Testo dell'articoloVigente
Art. 82 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di restrizione dell’accesso e cooperazione con i giudici nazionali
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3. Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.
2. Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali. Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.
3. Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.
In sintesi
Indice dei contenuti
Natura e collocazione sistematica: la «clausola di ultima istanza»
L'articolo 82 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) racchiude due previsioni di carattere eccezionale: il potere della Commissione di richiedere misure restrittive dell'accesso al servizio nei confronti di VLOP/VLOSE persistentemente inadempienti, e il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali per garantire l'applicazione coerente del DSA. Entrambe le previsioni si collocano nella sezione dedicata all'esecuzione nei confronti dei grandi prestatori, ma hanno carattere residuale e sussidiario rispetto agli strumenti ordinari dell'enforcement.
Il paragrafo 1 introduce quello che può essere definito un potere di «ultima istanza»: la Commissione può attivarlo solo dopo aver esaurito «tutti i poteri previsti dalla presente sezione» senza che la violazione sia cessata. L'aggettivo «tutti» è cogente: non è sufficiente che la Commissione abbia tentato alcune misure e le abbia ritenute inadeguate; è necessario che l'intero arsenale degli strumenti di enforcement messi a disposizione dal DSA - compresi ingiunzioni, sanzioni periodiche, decisioni di non conformità - si sia rivelato insufficiente a porre fine alla violazione.
Presupposti per la richiesta di restrizione dell'accesso
Il paragrafo 1 indica i presupposti cumulativi per l'attivazione dello strumento. Primo: tutti i poteri della sezione devono essere stati esauriti senza successo - la violazione persiste nonostante le misure adottate. Secondo: la violazione persistente deve causare «un danno grave». La gravità è una soglia qualitativa che esclude violazioni di portata contenuta o facilmente rimediabili: devono sussistere effetti negativi seri e dimostrabili per i destinatari del servizio, per i diritti fondamentali o per l'ordine pubblico. Terzo: il danno grave non deve poter essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, il che esclude l'attivazione dello strumento se esistono rimedi alternativi efficaci - per esempio poteri di enforcement di autorità settoriali come quelle per la protezione dei dati o per la concorrenza.
Quando questi tre presupposti sono soddisfatti, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del VLOP o VLOSE di agire ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3. Quest'ultima disposizione consente al coordinatore, a sua volta, di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per ottenere un ordine di restrizione dell'accesso temporanea al servizio nei confronti degli utenti. Si tratta, in sostanza, di un blocco di accesso - uno strumento di extrema ratio che incide in modo radicale sull'operatività del prestatore.
Il contraddittorio preventivo come garanzia procedimentale
Prima di inviare la richiesta al coordinatore, la Commissione deve invitare le «parti interessate» a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti. Questo obbligo di contraddittorio preventivo ha una duplice funzione: tutela il diritto di difesa del prestatore, che può rappresentare alla Commissione argomenti contro l'adozione della misura o proporre soluzioni alternative; e consente alla Commissione di raccogliere informazioni aggiuntive che possono incidere sulla scelta del contenuto e dell'intensità della misura richiesta.
Il termine di 14 giorni lavorativi - circa tre settimane di calendario - è significativamente più breve dei termini ordinari previsti per le altre fasi del procedimento di non conformità, e riflette la natura eccezionale e urgente della situazione che giustifica il ricorso alla restrizione dell'accesso.
Cooperazione della Commissione con i giudici nazionali
Il paragrafo 2 disciplina la possibilità per la Commissione di presentare osservazioni ai giudici nazionali competenti ai fini dell'applicazione coerente del DSA. Questa facoltà è esercitabile d'ufficio - senza necessità di richiesta - e comprende sia osservazioni scritte sia osservazioni orali, queste ultime previa autorizzazione del giudice. Per preparare le proprie osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice di trasmetterle i documenti necessari per la valutazione del caso.
