Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 D.Lgs. 79/2011 — art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284 ) (Pubblicità dei prezzi
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione