il turismo della natura segue la disciplina del Titolo III del Codice del turismo sui contratti di pacchetto turistico. Questo significa che un operatore di turismo naturalistico che vende un pacchetto «week-end nel parco» (alloggio + guida naturalistica + escursioni) è soggetto agli obblighi informativi e alle tutele del consumatore previste dagli articoli 32-51 del Codice.
Casi pratici
Caso 1: Agriturismo con fattoria didattica e escursioni faunistiche
Alfa S.r.l., agriturismo in Toscana, propone pacchetti che combinano il pernottamento nell'agriturismo, una visita alla fattoria didattica per bambini, un'escursione guidata in bici nell'area naturalistica del parco regionale e una cena con prodotti locali. Il pacchetto rientra nel turismo della natura ai sensi dell'art. 29 e, essendo combinato (alloggio + servizi), è soggetto al Titolo III del Codice del turismo per gli aspetti contrattuali (informazione precontrattuale, responsabilità, recesso). L'attività agrituristica vera e propria segue la legge n. 96/2006.
Caso 2: Recupero di un'ippovia in Sardegna
Un Comune della Barbagia, con il supporto di un'associazione di allevatori, recupera un'antica via di transumanza e la trasforma in un'ippovia percorribile a cavallo, mulo o a piedi. Un operatore di equiturismo Beta S.r.l. organizza tour di tre giorni lungo il percorso, con pernottamento in strutture locali e guide equestri. L'attività rientra nel turismo della natura ai sensi dell'art. 29, comma 2 (itinerari di recupero delle ippovie). I pacchetti venduti da Beta S.r.l. sono soggetti al Titolo III del Codice del turismo.
Caso 3: Tour di birdwatching in un parco naturale
Sempronio, ornitologo professionista, organizza tour guidati di birdwatching nel Parco del Delta del Po, con alloggio in una locanda vicino al parco e uso di attrezzatura ottica fornita dal tour operator. La guida verifica che il parco non abbia normative specifiche che limitino le attività guidate. Per gli aspetti non coperti dal regolamento del parco, si applica il Titolo III del Codice del turismo: il tour di birdwatching che includa alloggio e guida è un pacchetto turistico con i relativi obblighi.
Domande frequenti
Cos'è il turismo della natura secondo il Codice del turismo?
È l'insieme delle attività di ospitalità, ricreazione, didattica e servizi finalizzate alla fruizione e valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari storici come ippovie e antiche trazzere. Comprende birdwatching, escursioni naturalistiche, equiturismo, fattorie didattiche e simili.
Un agriturismo deve rispettare anche le norme del Codice del turismo?
Sì, per gli aspetti non coperti dalla legge sull'agriturismo (L. 96/2006). In particolare, se l'agriturismo vende pacchetti che combinano alloggio e servizi aggiuntivi (escursioni, degustazioni guidate, visite didattiche), quei pacchetti sono soggetti al Titolo III del Codice del turismo sui contratti di pacchetto turistico.
Le antiche trazzere siciliane sono protette dal Codice del turismo?
Il Codice del turismo non protegge le trazzere in quanto tali, ma riconosce il turismo legato al «recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese» come forma di turismo della natura. La tutela delle trazzere come beni demaniali è disciplinata dal diritto regionale siciliano, mentre il turismo che le valorizza rientra nell'art. 29 del Codice.
Un operatore di safari fotografico in un parco nazionale deve avere autorizzazioni specifiche?
Sì. Oltre alla disciplina del Titolo III del Codice del turismo per i contratti di pacchetto, l'operatore deve rispettare il regolamento di fruizione del parco nazionale, che può prevedere limitazioni alle attività guidate, obbligo di guide abilitate e numero massimo di partecipanti. Le normative dei parchi nazionali prevalgono sulle norme generali del Codice del turismo.
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