Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 79 Reg. (UE) 2023/1114 – Collocamento di cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività comunicano all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o a eventuali terzi che agiscono per loro conto le informazioni seguenti prima di concludere un accordo con loro:

a) il tipo di collocamento preso in considerazione, compresa la garanzia o meno di un importo minimo di acquisto;

b) un’indicazione dell’importo delle commissioni di transazione associate al collocamento proposto;

c) i tempi, il processo e il prezzo indicativi per l’operazione proposta;

d) informazioni sugli acquirenti destinatari.

I prestatori di servizi per le cripto-attività che collocano cripto-attività ottengono, prima di collocare tali cripto-attività, il consenso degli emittenti di tali cripto-attività o di eventuali terzi che agiscono per loro conto per quanto riguarda le informazioni elencate al primo comma.

2. Le norme sui conflitti di interesse dei prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 72, paragrafo 1, prevedono procedure specifiche e adeguate per identificare, prevenire, gestire e comunicare qualsiasi conflitto di interesse derivante dalle situazioni seguenti:

a) i prestatori di servizi per le cripto-attività collocano le cripto-attività presso i propri clienti;

b) il prezzo proposto per il collocamento di cripto-attività è stato sovrastimato o sottostimato;

c) l’offerente ha pagato o concesso incentivi, anche non monetari, ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

In sintesi

  • Il CASP che svolge il servizio di collocamento deve comunicare all'offerente, prima di concludere l'accordo, le informazioni essenziali: tipo di collocamento (con o senza garanzia di sottoscrizione minima), commissioni indicative, tempistiche e tipologia degli acquirenti destinatari.
  • L'avvio del collocamento richiede il consenso esplicito dell'offerente su ciascuno degli elementi informativi comunicati: il CASP non può procedere senza tale approvazione.
  • Il CASP che colloca cripto-attività è tenuto a dotarsi di procedure specifiche per la gestione dei conflitti di interesse, con particolare attenzione a tre scenari tipici: collocamento verso propri clienti, prezzi sovrastimati o sottostimati e incentivi monetari e non monetari ricevuti dall'offerente.
  • La norma si raccorda con il regime generale dei conflitti di interesse previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, di MiCA.
Indice dei contenuti

Il servizio di collocamento di cripto-attività: definizione e perimetro

L'articolo 79 del Regolamento MiCA disciplina il servizio di collocamento di cripto-attività, ossia la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti «a nome o per conto dell'offerente o di una parte a esso connessa» (art. 3, n. 22, MiCA). Si tratta di un'attività tipicamente svolta da intermediari finanziari che si interpongono tra chi emette o offre le cripto-attività e il mercato finale degli acquirenti.

Il collocamento è uno dei dieci servizi per le cripto-attività che richiedono l'autorizzazione CASP ai sensi dell'articolo 59, a meno che l'entità non rientri tra quelle abilitate tramite semplice notifica ex articolo 60. L'analogia con il collocamento di strumenti finanziari nel diritto tradizionale (art. 1, comma 5, TUF; sezione A, punti 6-7, allegato I MiFID II) è evidente e deliberata.

Gli obblighi informativi preventivi verso l'offerente

Il paragrafo 1 introduce un obbligo di informativa precontrattuale strutturata in capo al CASP nei confronti del soggetto che affida il collocamento. Prima di concludere l'accordo con l'offerente (o con la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, o con terzi che agiscono per loro conto), il CASP deve comunicare quattro categorie di informazioni:

Tipo di collocamento: la distinzione più rilevante è tra collocamento con garanzia di un importo minimo di acquisto (c.d. firm commitment, in cui il CASP si impegna ad acquistare la quota non collocata) e collocamento senza tale garanzia (best efforts). La differenza ha implicazioni significative sul rischio finanziario per l'offerente.

Commissioni di transazione: il CASP deve indicare un'indicazione dell'importo delle commissioni associate al collocamento. La norma usa il termine «indicazione» e non «determinazione definitiva», riconoscendo che in questa fase le commissioni possono non essere ancora fissate con precisione.

Tempistiche, processo e prezzo indicativo: informazioni che consentono all'offerente di valutare la fattibilità operativa dell'operazione e di confrontare le proposte di diversi collocatori.

Acquirenti destinatari: chi sono i clienti a cui il CASP intende proporre le cripto-attività - dettaglianti, professionali, istituzionali. Questa informazione è rilevante anche ai fini delle regole sull'adeguatezza del prodotto previste dal Titolo V di MiCA.

Dopo aver comunicato queste informazioni, il CASP deve ottenere il consenso dell'offerente prima di procedere al collocamento. Il consenso è un atto formale che cristallizza l'accordo tra le parti sui termini dell'operazione.

La gestione dei conflitti di interesse nel collocamento

Il paragrafo 2 identifica tre scenari di conflitti di interesse tipicamente associati al collocamento, per i quali il CASP è tenuto a predisporre procedure specifiche nell'ambito del più ampio regime dei conflitti previsto dall'articolo 72, paragrafo 1.

