Testo dell'articoloVigente
Art. 21 DPR 448/1988 — Permanenza in casa
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall’articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’ articolo 657 del codice di procedura penale.
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
L'articolo 21 del DPR 448/1988 disciplina la permanenza in casa come misura cautelare intermedia nel sistema minorile. Il giudice impone al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, potendo aggiungere limiti alla facolta di comunicare con persone esterne. E prevista la possibilita di allontanamenti autorizzati per studio o lavoro. I genitori o i conviventi vigilano sul comportamento del minore e devono consentire gli interventi dei servizi sociali. Il periodo di permanenza in casa e equiparato alla custodia cautelare ai fini del computo dei termini massimi e viene computato nella pena da eseguire. La violazione grave e reiterata puo condurre al collocamento in comunita.Indice dei contenuti
Natura e collocazione sistematica della permanenza in casa
La permanenza in casa costituisce la seconda misura cautelare nel catalogo graduato del DPR 448/1988, collocata tra le prescrizioni (articolo 20) e il collocamento in comunità (articolo 22). Si tratta di una misura di intensità restrittiva intermedia, che limita la libertà di movimento del minorenne confinandolo in un luogo di privata dimora ma senza il distacco dall'ambiente familiare che caratterizza le misure residenziali. La ratio della permanenza in casa è duplice: da un lato garantisce la disponibilità del minore per gli atti processuali; dall'altro mantiene il contatto familiare, considerato un elemento imprescindibile per la funzione educativa del procedimento. Il legislatore ha privilegiato deliberatamente la soluzione familiare rispetto al collocamento in strutture pubbliche, nella convinzione che l'ambiente familiare — quando idoneo — costituisca il contesto migliore per un percorso di responsabilizzazione del minore.
Il contenuto del provvedimento: l'obbligo di dimora e i divieti di comunicazione
Il comma 1 prevede che il provvedimento imponga al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. L'espressione «abitazione familiare» include non solo la residenza anagrafica ma qualsiasi luogo in cui il minore dimori stabilmente con la propria famiglia o con persone che si occupano della sua cura. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Questi limiti comunicativi, distinti dall'obbligo di dimora, rispondono a specifiche esigenze cautelari — come evitare contatti con coimputati o con vittime del reato — e devono essere motivati e proporzionati alla situazione concreta. Essi hanno carattere accessorio rispetto all'obbligo di dimora e non costituiscono di per sé una misura autonoma.
Le deroghe per motivi di studio e lavoro
Il comma 2 riconosce al giudice la facoltà di consentire al minorenne, con separato provvedimento, di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Questa previsione rispecchia lo stesso principio che anima le prescrizioni ex articolo 20: anche durante la misura cautelare piu restrittiva che non comporta allontanamento dall'ambiente familiare, il percorso educativo del minore non deve essere sacrificato sull'altare delle esigenze cautelari. Il giudice può quindi modulare la misura in modo flessibile, bilanciando la necessità di limitare la libertà di movimento con quella di preservare la continuità scolastica o lavorativa. La concessione degli allontanamenti non è automatica ma richiede una valutazione specifica; il giudice può subordinarla a condizioni o limiti temporali.
Gli obblighi di vigilanza a carico dei conviventi
Il comma 3 attribuisce ai genitori o alle persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne una funzione di vigilanza sul suo comportamento. Essi hanno due obblighi specifici: consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall'articolo 6 (servizi minorili e servizi degli enti locali) e consentire gli ulteriori controlli disposti dal giudice. Questa norma configura i conviventi come soggetti corresponsabili dell'esecuzione della misura cautelare: non sono semplici ospiti passivi del minore ma partecipanti attivi nel garantire il rispetto delle prescrizioni. La loro collaborazione è essenziale per l'efficace funzionamento della misura: senza il sostegno e la vigilanza familiare, la permanenza in casa rischia di essere una misura vuota di contenuto.
Computo ai fini della durata massima e della pena da scontare
Il comma 4 ha rilevante portata pratica: il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. In questo modo la norma evita che la permanenza in casa si protragga a tempo indeterminato al di là dei termini massimi previsti per la custodia cautelare dall'articolo 303 c.p.p. (ridotti di un terzo per i minorenni dai sedici ai diciotto anni e della metà per quelli sotto i sedici anni, ai sensi dell'articolo 23 DPR 448/1988). Il periodo di permanenza in casa viene inoltre computato nella pena da eseguire a norma dell'articolo 657 c.p.p., il che costituisce un'applicazione del principio generale dell'imputazione della custodia cautelare alla pena definitiva.
Violazione degli obblighi e aggravamento cautelare
Il comma 5 prevede la misura successiva nella scala cautelare: nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti o di allontanamento ingiustificato dall'abitazione, il giudice può disporre il collocamento in comunità ex articolo 22. La progressione da permanenza in casa a collocamento in comunità segue la stessa logica che presiede il passaggio dalle prescrizioni alla permanenza in casa: la risposta all'inadempimento non è la custodia cautelare immediata, ma una misura intermedia di intensità progressivamente maggiore. Il giudice deve però valutare se le violazioni siano effettivamente gravi e ripetute: una singola violazione non grave non è sufficiente a giustificare l'aggravamento. L'aggravamento deve essere sempre motivato e proporzionato.
Casi pratici
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Domande frequenti