Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 146 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica della direttiva 2013/36/UE

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15. Emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *13 ) .

16. Emissione di token collegati ad attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

17. Servizi per le cripto-attività come definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.

In sintesi

  • L'articolo 146 MiCA modifica l'allegato I della CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) inserendo tre nuove attività bancarie: emissione di moneta elettronica compresi gli EMT, emissione di ART, e prestazione di servizi per le cripto-attività (CASP).
  • L'inserimento nell'allegato I CRD consente agli enti creditizi di svolgere queste attività in regime di passaporto europeo, senza dover richiedere un'autorizzazione separata come CASP o emittente ai sensi del MiCA.
  • La modifica coordina il quadro regolatorio bancario con il MiCA, evitando duplicazioni autorizzative per le banche che vogliano operare nel mercato delle cripto-attività.
  • L'articolo è una disposizione di coordinamento normativo che completa il regime transitorio e i raccordi con la legislazione finanziaria europea previsti dal Titolo IX MiCA.
Indice dei contenuti

La funzione dell'articolo 146: coordinamento tra MiCA e CRD

L'articolo 146 del Regolamento MiCA è una disposizione di coordinamento normativo che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) - la direttiva sui requisiti di accesso all'attività bancaria e vigilanza prudenziale degli enti creditizi - aggiornando l'elenco delle attività che gli enti creditizi possono svolgere in regime di passaporto europeo.

Prima dell'entrata in vigore del MiCA, la CRD IV non menzionava esplicitamente le cripto-attività nel proprio allegato I, che elenca le attività ammesse al regime di mutuo riconoscimento (passaporto). Le banche che volessero emettere token o prestare servizi su cripto-attività operavano in una zona grigia regolamentare, dovendo valutare caso per caso se le attività rientrassero nelle categorie esistenti (raccolta di depositi, concessione di crediti, servizi di pagamento) o se richiedessero autorizzazioni supplementari.

L'articolo 146 risolve questa incertezza in modo netto: tre nuove voci sono inserite nell'allegato I della CRD IV, ciascuna con un preciso riferimento alle definizioni del MiCA.

Le tre nuove attività nell'allegato I CRD IV

Punto 15 (modificato) - Emissione di moneta elettronica compresi gli EMT: il punto 15 dell'allegato I CRD IV, che già menzionava l'emissione di moneta elettronica, è sostituito da una formulazione ampliata che include esplicitamente i token di moneta elettronica (EMT) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del MiCA. Questo collegamento normativo è fondamentale: un ente creditizio autorizzato ai sensi della CRD IV che emetta un EMT lo fa nell'ambito della propria autorizzazione bancaria, senza dover richiedere anche la separata autorizzazione come emittente di EMT ai sensi del Titolo IV MiCA. Il passaporto bancario copre anche questa nuova attività.

Punto 16 (nuovo) - Emissione di token collegati ad attività: il nuovo punto 16 inserisce nell'allegato I la emissione di ART quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del MiCA. Gli enti creditizi sono tra i pochi soggetti che possono emettere ART senza necessità di costituire una persona giuridica separata e richiedere l'autorizzazione specifica del Titolo III MiCA: ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lett. b, del MiCA, gli enti creditizi già autorizzati possono notificare l'intenzione di emettere ART all'autorità competente seguendo un regime semplificato. L'inserimento nel passaporto CRD rende questa facoltà esercitabile cross-border nell'intera Unione.

Punto 17 (nuovo) - Servizi per le cripto-attività: il nuovo punto 17 include la prestazione di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del MiCA. Gli enti creditizi che ottengono l'autorizzazione CASP ai sensi dell'articolo 60 MiCA (regime semplificato per le banche) possono esercitare i servizi CASP (custodia, exchange, gestione piattaforma, consulenza, gestione portafoglio cripto) in tutta l'Unione in forza del passaporto bancario aggiornato, senza dover passaporto separatamente il titolo MiCA.

Il passaporto europeo per le attività cripto delle banche

Il regime di passaporto europeo - disciplinato dagli articoli 17 e seguenti della CRD IV - consente a un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro di svolgere le attività elencate nell'allegato I in tutti gli altri Stati membri, sia stabilendo succursali sia in libera prestazione di servizi, senza necessità di ulteriore autorizzazione locale. Con la modifica introdotta dall'articolo 146 MiCA, questo meccanismo è ora esteso alle attività cripto.

In pratica, una banca italiana autorizzata dalla Banca d'Italia che voglia offrire servizi di custodia di cripto-attività in Germania potrà farlo notificando alla Banca d'Italia l'intenzione di operare in Germania in libera prestazione di servizi o tramite succursale, senza dover richiedere un'autorizzazione separata alla BaFin come CASP. Il passaporto del punto 17 copre l'attività.

