- Ai dipendenti delle partecipate a controllo pubblico si applica la disciplina privatistica del codice civile e i contratti collettivi di categoria, comprese le norme sugli ammortizzatori sociali.
- Il reclutamento del personale avviene con propri provvedimenti societari che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; in mancanza, si applica direttamente l'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
- I contratti stipulati senza le procedure di reclutamento previste sono nulli ai fini retributivi; resta la giurisdizione ordinaria sulla validità delle procedure.
- L'ente pubblico socio fissa obiettivi annuali e pluriennali sulla spesa di funzionamento e sul personale delle controllate; le partecipate adottano provvedimenti per garantirne il perseguimento.
- In caso di reinternalizzazione di funzioni, l'ente deve riassorbire prioritariamente il personale già dipendente pubblico transitato nella partecipata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 175/2016 — Gestione del personale
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’ articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall’ articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’ articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’ articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che: a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito; c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
9. Le disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’ articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno, sono rinnovabili e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2027.
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento delle violazioni
- Articolo 19 L. 184/1983: Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità
- Art. 19 Reg. (UE) 2024/1689 — Log generati automaticamente
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali
Commento
Il regime lavoristico nelle partecipate pubbliche: diritto privato con vincoli speciali
L'articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 affronta un tema centrale nel dibattito sulle partecipate: il regime giuridico del personale. Il legislatore ha scelto di mantenere il rapporto di lavoro nelle partecipate nel perimetro del diritto privato — evitando la c.d. «pubblicizzazione» del rapporto — ma ha introdotto vincoli specifici sul reclutamento, sulla trasparenza e sulla spesa, per evitare che le partecipate diventino «bacini» di assunzioni clientelari o di costi del personale fuori controllo.
Il diritto applicabile ai rapporti di lavoro
Il comma 1 stabilisce che ai rapporti di lavoro nelle partecipate a controllo pubblico si applicano il codice civile (libro V, titolo II, capo I), le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (Statuto dei lavoratori, codice dei contratti, legge 604/1966, ecc.), comprese le norme sugli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASPI), e i contratti collettivi. Non si applica il D.Lgs. 165/2001 (statuto dei dipendenti pubblici): i dipendenti delle partecipate non sono «dipendenti pubblici» e non godono delle garanzie tipiche del pubblico impiego (concorso pubblico come unica forma di accesso, regime disciplinare specifico, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Il reclutamento: trasparenza e procedure
Il comma 2 introduce l'obbligo per le partecipate a controllo pubblico di dotarsi di propri provvedimenti sui criteri e le modalità di reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I provvedimenti devono rispettare anche i principi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, che per il pubblico impiego prevede: adeguata pubblicità, procedure comparative con criteri predeterminati e strumenti di selezione adeguati. In assenza dei propri provvedimenti, l'art. 35 comma 3 si applica direttamente: le partecipate non possono ignorare questo standard. Il comma 3 impone la pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale della società. Il comma 4 sancisce la nullità ai fini retributivi dei contratti di lavoro stipulati in assenza delle procedure: il lavoratore non può pretendere la retribuzione per le prestazioni rese in violazione delle regole di reclutamento, salvo l'applicazione dell'art. 2126 c.c. (che impone comunque la retribuzione per le prestazioni già eseguite).
Il controllo sulla spesa del personale
Il comma 5 impone alle amministrazioni socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sulla spesa di funzionamento delle controllate — compresa la spesa del personale — tenendo conto del settore di attività. Questo significa che l'ente pubblico non può ignorare la dinamica dei costi del personale della partecipata: è tenuto a monitorarla e a fissare obiettivi di contenimento. Il comma 6 impone alla partecipata di adottare i propri provvedimenti per garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dal socio, anche attraverso la contrattazione di secondo livello. I provvedimenti sono soggetti a pubblicazione (comma 7).
La reinternalizzazione e il riassorbimento del personale
Il comma 8 disciplina il caso in cui l'ente decida di «reinternalizzare» funzioni o servizi in precedenza esternalizzati alla partecipata. In questa ipotesi, prima di fare nuove assunzioni, l'ente deve riassorbire le unità di personale già dipendenti pubblici a tempo indeterminato che erano transitati alla partecipata al momento dell'esternalizzazione, mediante le procedure di mobilità (art. 30 D.Lgs. 165/2001). Il riassorbimento è ammesso solo nei limiti dei posti vacanti e delle facoltà assunzionali, e non rileva nel calcolo di tali facoltà se la spesa corrispondente era già fuori dal bilancio dell'ente al momento dell'esternalizzazione.
Domande frequenti
I dipendenti di una partecipata pubblica sono considerati dipendenti pubblici?
No. Il comma 1 dell'art. 19 chiarisce che ai rapporti di lavoro nelle partecipate si applica il diritto privato (codice civile, leggi sul lavoro nell'impresa, contratti collettivi). Non si applica il D.Lgs. 165/2001. I dipendenti delle partecipate sono lavoratori privati e le controversie si risolvono davanti al giudice del lavoro ordinario.
Una partecipata pubblica può assumere senza pubblicare alcun bando?
No. Il comma 2 impone l'adozione di provvedimenti sui criteri e le modalità di reclutamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I provvedimenti devono essere pubblicati sul sito. L'assunzione senza procedure rende il contratto nullo ai fini retributivi, salvo la tutela dell'art. 2126 c.c. per le prestazioni già eseguite.
L'ente pubblico socio può imporre alla partecipata il blocco delle assunzioni?
Sì, attraverso gli obiettivi di spesa del personale (comma 5). L'ente può fissare l'obiettivo del blocco delle assunzioni per una o più annualità; la partecipata è tenuta ad adottare i propri provvedimenti per raggiungerlo (comma 6). Il vincolo non è assoluto: la partecipata può derogare se lo giustifica nella contrattazione di secondo livello, ma deve darne conto al socio.
Se la partecipata è posta in liquidazione, i dipendenti possono accedere alla cassa integrazione?
Dipende dal tipo di contratto collettivo applicabile e dalla dimensione della società. Il comma 1 fa esplicito riferimento alle norme sugli ammortizzatori sociali «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»: se la partecipata ricade nell'ambito della CIGS (grandi imprese o particolari settori) o ha accesso all'integrazione salariale ordinaria (CIGO) o alla CIDS, i dipendenti possono beneficiarne. Il ricorso agli ammortizzatori non è automatico ma richiede i presupposti della normativa specifica.
Vedi anche