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Art. 18 D.Lgs. 175/2016 — Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

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Art. 18 D.Lgs. 175/2016 — Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. L’atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

2. L’atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.

3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. articolo precedente articolo successivo