Coordinamento con il regime MiCA per gli enti creditizi

L'articolo 146 non esonera gli enti creditizi dagli obblighi sostanziali del MiCA: le banche che emettono EMT, ART o prestano servizi CASP devono rispettare tutte le disposizioni materiali del regolamento (white paper, obblighi prudenziali, regole di condotta, obblighi informativi). Ciò che il coordinamento con la CRD garantisce è la semplificazione autorizzativa - un solo titolo abilitativo, quello bancario, copre anche le attività cripto - e il passaporto unico europeo.

L'articolo 60 MiCA (non incluso nel presente testo) disciplina in dettaglio il regime specifico di autorizzazione dei CASP che siano enti creditizi: non devono passare per la procedura ordinaria di autorizzazione CASP dell'articolo 59 MiCA, ma seguono un iter semplificato basato sulla notifica e sulla verifica dei requisiti specifici per i singoli servizi cripto che intendono prestare. La modifica dell'allegato I CRD da parte dell'articolo 146 è il presupposto normativo che consente questo regime semplificato di operare nel contesto del passaporto europeo.

Implicazioni strategiche per il settore bancario

La modifica introdotta dall'articolo 146 ha implicazioni strategiche rilevanti per il posizionamento competitivo degli enti creditizi nel mercato cripto. Le banche che scelgono di entrare nel mercato delle cripto-attività beneficiano di vantaggi regolatori significativi rispetto ai CASP non bancari: (i) autorizzazione semplificata; (ii) passaporto europeo immediato; (iii) minori costi di compliance derivanti dall'integrazione dei requisiti MiCA nell'infrastruttura di conformità già esistente per la CRD. Questo crea un contesto in cui le banche tradizionali hanno incentivi strutturali ad espandersi nel settore cripto, con possibili effetti sulla concorrenza con i CASP indipendenti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le banche che emettono EMT tramite il passaporto CRD devono comunque rispettare tutti gli obblighi del Titolo IV MiCA?

Sì. L'articolo 146 semplifica il profilo autorizzativo (una sola autorizzazione bancaria copre anche l'attività EMT), ma non riduce gli obblighi materiali. Le banche emittenti di EMT devono rispettare: il regime del White Paper (art. 51 MiCA), gli obblighi di riserva (artt. 54-55 MiCA), il diritto al rimborso al valore nominale, le regole di governance e i requisiti patrimoniali specifici del Titolo IV. L'unica semplificazione è il regime autorizzativo e il passaporto.

Un ente creditizio che vuole prestare servizi CASP deve comunque ottenere un'autorizzazione specifica?

Sì, ma tramite un regime semplificato. L'articolo 60 MiCA prevede una procedura di autorizzazione specifica per gli enti creditizi, distinta dalla procedura ordinaria dell'articolo 59 MiCA per i CASP non bancari. L'ente creditizio notifica all'autorità competente i servizi CASP che intende prestare, e l'autorità verifica il rispetto dei requisiti organizzativi e di condotta previsti dal Titolo V MiCA. Una volta ottenuta questa autorizzazione, il passaporto CRD (punto 17 modificato) permette di operare cross-border.

Il punto 17 dell'allegato I CRD copre tutti i servizi CASP o solo alcuni?

Il testo del punto 17 richiama genericamente i 'servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del MiCA', che include tutti i servizi tipizzati: custodia, gestione di piattaforme, scambio contro valuta, scambio tra cripto, esecuzione di ordini, collocamento, gestione di portafoglio, consulenza. Il passaporto bancario copre quindi tutti questi servizi, ma l'ente creditizio deve indicare nell'autorizzazione CASP semplificata quali specifici servizi intende prestare.

Cosa cambia per un ente creditizio già attivo nel mercato cripto prima del MiCA?

Gli enti creditizi che prestavano già servizi cripto prima dell'entrata in vigore del MiCA beneficiano delle disposizioni transitorie del Titolo IX MiCA. Per i servizi CASP, il periodo transitorio permette di continuare a operare per un periodo determinato (fino al 30 dicembre 2025 o date successive per alcune giurisdizioni) mentre si completa il processo di autorizzazione semplificata. L'aggiornamento del passaporto CRD avviene automaticamente una volta ottenuta l'autorizzazione CASP ex art. 60 MiCA.

La modifica dell'allegato I CRD impatta anche le banche dei paesi SEE non UE (es. Norvegia, Islanda)?

Sì. La CRD IV è applicabile nello Spazio Economico Europeo tramite accordo SEE. Le modifiche introdotte dal MiCA all'allegato I CRD si applicano anche agli enti creditizi stabiliti in Norvegia, Islanda e Liechtenstein, una volta che le modifiche siano incorporate nell'accordo SEE tramite la procedura di aggiornamento dell'allegato SEE. Il meccanismo di passaporto per le attività cripto opererà poi anche tra questi paesi e gli Stati membri UE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.