Questo strumento di amicus curiae istituzionale persegue un obiettivo specifico: garantire l'applicazione uniforme del DSA in tutti gli Stati membri, evitando che interpretazioni giurisprudenziali divergenti creino disomogeneità nell'enforcement. Il rischio è reale in un regolamento di nuova applicazione, dove le prassi interpretative nazionali possono divergere significativamente nei primi anni di vigenza. La facoltà della Commissione di presentare osservazioni ai giudici nazionali - analoga a quella riconosciuta alla Commissione in materia di concorrenza dall'articolo 15 del Regolamento (CE) 1/2003 - contribuisce a costruire una giurisprudenza coerente a livello europeo.
Il vincolo di coerenza per i giudici nazionali
Il paragrafo 3 introduce una regola di non contraddizione che vincola i giudici nazionali quando si pronunciano su questioni già oggetto di decisioni della Commissione adottate ai sensi del DSA. Il giudice nazionale non può adottare decisioni in contrasto con tali decisioni della Commissione, e deve evitare anche decisioni che potrebbero essere in contrasto con decisioni ancora in corso di adozione - cioè nelle fasi avanzate di procedimenti aperti dalla Commissione. In questo caso, il giudice può valutare se sospendere il proprio procedimento.
La norma precisa espressamente che questa regola di coerenza non pregiudica l'articolo 267 TFUE: il giudice nazionale che nutra dubbi sulla validità o l'interpretazione di una decisione della Commissione può - e se è un giudice di ultima istanza, deve - sollevare una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il rinvio pregiudiziale rimane il canale istituzionale proprio per risolvere i conflitti tra diritto nazionale e diritto dell'Unione, e non può essere eluso dalla regola di non contraddizione.
Significato sistematico dell'art. 82 nell'architettura del DSA
L'articolo 82 chiude il ciclo degli strumenti di enforcement del DSA con una previsione che, pur di carattere eccezionale, segnala la serietà dell'intenzione del legislatore europeo di garantire la piena applicazione del regolamento anche nei confronti dei prestatori più resistenti all'adeguamento. La combinazione tra il potere di richiedere restrizioni dell'accesso - misura che incide direttamente sulla fruibilità del servizio da parte degli utenti - e il meccanismo di cooperazione con i giudici nazionali configura un sistema di enforcement multilivello che non lascia spazi di impunità strutturale, nemmeno ai prestatori di dimensioni globali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La Commissione può chiedere la restrizione dell'accesso a un servizio VLOP come prima misura?
No. La restrizione dell'accesso è uno strumento di ultima ratio: la Commissione può attivarlo solo dopo aver esaurito tutti i poteri di enforcement previsti dalla sezione pertinente del DSA senza che la violazione sia cessata e il danno grave sia ancora in atto e non evitabile con altri strumenti.
Cosa si intende per 'restrizione dell'accesso' ai sensi dell'art. 82?
La Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore di agire ex art. 51, par. 3, che consente al coordinatore di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per ottenere un ordine di restrizione temporanea dell'accesso al servizio. In sostanza, si tratta di un blocco giudiziario dell'accesso degli utenti UE al servizio.
I giudici nazionali devono sempre conformarsi alle decisioni della Commissione adottate ai sensi del DSA?
Devono evitare decisioni in contrasto con le decisioni della Commissione già adottate, e anche con quelle in corso di adozione. Tuttavia, conservano il potere - e l'obbligo se sono giudici di ultima istanza - di sollevare una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia UE se nutrono dubbi sulla validità o l'interpretazione di tali decisioni.
La Commissione può partecipare a giudizi nazionali che riguardano il DSA?
Sì. Ai sensi dell'art. 82, par. 2, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente, e - previa autorizzazione del giudice - anche osservazioni orali. Può chiedere al giudice di trasmetterle i documenti necessari per la preparazione delle proprie osservazioni.
L'art. 82 si applica anche alle piattaforme ordinarie non designate come VLOP?
No. Il meccanismo di richiesta di restrizione dell'accesso di cui al par. 1 riguarda specificamente i VLOP e i VLOSE. La cooperazione con i giudici nazionali di cui al par. 2 ha invece portata più ampia, potendo riguardare qualsiasi procedimento in cui si applichi il DSA, inclusi quelli relativi a prestatori non designati.