Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 79/2011 – Ambito di applicazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

In sintesi

  • Il Codice del turismo (D.Lgs. 79/2011) riordina e coordina le norme statali in materia di turismo nei limiti della competenza legislativa dello Stato.
  • Il suo scopo principale è garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative statali nel settore.
  • Le disposizioni si applicano nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
  • Il Codice rispetta le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, in coerenza con il riparto costituzionale delle competenze (art. 117 Cost.).
  • Il provvedimento persegue il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione statale preesistente.
Indice dei contenuti

Funzione e contesto del Codice del turismo

L'articolo 1 enuncia l'ambito di applicazione del D.Lgs. 79/2011, comunemente noto come Codice del turismo. Esso costituisce la norma d'apertura del provvedimento e svolge una duplice funzione: da un lato delimita l'oggetto e il perimetro della disciplina statale; dall'altro fissa immediatamente un principio di rispetto delle competenze regionali e locali, consapevole della peculiare struttura costituzionale della materia turistica.

Il riparto di competenze in materia turistica

La collocazione del turismo nel quadro costituzionale è complessa. La riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha trasferito la materia turismo nella competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), sottraendola all'elenco delle materie di competenza concorrente. Ne consegue che la potestà legislativa dello Stato in questo campo è ammessa solo in quanto ricondotta a titoli competenziali autonomi: ordinamento civile, tutela della concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni, tutela del consumatore e altri titoli esclusivi o concorrenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 117. Il Codice, nato proprio in questo contesto, si autolimita espressamente dichiarando di recare norme «nei limiti consentiti dalla competenza statale».

La sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012

L'affermazione contenuta nell'art. 1 circa i «limiti consentiti dalla competenza statale» non era di stile: la Corte costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del Codice ritenute invasive della competenza regionale in materia di strutture ricettive, classificazione, professioni turistiche e agenzie di viaggio. Quella pronuncia ha ridimensionato significativamente la portata normativa del Codice, lasciando in vita le norme riconducibili a titoli competenziali statali autonomi (ordinamento civile, tutela del consumatore per i pacchetti turistici, ecc.). Il testo attualmente vigente è quindi il residuo di tale selezione.

Obiettivo di esercizio unitario delle funzioni

Il riferimento all'«esercizio unitario delle funzioni amministrative» evoca il principio di sussidiarietà in senso ascendente (art. 118 Cost.): le funzioni amministrative possono essere attribuite a livelli di governo superiori quando esigenze di uniformità o coordinamento lo richiedono. Nel settore turistico, tale esigenza si manifesta in modo particolare per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, la definizione di standard minimi di classificazione, la tutela dei turisti nell'ambito di contratti di pacchetto a carattere transnazionale.

Struttura del Codice

Il D.Lgs. 79/2011 si articola in vari titoli che coprono i principali ambiti della materia: i principi generali (Titolo I), le strutture ricettive e le agenzie di viaggio (Titolo II), i contratti del turismo organizzato e i pacchetti turistici (Titolo III), le professioni turistiche (Titolo IV). La lettura dell'art. 1 consente di comprendere perché il Codice conviva, senza abrogarle in toto, con le discipline regionali: esso non pretende di esaurire la regolazione del settore, ma di fissare la cornice statale entro cui le Regioni esercitano la propria competenza.

Domande frequenti

Il Codice del turismo è applicabile su tutto il territorio nazionale?

Il Codice si applica in tutto il territorio nazionale, ma solo nelle materie di competenza statale. Per gli ambiti di competenza regionale residuale (strutture ricettive, classificazione, agenzie di viaggio), ciascuna Regione mantiene la propria legislazione. La Corte costituzionale ha chiarito con la sentenza n. 80 del 2012 il perimetro effettivo della disciplina statale.

Cosa si intende per 'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo'?

Si intende la possibilità di accentrare a livello statale le funzioni amministrative che, per la loro portata nazionale o internazionale, non possono essere efficacemente esercitate dalle singole Regioni. Esempi tipici: la promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero, la definizione di standard minimi di classificazione delle strutture ricettive, la tutela dei consumatori nei pacchetti turistici.

Il Codice del turismo abroga le leggi regionali preesistenti?

No. L'art. 1 afferma espressamente che il Codice opera «nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali». Le leggi regionali in materia turistica restano vigenti e applicabili nei rispettivi ambiti di competenza. Il Codice si affianca alla normativa regionale, senza sostituirla, per le materie riconducibili ai titoli competenziali statali.

Quali sono i principali titoli competenziali statali che legittimano il Codice del turismo?

I principali sono: la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), l'ordinamento civile (lett. l), la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lett. m), la tutela del consumatore nelle sue componenti riconducibili all'ordinamento civile. Le norme sui pacchetti turistici e i contratti di viaggio rientrano prevalentemente nell'ordinamento civile.

Il Codice del turismo è compatibile con la normativa dell'Unione europea?

L'art. 1 prevede esplicitamente il rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea. Le disposizioni più rilevanti a livello UE in materia turistica riguardano i pacchetti turistici (Direttiva 2015/2302, recepita nel Titolo III del Codice) e la libera prestazione di servizi (Direttiva Servizi 2006/123/CE). In caso di contrasto, prevale il diritto dell'Unione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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