Testo dell'articoloVigente
Art. 89 Reg. (UE) 2023/1114 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.
3. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un’altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:
a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o
b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.
4. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
5. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;
b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente, dell’offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
6. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro degli abusi di mercato nel MiCA: art. 89 nel contesto del Titolo VI
L'articolo 89 del Regolamento MiCA introduce nell'ordinamento europeo il divieto di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) specificamente calibrato sul mercato delle cripto-attività. Insieme all'articolo 90 (divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e all'articolo 91 (manipolazione del mercato), forma il nucleo del Titolo VI MiCA dedicato alla prevenzione degli abusi di mercato.
La scelta del legislatore europeo di estendere esplicitamente la disciplina degli abusi di mercato alle cripto-attività risponde a una lacuna normativa storica: i mercati cripto erano finora privi di un quadro giuridico unitario su insider trading e manipolazione, con il risultato che pratiche diffuse - operazioni su informazioni privilegiate da parte di dipendenti di exchange, pump & dump coordinati, front running da parte di market maker - rimanevano in una zona grigia. L'articolo 89 MiCA replica, con adattamenti tecnici, la struttura del Regolamento MAR (Market Abuse Regulation, Reg. UE 596/2014) applicabile ai mercati finanziari tradizionali.
Definizione di abuso di informazioni privilegiate: le tre fattispecie
Il paragrafo 1 distingue tre fattispecie di abuso:
Prima fattispecie - acquisto o cessione: si ha abuso quando chi possiede informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo cripto-attività cui le informazioni si riferiscono. L'elemento chiave è l'utilizzo: non basta avere informazioni privilegiate e compiere un'operazione - è necessario che l'informazione abbia influenzato causalmente la decisione operativa. Questa distinzione («utilizzo» vs. mera «conoscenza») è rilevante per l'applicazione pratica e segue la giurisprudenza sviluppata sotto il MAR.
Seconda fattispecie - annullamento o modifica di ordini: è abuso anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine relativo a cripto-attività, quando quell'ordine era stato inserito prima che la persona entrasse in possesso delle informazioni privilegiate. Ad esempio: un trader inserisce un ordine di acquisto a 100 euro; riceve successivamente un'informazione privilegiata negativa sul token; annulla l'ordine sulla base di quell'informazione. Questo costituisce abuso.
Terza fattispecie - presentazione, modifica o ritiro di offerte: il paragrafo 1, ultimo capoverso, estende l'abuso anche alla presentazione, modifica o ritiro di un'offerta (bid/ask) per conto proprio o di terzi. Questa previsione è particolarmente rilevante per i market maker e i liquidity provider che operano su piattaforme di negoziazione MiCA.
Il divieto assoluto e l'estensione ai tentativi e alle raccomandazioni
Il paragrafo 2 stabilisce un divieto assoluto: nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, e nessuno può raccomandare ad altri di abusare o indurli ad abusare. L'inclusione esplicita dei tentativi - assente in alcune formulazioni del MAR - amplia la portata del divieto e facilita la contestazione delle violazioni nelle fasi preparatorie.
Il divieto di «raccomandare» e «indurre» copre il caso del tipping: chi in possesso di informazioni privilegiate suggerisce a un amico o a un cliente di comprare o vendere un certo token sulla base di quelle informazioni commette un abuso, anche senza operare in prima persona. Il paragrafo 3 specifica ulteriormente questa fattispecie: il divieto riguarda sia la raccomandazione di acquistare o cedere, sia la raccomandazione di annullare o modificare ordini.
Il paragrafo 4 chiarisce che chi riceve la raccomandazione e la utilizza commette a sua volta un abuso se sapeva o avrebbe dovuto sapere che era basata su informazioni privilegiate. Il criterio è sia soggettivo (sapeva) sia oggettivo (avrebbe dovuto sapere): la buona fede del ricevente non è sufficiente se le circostanze avrebbero dovuto renderlo consapevole della natura privilegiata dell'informazione.
I soggetti cui si applica: categorie tipiche e categoria residuale
Il paragrafo 5 elenca le categorie di persone che «per ciò stesso» sono soggetti primari del divieto:
(a) Membri degli organi societari dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione: consiglieri di amministrazione, membri del consiglio di sorveglianza, direttori generali. Questi soggetti accedono strutturalmente alle informazioni più sensibili e il loro obbligo di astensione è presuntivo.
(b) Azionisti dell'emittente o dell'offerente: soggetti che, in ragione della partecipazione al capitale, hanno accesso privilegiato alle informazioni societarie.
(c) Soggetti con accesso lavorativo o professionale, o con un ruolo nella tecnologia a registro distribuito: categoria ampia che include dipendenti, consulenti, avvocati, revisori, ma anche i validator, i miner e chiunque svolga un ruolo tecnico nella blockchain sottostante. Questa previsione è innovativa rispetto al MAR e riflette la specificità delle cripto-attività: un validatore che conosce in anticipo una transazione di grandi dimensioni prima della sua conferma on-chain potrebbe sfruttare tale conoscenza per operazioni di front running.
