Art. 68 Reg. (UE) 2022/2065 — Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.
2. Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge in locali diversi da quelli della Commissione, quest'ultima informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 68 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni finali
- Articolo 68 L. 184/1983: Competenza del tribunale per i minorenni
- Art. 68 Reg. (UE) 2024/1689 — Gruppo di esperti scientifici indipendenti
- Art. 68 Cod. Amb. — procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
- Art. 68 D.Lgs. 159/2011 — Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi
- Art. 68 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazioni