Testo dell'articoloVigente
Art. 7 D.Lgs. 79/2011 – Percorsi formativi
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La formazione professionale come leva di sviluppo del turismo
L'articolo 7 del Codice del turismo attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro delegato) la facoltà di stipulare accordi e convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e ordini professionali per realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore turistico. La norma si inserisce nel quadro delle politiche occupazionali rivolte ai giovani laureati e diplomati, riconoscendo il turismo come settore ad alta intensità di lavoro qualificato e come sbocco professionale significativo per le giovani generazioni.
La struttura procedimentale dell'accordo
L'articolo delinea un procedimento complesso per la stipula degli accordi: è richiesto il concerto dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, nonché l'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano. Questa molteplicità di soggetti coinvolti riflette la natura trasversale della materia: la formazione professionale interseca le competenze del Ministero dell'istruzione, quelle del lavoro (tirocini, apprendistato), la competenza regionale sulla formazione professionale e le specificità delle Province autonome.
Le tipologie di accordo previste
La norma consente accordi con tre categorie di soggetti: istituti di istruzione (anche universitaria), enti di formazione (centri di formazione professionale, fondazioni ITS, scuole di management) e ordini professionali. L'inclusione degli ordini professionali è significativa: suggerisce che i percorsi formativi possano integrarsi con iter di qualificazione e abilitazione professionale (si pensi alle guide turistiche abilitate da alcuni ordini regionali, o ai percorsi di specializzazione per operatori di agenzie di viaggio). La dizione «corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori» lascia un ampio margine di flessibilità sui contenuti.
Il vincolo delle risorse disponibili
L'autorizzazione è subordinata alla disponibilità di risorse «a legislazione vigente», formula che esclude la creazione di nuovi capitoli di spesa. Si tratta di una clausola di invarianza finanziaria che, nella pratica, ha ridotto l'efficacia operativa della norma: senza risorse dedicate, l'attivazione dei percorsi dipende dalla capacità di reperire fondi nelle dotazioni esistenti o da cofinanziamenti regionali ed europei (fondi strutturali per la formazione, PON, FSE).
Contesto e politiche di settore
Il settore turistico italiano è caratterizzato da un significativo fabbisogno di figure professionali qualificate (manager di destinazione, esperti di marketing digitale applicato al turismo, food and beverage manager, event planner), a fronte di una formazione universitaria e professionale che fatica a coprire adeguatamente le specificità del comparto. I percorsi formativi di cui all'art. 7 potrebbero colmare questo gap, ma richiedono coordinamento tra offerta formativa e domanda del mercato, che le singole amministrazioni faticano a garantire senza strutture dedicate.
Casi pratici
Caso 1: Accordo tra Ministero del turismo e istituto alberghiero
Il Ministro delegato al turismo stipula una convenzione con la Federazione degli Istituti professionali alberghieri italiani per la realizzazione di tirocini retribuiti di sei mesi per diplomati degli istituti professionali presso strutture ricettive a quattro e cinque stelle. L'accordo, sottoscritto previo concerto dei Ministeri dell'istruzione e del lavoro e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è finanziato con fondi PON istruzione cofinanziati dal FSE. Tizio, diplomato all'istituto alberghiero di Napoli, accede al tirocinio e viene poi assunto dalla struttura ricettiva partner.
Caso 2: Università che attiva un corso post-laurea in destination management
L'Università di Bologna stipula una convenzione con il Ministero del turismo per l'attivazione di un master di secondo livello in destination management e marketing turistico digitale, rivolto a laureati in discipline economiche o umanistiche. Il master, co-finanziato da una fondazione bancaria e da operatori dell'industria alberghiera, rilascia un titolo riconosciuto. Caio, laureato in economia, vi accede e trova occupazione come destination manager in un consorzio turistico romagnolo.
Caso 3: Ente di formazione regionale che richiede l'accreditamento
Un centro di formazione professionale della Sicilia chiede al Ministero del turismo di essere incluso tra i soggetti con cui stipulare convenzioni ex art. 7, per erogare corsi di qualificazione per guide dei siti UNESCO siciliani. Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti e l'intesa regionale, sottoscrive l'accordo. I corsisti, al termine del percorso, conseguono una qualifica professionale regionale e possono esercitare come guide nei siti patrocinati dall'accordo.
Domande frequenti
Quali soggetti possono stipulare accordi formativi con il Ministero del turismo ai sensi dell'art. 7?
Possono farlo istituti di istruzione (anche universitari), enti di formazione e ordini professionali. La norma è ampia: comprende istituti tecnici e professionali, università, scuole di management, fondazioni ITS, centri regionali di formazione professionale, ordini che gestiscono percorsi di qualificazione professionale nel turismo.
I percorsi formativi di cui all'art. 7 sono a carico dello Stato?
Non necessariamente. La norma autorizza la stipula degli accordi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In pratica, il finanziamento dipende da risorse già stanziate (fondi UE per la formazione, fondi PON, contributi regionali) o da cofinanziamenti privati.
Perché è necessaria l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni?
Perché la formazione professionale è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.) e il turismo è di competenza regionale residuale. L'intesa garantisce che i percorsi formativi siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro locale e con le politiche regionali di sviluppo turistico.
A chi si rivolgono i percorsi formativi previsti dall'art. 7?
Ai giovani laureati o diplomati interessati a inserirsi nel mercato del lavoro del settore turistico. La norma punta specificamente su chi ha già completato un percorso scolastico o universitario e cerca una specializzazione professionale orientata al turismo.