Collocamento verso i propri clienti: il CASP che colloca cripto-attività presso la propria clientela si trova in una posizione di conflitto strutturale. L'interesse economico del CASP (massimizzare le commissioni di collocamento) può entrare in tensione con l'interesse del cliente (ricevere raccomandazioni adeguate al proprio profilo). Le procedure devono garantire che il collocamento sia effettuato in modo neutro e non influenzato dall'interesse del CASP a «piazzare» titoli particolari.

Prezzo sovrastimato o sottostimato: la fissazione del prezzo di collocamento è un momento critico in cui possono emergere conflitti sia nei confronti dell'offerente (che preferisce un prezzo più alto) sia nei confronti degli acquirenti (che preferirebbero un prezzo più basso). Il CASP deve documentare la metodologia di pricing e assicurarsi che essa sia obiettiva e non viziata da interessi propri o di parti collegate.

Incentivi ricevuti dall'offerente: se l'offerente riconosce al CASP incentivi economici (commissioni straordinarie, partecipazioni, benefici non monetari come accesso privilegiato a futuri collocamenti) per indirizzare il collocamento verso determinati acquirenti o a determinate condizioni, il conflitto di interesse è palese. La norma richiede che questi incentivi siano identificati, gestiti e comunicati.

Il raccordo con il regime generale dei conflitti di interesse

L'articolo 79, paragrafo 2, non introduce un sistema autonomo di gestione dei conflitti, ma richiama e specifica le norme generali dell'articolo 72, paragrafo 1, di MiCA. L'articolo 72 obbliga i CASP a mantenere ed applicare politiche e procedure efficaci per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse - norma modellata sull'analoga disciplina MiFID II.

Le specifiche del paragrafo 2 dell'art. 79 hanno quindi il valore di un'elencazione esemplificativa dei casi più tipici nel contesto del collocamento, non di un elenco esaustivo. Il CASP deve identificare e gestire qualsiasi altro conflitto che emerga nel concreto svolgimento dell'attività di collocamento.

Implicazioni pratiche per i CASP che svolgono il collocamento

Dal punto di vista operativo, un CASP che svolge attività di collocamento deve predisporre:

- Moduli precontrattuali standardizzati da far sottoscrivere all'offerente, che documentino la comunicazione delle quattro categorie di informazioni e il consenso dell'offerente.

- Policy sui conflitti di interesse specifica per il collocamento, inserita nel documento generale sui conflitti ex art. 72, con procedure per i tre scenari elencati dall'art. 79, paragrafo 2.

- Registro degli incentivi ricevuti in connessione con i collocamenti, con indicazione della natura, del valore e delle modalità di gestione del conflitto relativo.

- Procedure di pricing documentate, che dimostrino come viene determinato il prezzo di collocamento in modo obiettivo e non influenzato da conflitti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è il collocamento di cripto-attività ai sensi di MiCA?

È la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti a nome o per conto dell'offerente o di una parte a esso connessa (art. 3, n. 22, MiCA). È uno dei dieci servizi per le cripto-attività che richiedono l'autorizzazione CASP ex art. 59.

Quali informazioni deve comunicare il CASP all'offerente prima di procedere al collocamento?

Ai sensi dell'art. 79, paragrafo 1, il CASP deve comunicare: il tipo di collocamento (con o senza garanzia di sottoscrizione minima), l'indicazione delle commissioni di transazione, i tempi, il processo e il prezzo indicativo dell'operazione, e le informazioni sugli acquirenti destinatari. L'avvio del collocamento richiede il consenso dell'offerente su tutti questi elementi.

Un CASP può collocare cripto-attività verso i propri clienti di gestione patrimoniale?

Sì, ma deve gestire il conflitto di interesse che ne deriva. L'art. 79, paragrafo 2, lettera a), richiede procedure specifiche per identificare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti derivanti dal collocamento verso propri clienti. Il CASP deve essere in grado di dimostrare che il collocamento è avvenuto nell'interesse del cliente e non dell'intermediario.

Cosa si intende per "incentivi" dell'offerente che generano un conflitto di interesse?

Sono i benefici - monetari o non monetari - che l'offerente riconosce al CASP in connessione con il collocamento: commissioni straordinarie, bonus, accesso privilegiato a operazioni future, ecc. Il CASP deve identificare e gestire il conflitto derivante da questi incentivi, documentando le misure adottate.

Il regime dei conflitti per il collocamento è autonomo rispetto all'art. 72 MiCA?

No. L'art. 79, paragrafo 2, si raccorda con il regime generale dei conflitti di interesse previsto dall'art. 72, paragrafo 1. Le tre fattispecie elencate dall'art. 79 sono un'esemplificazione dei conflitti tipici nel collocamento, non un elenco esaustivo. Il CASP deve identificare e gestire qualsiasi altro conflitto che emerga nell'attività concreta.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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