(d) Soggetti coinvolti in attività criminali: chi accede a informazioni privilegiate attraverso condotte illecite (hacking, furto di dati, corruzione) è anch'esso soggetto al divieto.
La categoria residuale del secondo comma del paragrafo 5 estende il divieto a chiunque sappia o avrebbe dovuto sapere di essere in possesso di informazioni privilegiate, indipendentemente dalle circostanze di acquisizione. Questa previsione non conosce esenzioni: chi riceve un'informazione privilegiata per vie casuali e la utilizza per operare commette comunque un abuso se era consapevole della sua natura.
Le persone giuridiche: responsabilità per le persone fisiche che decidono
Il paragrafo 6 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche: il divieto si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica dell'ordine per conto dell'ente. Non è quindi la persona giuridica in sé a essere l'agente dell'abuso, bensì gli individui che ne decidono le operazioni. Il rinvio al «diritto nazionale» implica che le modalità di imputazione della responsabilità alle persone fisiche e le eventuali sanzioni a carico della persona giuridica seguono le disposizioni nazionali di attuazione del MiCA.
Coordinamento con il MAR e differenze applicative
Il Titolo VI MiCA non si applica alle cripto-attività qualificate come strumenti finanziari, le quali restano soggette al MAR. L'articolo 89 MiCA opera dunque nello spazio normativo delle cripto-attività non-finanziarie, creando un regime parallelo ma distinto. Le differenze più rilevanti rispetto al MAR: (i) il MiCA include esplicitamente i soggetti con ruolo nella DLT; (ii) le soglie sanzionatorie sono disciplinate dagli articoli 111-113 MiCA; (iii) i poteri investigativi delle autorità competenti in materia di abusi MiCA sono disciplinati dal Titolo VI, con cooperazione ESMA e ABE per i CASP che operano cross-border.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il divieto di insider trading MiCA si applica a Bitcoin o Ethereum?
Dipende. L'articolo 89 MiCA si applica alle cripto-attività 'ammesse alla negoziazione' su piattaforme regolate MiCA. Bitcoin ed Ether, se ammessi alla negoziazione su tali piattaforme, rientrano nell'ambito applicativo. Tuttavia, per le cripto-attività già classificate come strumenti finanziari (security token) si applica il MAR, non il MiCA. La distinzione dipende dalla classificazione del singolo strumento e dal mercato su cui è negoziato.
Un trader che riceve una soffiata su un token da un amico commette insider trading MiCA?
Sì, se sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'informazione era privilegiata (paragrafo 4). Il ricevente di una raccomandazione basata su informazioni privilegiate risponde dell'abuso se era consapevole della natura privilegiata dell'informazione. Anche chi ha fornito la soffiata commette a sua volta un'infrazione autonoma ai sensi dell'articolo 90 MiCA (divulgazione illecita di informazioni privilegiate), salvo che la divulgazione fosse legittima nell'esercizio normale del lavoro o della professione.
Le sanzioni per insider trading MiCA sono solo penali o anche amministrative?
Il MiCA prevede un sistema di sanzioni amministrative (art. 111 e segg.): divieto temporaneo di esercizio di funzioni, sanzioni pecuniarie fino al triplo del profitto realizzato o, per le persone giuridiche, fino al 15% del fatturato annuo totale. Il diritto penale applicabile è quello degli Stati membri: il MiCA non armonizza le sanzioni penali, ma impone agli Stati di garantire che le violazioni possano essere perseguite penalmente nei casi più gravi. In Italia, la legge di recepimento del MiCA estenderà alla materia cripto le disposizioni penali del TUF sull'insider trading (art. 184 TUF).
Un emittente di ART che riacquista propri token prima di un annuncio positivo viola l'articolo 89?
Potenzialmente sì, se l'annuncio non è ancora pubblico e il riacquisto è motivato dall'anticipazione dell'impatto dell'annuncio sul prezzo. Gli emittenti di ART che pianificano operazioni sul proprio token (riacquisti, burn, emissioni aggiuntive) devono verificare preventivamente che tali operazioni non siano precedute da informazioni privilegiate non divulgate. Il ricorso a window chiuse per le operazioni degli insider (analoghe a quelle previste nel MAR) è una best practice raccomandata.
I dipendenti di un CASP devono rispettare regole interne sui conflitti di interesse per evitare violazioni dell'articolo 89?
Sì. L'articolo 72 MiCA (requisiti organizzativi per i CASP) impone ai CASP di istituire procedure per prevenire e gestire i conflitti di interesse, che comprendono anche il rischio di insider trading da parte del personale. I CASP devono adottare misure come: Chinese walls tra il trading desk proprietario e quello dei clienti, politiche di astensione dalle operazioni personali sui token oggetto di ordini dei clienti, sistemi di monitoraggio e segnalazione delle operazioni sospette all'autorità competente.