Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 — Rappresentanza
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) operano senza scopo di lucro;
b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato