Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 68 Reg. (UE) 2022/2065 – Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.

2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge in locali diversi da quelli della Commissione, quest'ultima informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.

In sintesi

  • La Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta, allo scopo di raccogliere informazioni attinenti a un'indagine per presunta violazione del DSA.
  • Il consenso dell'audito è presupposto necessario: l'audizione non può essere imposta coattivamente a chiunque, a differenza delle richieste di informazioni formali (art. 67 DSA).
  • La Commissione può registrare l'audizione con mezzi tecnici adeguati.
  • Se l'audizione si svolge fuori dai locali della Commissione, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato deve essere informato e i suoi funzionari possono assistere su richiesta.
  • L'articolo si applica ai procedimenti della Commissione nei confronti di VLOP e VLOSE designate.
Indice dei contenuti

Il contesto procedimentale: i poteri investigativi della Commissione nel DSA

L'articolo 68 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina il potere di audizione della Commissione europea nell'ambito dei procedimenti investigativi che quest'ultima conduce nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). La disposizione si inserisce nel capo IV, sezione 4 («Poteri investigativi della Commissione»), insieme ad altre norme che definiscono gli strumenti a disposizione della Commissione per accertare le violazioni del regolamento: la richiesta di informazioni (art. 67), l'audizione (art. 68), l'ispezione (art. 69) e l'ispezione in altri locali (art. 70).

Il potere di audizione è uno strumento investigativo consensuale, distinto per natura dalla richiesta formale di informazioni (che può essere imposta unilateralmente) e dall'ispezione (che può essere eseguita anche senza il consenso del soggetto ispezionato, previa autorizzazione giudiziaria). L'audizione è concepita come mezzo per acquisire dichiarazioni volontarie da soggetti che possono avere conoscenze rilevanti sull'oggetto dell'indagine, senza che siano direttamente il fornitore sottoposto a procedimento.

Ambito soggettivo: chiunque acconsenta

Il paragrafo 1 attribuisce alla Commissione il potere di «sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta». La formulazione è deliberatamente ampia: non vi è limitazione ai fornitori di VLOP e VLOSE, ma l'audizione può riguardare chiunque - concorrenti, partner commerciali, ricercatori, giornalisti, utenti, esperti tecnici, associazioni di consumatori - purché disponga di informazioni pertinenti all'indagine e presti il proprio consenso.

Il requisito del consenso è essenziale e distingue l'audizione dagli altri strumenti investigativi. La persona fisica o giuridica non può essere obbligata a sottoporsi all'audizione: può liberamente rifiutare di partecipare senza che da questo rifiuto derivi alcuna sanzione. Questo limite tutela i diritti fondamentali degli interessati, in particolare il diritto al silenzio e la protezione contro l'auto-incriminazione nel contesto di eventuali paralleli procedimenti penali nazionali.

Il consenso alla partecipazione non implica peraltro un obbligo di rispondere a tutte le domande: l'audito può scegliere di rispondere solo a certe questioni, limitare le proprie dichiarazioni o richiedere che alcune informazioni siano trattate come riservate. La Commissione deve tuttavia garantire il rispetto dei diritti procedurali dell'audito, inclusa la facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Oggetto dell'audizione: informazioni attinenti all'indagine

Le dichiarazioni acquisite mediante audizione devono essere «attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione». La norma presuppone quindi che sia già in corso un procedimento investigativo della Commissione - formalmente aperto ai sensi dell'articolo 66 DSA - avente a oggetto una specifica presunta violazione da parte di un fornitore di VLOP o VLOSE.

L'audizione non è uno strumento di indagine generica o esplorativa: deve essere finalizzata alla raccolta di informazioni pertinenti a quella specifica indagine. Questa limitazione garantisce il principio di proporzionalità e impedisce che la Commissione utilizzi l'audizione per raccogliere informazioni su condotte diverse da quelle oggetto del procedimento in corso.

Le dichiarazioni rese in sede di audizione possono essere utilizzate come prova nell'ambito del procedimento. La Commissione può quindi includere il contenuto delle audizioni nei documenti d'accusa (statement of objections) che invia al fornitore sottoposto al procedimento, nel rispetto del diritto di difesa di quest'ultimo.

La registrazione dell'audizione

Il paragrafo 1 autorizza la Commissione a «registrare» l'audizione «mediante mezzi tecnici adeguati». Questa previsione ha rilievo pratico immediato: garantisce che il contenuto delle dichiarazioni sia documentato con precisione, evitando contestazioni successive sulla loro esatta portata. La registrazione può avvenire mediante audio, video o trascrizione stenografica.

