Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12-ter DPR 448/1988 – Informazioni all’esercente la responsabilità genitoriale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all’esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell’articolo 12 dall’autorità giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell’articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all’esercente la responsabilità genitoriale. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 12-ter del DPR 448/1988 assicura che le informazioni fornite al minorenne ai sensi dell'articolo 12-bis siano trasmesse «al più presto» anche agli esercenti la responsabilità genitoriale o alla persona idonea ammessa o designata secondo le regole dell'articolo 12. Il secondo comma prevede un meccanismo di ripristino: quando vengono meno le circostanze che avevano impedito la partecipazione dei genitori ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni ancora rilevanti per il procedimento sono trasmesse agli esercenti la responsabilità genitoriale. Questa norma garantisce che i genitori non restino all'oscuro della posizione processuale del figlio, salvo nei casi in cui la loro esclusione sia necessaria per la tutela del minore o del procedimento.Indice dei contenuti
Il collegamento con l'articolo 12-bis e la ratio della norma
L'articolo 12-ter forma un dittico con l'articolo 12-bis: mentre quest'ultimo riguarda le informazioni da fornire direttamente al minore, il 12-ter assicura che le stesse informazioni raggiungano anche gli adulti responsabili della sua tutela. La logica sottostante è semplice ma fondamentale: il minorenne, per la sua età e la sua limitata esperienza, non può essere il solo destinatario delle informazioni processuali. I genitori o le persone che ne esercitano la responsabilità genitoriale devono essere messi in condizione di conoscere la situazione del figlio per poter esercitare il proprio ruolo di supporto e, se necessario, per poter impugnare i provvedimenti ai sensi dell'articolo 34.
Il comma 1: la comunicazione «al più presto»
La formula «al più presto» indica un obbligo di tempestività, non un termine fisso. A differenza dell'articolo 9-bis che usa «senza indebito ritardo» - formula mutuata direttamente dalla direttiva europea - il 12-ter usa una locuzione più elastica, che comunque esclude dilazioni ingiustificate. In pratica, la comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale dovrebbe avvenire contestualmente o immediatamente dopo quella al minore, salvo che lo specifico contenuto delle informazioni richieda un momento diverso. La norma precisa che destinatari sono gli esercenti la responsabilità genitoriale «ovvero la persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12»: il riferimento è quindi sia ai genitori (ipotesi ordinaria) sia al sostituto nominato nelle ipotesi eccezionali dell'articolo 12, comma 1-bis.
Il comma 2: il ripristino dell'informazione ai genitori
Il comma 2 affronta un profilo dinamico e delicato: quid iuris quando le circostanze che avevano giustificato l'esclusione dei genitori ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, vengono meno? La risposta è che le informazioni «ancora rilevanti ai fini del procedimento» vengono trasmesse agli esercenti la responsabilità genitoriale. «Ancora rilevanti» è un criterio selettivo: non si trasmettono tutte le informazioni precedentemente fornite al minore, ma solo quelle che mantengono attualità per il proseguimento del procedimento. Informazioni su atti già compiuti e non più ripetibili, per esempio, possono non essere «ancora rilevanti». Questa scelta legislativa evita una duplicazione formale e permette un raccordo pratico con la fase processuale in cui ci si trova.
Il raccordo con la notifica e le comunicazioni del procedimento
L'articolo 12-ter deve essere letto in combinato con l'articolo 7, che prescrive la notifica dell'informazione di garanzia e del decreto di fissazione di udienza agli esercenti la potestà dei genitori, a pena di nullità. La differenza è sostanziale: l'articolo 7 riguarda atti formali del procedimento (informazione di garanzia, decreto di udienza) e la violazione produce una nullità sanzionata; l'articolo 12-ter riguarda un catalogo più ampio di informazioni sui diritti del minore, con una conseguenza processuale che, pur rilevante, è meno netta nella qualificazione giuridica della violazione. I due articoli formano comunque un sistema organico di tutela informativa degli adulti di riferimento del minore.
Il ruolo del difensore nella catena informativa
Il difensore specializzato in diritto minorile - nominato ai sensi dell'articolo 11 - svolge un ruolo cruciale nel garantire l'effettività degli obblighi informativi previsti dagli articoli 12-bis e 12-ter. Egli deve verificare che le informazioni siano state fornite al minore in modo comprensibile e che gli esercenti la responsabilità genitoriale (o la persona idonea sostitutiva) le abbiano effettivamente ricevute. In caso di lacune, il difensore è legittimato a eccepire la violazione e a chiedere la restituzione degli atti o la ripetizione dell'atto compiuto in modo viziato.
Profili pratici nella fase cautelare
Nella fase in cui il minore è privato della libertà personale, la comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale si intreccia con le disposizioni dell'articolo 18, che impone alla polizia giudiziaria di dare «immediata notizia» dell'arresto o del fermo all'esercente la responsabilità genitoriale. La tempistica tra le due comunicazioni (articolo 18 e articolo 12-ter) deve essere coordinata nella pratica: la comunicazione dell'arresto (immediata) precede logicamente la trasmissione delle informazioni sui diritti (al più presto). I servizi minorili spesso fungono da tramite in questa fase, assicurando sia il contatto con la famiglia sia l'informazione sui diritti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I genitori del minore hanno diritto a ricevere le stesse informazioni fornite al figlio?
Sì. L'articolo 12-ter impone che le informazioni previste dall'articolo 12-bis siano trasmesse «al più presto» anche agli esercenti la responsabilità genitoriale o alla persona idonea sostitutiva.
Se i genitori erano stati esclusi dal procedimento per motivi di sicurezza, quando vengono informati?
Il comma 2 prevede che, venute meno le circostanze che avevano giustificato l'esclusione, le informazioni ancora rilevanti vengano loro trasmesse.
Chi trasmette le informazioni ai genitori in pratica?
Di regola l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria, eventualmente con il supporto dei servizi minorili. In alcuni casi il difensore assume questo ruolo di raccordo informativo.
Cosa distingue l'articolo 12-ter dall'articolo 7 del DPR 448/1988?
L'articolo 7 impone la notifica di atti formali specifici (informazione di garanzia, decreto di udienza) a pena di nullità. L'articolo 12-ter riguarda la trasmissione del catalogo più ampio di diritti informativi previsto dall'articolo 12-bis, con conseguenze processuali che dipendono dall'entità della violazione.