Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 D.Lgs. 201/2022 – Tariffe

Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri: a) tasso di inflazione programmata; b) incremento per i nuovi investimenti effettuati; c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato; d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le tariffe sono fissate dagli enti affidanti in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, perseguendo recuperi di efficienza.
  • Il calcolo della tariffa deve rispettare quattro criteri: correlazione con i costi efficienti, equilibrio tra finanziamenti e capitale investito, valutazione dei costi di gestione, adeguatezza della remunerazione del capitale.
  • Gli enti possono prevedere tariffe agevolate per utenti in condizione di disagio economico, sociale o con disabilità, con compensazione a favore del gestore.
  • Il metodo ordinario di aggiornamento tariffario è il price cap (tetto massimo di variazione), basato su inflazione programmata, nuovi investimenti, obiettivi di efficienza e qualità.
  • Sono ammessi metodi alternativi al price cap quando, sulla base di motivazione adeguata, risultino più funzionali al miglioramento della qualità e dell'efficienza.
Indice dei contenuti

La tariffa come strumento di equilibrio tra interessi contrapposti

L'articolo 26 del D.Lgs. 201/2022 disciplina uno degli aspetti più sensibili dei servizi pubblici locali: la determinazione delle tariffe. La tariffa non è un prezzo di mercato liberamente negoziato, ma uno strumento di regolazione che deve conciliare obiettivi tra loro potenzialmente in tensione: garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore (senza il quale il servizio non può essere erogato), orientare verso l'efficienza (evitando che il gestore recuperi costi eccessivi scaricandoli sull'utenza), tutelare le fasce deboli (tramite tariffe agevolate), e promuovere la qualità e gli investimenti infrastrutturali.

Il comma 1 enuncia il principio generale: gli enti affidanti fissano le tariffe in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario e conseguire recuperi di efficienza, in armonia con gli obiettivi sociali, ambientali e di uso efficiente delle risorse. La competenza è degli enti affidanti, salvo le materie attribuite alle autorità di regolazione (ARERA per i servizi a rete): in quei settori, la tariffa è determinata dall'autorità indipendente secondo metodologie regolamentari specifiche.

I criteri per il calcolo della tariffa

Il comma 2 elenca quattro criteri da rispettare nella determinazione della tariffa. Il primo (lettera a) è la correlazione tra costi efficienti e ricavi, finalizzata all'equilibrio economico: la tariffa deve coprire i costi di gestione calcolati su base efficiente, cioè con riferimento a un operatore medio ben gestito, e non i costi effettivamente sostenuti dal gestore specifico (che potrebbero includere inefficienze). Il secondo (lettera b) è l'equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito: la tariffa non deve né sottocapitalizzare la gestione né consentire una raccolta di risorse sproporzionata rispetto agli investimenti. Il terzo (lettera c) è la valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione, tenendo conto degli investimenti e della qualità. Il quarto (lettera d) è l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le condizioni prevalenti di mercato: il gestore ha diritto a una remunerazione del capitale che non sia né eccessiva né insufficiente a giustificare gli investimenti necessari.

Le tariffe agevolate per le categorie svantaggiate

Il comma 3 introduce uno strumento di coesione sociale: gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale, o per le persone con disabilità. La previsione è facoltativa («possono prevedere»), non obbligatoria. Quando viene attivata, la norma richiede che sia prevista una compensazione a favore del gestore, che non può essere costretto ad erogare il servizio a prezzi inferiori ai costi senza un rimborso della differenza. Questa previsione si coordina con la disciplina degli aiuti di Stato e con la logica del sistema Altmark: le compensazioni per obblighi di servizio pubblico sono legittime se calcolate secondo criteri trasparenti e non eccedono i costi netti sostenuti.

Il metodo del price cap per l'aggiornamento tariffario

Il comma 4 introduce il metodo del price cap come strumento ordinario di aggiornamento delle tariffe. Il price cap è un tetto massimo alla variazione di prezzo, calcolato sulla base di quattro parametri: il tasso di inflazione programmata, un incremento per i nuovi investimenti effettuati, l'obiettivo di recupero di efficienza prefissato e gli obiettivi di qualità. Il meccanismo è strutturalmente pro-efficienza: il gestore che riesce a contenere i costi al di sotto del tasso di efficienza prefissato genera un margine positivo, mentre se i costi crescono più rapidamente subisce una riduzione del margine. In questo modo la tariffa trasmette un incentivo continuo all'efficienza gestionale.

La facoltà di adottare metodi alternativi al price cap

Il comma 5 introduce una valvola di flessibilità: gli enti affidanti possono adottare metodi diversi dal price cap quando, sulla base di adeguata motivazione, ciò risulti più funzionale al miglioramento della qualità e dell'efficienza. L'alternativa classica è il metodo del costo del servizio (cost-plus), che però è meno incentivante per l'efficienza. L'obbligo di motivazione adeguata serve a evitare che gli enti scelgano metodi alternativi per compiacere il gestore, anziché per ragioni oggettivamente legate alle caratteristiche del servizio.