Il regolamento non specifica le modalità di conservazione e accesso alla registrazione. Nella prassi della Commissione, i procedimenti investigativi sono soggetti alle norme sulla riservatezza dei documenti e alla protezione dei segreti aziendali; anche le registrazioni delle audizioni sono quindi trattate come documenti riservati del procedimento, accessibili al fornitore sottoposto all'indagine - ove il loro utilizzo come prova sia previsto - ma non al pubblico in generale.

Il coordinamento con il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro (par. 2)

Il paragrafo 2 introduce un obbligo di cooperazione procedimentale quando l'audizione si svolge al di fuori dei locali della Commissione. In questo caso, la Commissione deve informare il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore possono, «su richiesta di quest'ultimo», assistere i funzionari della Commissione durante l'audizione.

Questa disposizione riflette il principio generale di stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali sancito dall'articolo 56, paragrafo 5 DSA. Il coordinatore che assiste all'audizione non ha un ruolo decisionale: la Commissione conduce il procedimento e l'audizione in modo autonomo. La presenza del coordinatore nazionale serve a garantire trasparenza reciproca e a facilitare la cooperazione informativa tra i due livelli di vigilanza.

Il coordinatore non è tenuto a partecipare alle audizioni in cui non è presente fisicamente - per esempio quelle svolte nella sede della Commissione a Bruxelles - ma deve essere informato dell'avvio di audizioni sul proprio territorio. Questa regola assume particolare rilievo per i procedimenti che riguardano VLOP e VLOSE con stabilimento in Stati membri diversi: il coordinatore dello Stato di stabilimento viene informato anche delle audizioni condotte dalla Commissione fuori da quei locali, ma sul territorio dello stesso Stato.

Collocazione sistematica e coordinamento con gli altri strumenti investigativi

L'articolo 68 deve essere letto nel contesto del sistema integrato di poteri investigativi della Commissione. La richiesta di informazioni (art. 67) è lo strumento principale per acquisire documenti e dati dal fornitore e da soggetti terzi: può essere imposta mediante decisione vincolante, con sanzioni per il caso di risposta incompleta o falsa. L'ispezione (artt. 69-70) consente alla Commissione di accedere fisicamente ai locali del fornitore e di esaminare libri, documenti e registri informatici; può avvenire senza preavviso previa autorizzazione giudiziaria.

L'audizione dell'articolo 68 ha una funzione complementare: permette di acquisire dichiarazioni qualitative, spiegazioni tecniche e contestualizzazioni da soggetti che possono avere conoscenze di fatto non agevolmente ricostruibili dai soli documenti. È particolarmente utile per sentire esperti, ricercatori o utenti colpiti dal comportamento della VLOP sottoposta a indagine, senza imporre loro obblighi formali di collaborazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un soggetto sentito in audizione ai sensi dell'art. 68 DSA può rifiutarsi di rispondere a certe domande?

Sì. L'audizione è consensuale e l'audito può limitare le proprie dichiarazioni, rifiutarsi di rispondere a specifiche domande o richiedere che certe informazioni siano trattate come riservate. Non vi è alcuna sanzione per il rifiuto di partecipare o per la risposta parziale, a differenza di quanto previsto per le richieste formali di informazioni dell'art. 67 DSA.

Le dichiarazioni rese in audizione possono essere usate come prova nel procedimento?

Sì. La Commissione può utilizzare le dichiarazioni acquisite in audizione nell'ambito del procedimento investigativo, inclusa la loro inclusione nei documenti d'accusa inviati al fornitore. Il diritto di difesa del fornitore sottoposto al procedimento impone che egli possa prendere visione delle prove utilizzate contro di lui.

Il coordinatore dei servizi digitali può opporsi a un'audizione condotta dalla Commissione sul territorio del suo Stato membro?

No. L'art. 68, par. 2 prevede solo che il coordinatore sia informato e possa chiedere di assistere; non gli attribuisce un potere di veto sull'audizione. La Commissione conduce il procedimento in modo autonomo, nel rispetto del principio di stretta cooperazione.

L'art. 68 si applica anche ai procedimenti condotti dai coordinatori dei servizi digitali nazionali?

No. L'art. 68 riguarda specificamente i poteri investigativi della Commissione. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i propri poteri investigativi ai sensi dell'art. 51 DSA, che rimanda alle modalità previste dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi del DSA.

Cosa succede se la Commissione registra un'audizione senza avvisare previamente l'audito?

Il DSA non specifica l'obbligo di preavviso sulla registrazione, ma la prassi della Commissione nei procedimenti analoghi (ad es. in diritto della concorrenza) prevede generalmente che l'audito sia informato dell'intenzione di registrare. La registrazione senza informazione potrebbe sollevare questioni di legittimità procedurale e influire sull'utilizzabilità delle dichiarazioni come prova.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.