Casi pratici

Caso 1: Comune che introduce tariffe agevolate per utenti in difficoltà economica

Il Comune di Alfa, nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, decide di introdurre una tariffa ridotta del 50% per i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro, in applicazione dell'articolo 26, comma 3. La riduzione tariffaria comporta una minore entrata per il gestore Alfa Bus S.r.l. di circa 200.000 euro annui. Il Comune prevede una compensazione economica a copertura del differenziale, finanziata con risorse proprie del bilancio comunale. Il meccanismo viene inserito in un apposito aggiornamento del contratto di servizio, con i criteri di calcolo della compensazione e i meccanismi per verificare l'assenza di sovracompensazioni.

Caso 2: Applicazione del price cap per l'aggiornamento della tariffa idrica

La tariffa idrica del Comune di Beta è soggetta a revisione annuale secondo il metodo del price cap previsto dall'articolo 26, comma 4. Per l'anno in corso, l'ente affidante calcola il tetto massimo di variazione considerando: inflazione programmata pari al 2%, incremento per nuovi investimenti pari all'1,5%, obiettivo di efficienza da recuperare pari allo 0,8% (riduttivo). Il risultato è un aumento massimo consentito del 2,7%. Il gestore propone un aumento del 3,2%, che supera il tetto: l'ente lo respinge e fissa la nuova tariffa al limite del price cap, con obbligo per il gestore di assorbire la differenza tramite miglioramenti di efficienza.

Caso 3: Tariffa non equilibrata porta a dissesto finanziario del gestore

Il Comune di Gamma, per ragioni di consenso politico, mantiene per anni la tariffa del servizio di raccolta rifiuti al di sotto dei costi efficienti, violando il criterio di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a. Il gestore Tizio Ecologia S.r.l. accumula perdite di gestione e dopo cinque anni si trova in una situazione di grave disequilibrio economico-finanziario. L'ente affidante, richiamato ai propri obblighi dall'AGCM in sede di monitoraggio ex articolo 30, deve avviare una revisione straordinaria della tariffa per ripristinare le condizioni di equilibrio, sopportando ora un adeguamento molto più brusco di quello che avrebbe comportato un aggiornamento graduale e corretto nei primi anni.

Domande frequenti

Chi fissa le tariffe dei servizi pubblici locali: l'ente locale o l'ARERA?

Dipende dal settore. Per i servizi a rete regolati da ARERA (idrico, rifiuti, energia elettrica, gas), è ARERA a definire le metodologie tariffarie che gli enti affidanti applicano. Per i servizi non a rete e quelli non sottoposti ad autorità di regolazione, la competenza è degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 26, nel rispetto dei criteri ivi indicati.

Cos'è il price cap e perché è preferito come metodo di aggiornamento tariffario?

Il price cap è un tetto massimo alla variazione annuale della tariffa, calcolato in base a inflazione, nuovi investimenti, obiettivi di efficienza e qualità. È preferito perché incentiva il gestore a ridurre i costi: se l'efficienza cresce più del tasso prefissato, il gestore trattiene il beneficio; se i costi crescono troppo, il margine si riduce. Rispetto al metodo del costo del servizio, trasferisce il rischio di inefficienza sul gestore anziché sull'utente.

L'ente affidante può imporre tariffe molto basse al gestore senza compensazioni?

No. Le tariffe devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione (articolo 26, comma 1). Se l'ente intende fissare tariffe inferiori ai costi efficienti per ragioni sociali, deve prevedere compensazioni economiche a favore del gestore (comma 3). Imporre tariffe insostenibili senza compensazioni potrebbe configurare un inadempimento dell'ente agli obblighi contrattuali e portare al deterioramento del servizio.

Come vengono calcolate le tariffe agevolate per le persone con disabilità o in difficoltà economica?

L'articolo 26, comma 3, rimette all'ente affidante la definizione delle categorie beneficiarie e delle agevolazioni, prevedendo comunque una compensazione al gestore per la differenza di ricavi. Il calcolo della compensazione deve essere trasparente e non generare sovracompensazioni, in linea con i criteri del diritto europeo sugli aiuti di Stato applicabili ai servizi di interesse economico generale.

Può il gestore contestare la tariffa fissata dall'ente affidante?

Sì. Se la tariffa determinata dall'ente non rispetta i criteri dell'articolo 26 - in particolare se non consente di coprire i costi efficienti o non remunera adeguatamente il capitale investito - il gestore può attivare la clausola di revisione prevista nel contratto di servizio (articolo 24, comma 3, lettera e) e, in caso di mancato accordo, rivolgersi agli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dal contratto o in via giudiziale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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