Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 Reg. (UE) 2022/2065 – Richieste di informazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3. Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. I fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6. La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

In sintesi

  • La Commissione può richiedere informazioni a VLOP e VLOSE - nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica che possa ragionevolmente detenere informazioni rilevanti - tramite semplice richiesta o tramite decisione formale vincolante.
  • La richiesta semplice indica la base giuridica, le informazioni richieste, il termine e le sanzioni in caso di risposte inesatte; la decisione formale indica in più le penalità di mora e il diritto di ricorso alla Corte di giustizia UE.
  • Oltre alle VLOP e VLOSE, possono essere destinatari di richieste di informazioni le organizzazioni che conducono revisioni indipendenti (art. 37) e qualsiasi altra persona che agisca nell'ambito della propria attività professionale.
  • Gli avvocati debitamente incaricati possono rispondere per conto dei loro clienti, ma i clienti restano pienamente responsabili se le informazioni fornite sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
  • La Commissione informa senza ritardo i coordinatori dei servizi digitali di ogni richiesta inviata, assicurando il coordinamento con le autorità nazionali.
Indice dei contenuti

Il potere di richiesta di informazioni della Commissione nel sistema DSA

L'articolo 67 del DSA attribuisce alla Commissione europea un potere investigativo autonomo nei confronti dei fornitori di VLOP e VLOSE e di altri soggetti che possano detenere informazioni rilevanti per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza. Questo potere è modellato - con adattamenti specifici al contesto digitale - su meccanismi analoghi già presenti nel diritto della concorrenza UE (artt. 18-20 del Regolamento 1/2003) e nei meccanismi di vigilanza settoriale (si pensi ai poteri di richiesta informazioni della Commissione nel settore bancario o dei mercati finanziari).

Nel contesto del DSA, il potere di richiesta di informazioni è uno strumento fondamentale della vigilanza diretta che la Commissione esercita sulle VLOP e VLOSE, in parallelo (non in sostituzione) alla vigilanza che i coordinatori dei servizi digitali nazionali esercitano sugli altri prestatori. La Commissione può avvalersene per: accertare una presunta violazione degli obblighi DSA da parte di una VLOP o VLOSE; valutare l'efficacia delle misure adottate da una VLOP in risposta a una valutazione dei rischi sistemici; acquisire informazioni necessarie per la designazione o la revisione della designazione come VLOP/VLOSE; e raccogliere dati per le proprie funzioni di analisi e valutazione del mercato.

Le due forme di richiesta: semplice vs. decisione formale

L'articolo 67 prevede due modalità distinte di richiesta, con diversa forza giuridica.

La semplice richiesta di informazioni (par. 1-2) è uno strumento informale ma non privo di conseguenze: pur non essendo una decisione vincolante, la semplice richiesta indica le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Il destinatario è tecnicamente libero di non rispondere (a differenza di quanto avviene per una decisione formale), ma fornire informazioni false o incomplete espone a sanzioni. In pratica, la semplice richiesta è uno strumento di primo accesso alle informazioni, usato quando la Commissione ha ragione di ritenere che il destinatario coopererà volontariamente.

La decisione formale di richiesta di informazioni (par. 1 e 3) è uno strumento vincolante: il destinatario è obbligato a fornire le informazioni entro il termine stabilito. La decisione indica: la base giuridica, lo scopo della richiesta, le informazioni richieste, il termine, le sanzioni pecuniarie (art. 74) in caso di informazioni inesatte o incomplete, le penalità di mora (art. 76) per ritardi nell'adempimento, e il diritto di ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La decisione formale viene tipicamente usata quando la semplice richiesta non ha prodotto risposta soddisfacente, o quando la Commissione ritiene necessario dotarsi di uno strumento giuridicamente certo fin dall'inizio.

La platea dei possibili destinatari

Un aspetto particolarmente rilevante dell'articolo 67 è la definizione ampia dei possibili destinatari delle richieste di informazioni. Oltre ai fornitori di VLOP e VLOSE, la Commissione può richiedere informazioni a «qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione». Rientrano in questa categoria:

  • Le organizzazioni che conducono revisioni indipendenti delle VLOP e VLOSE ai sensi dell'articolo 37 del DSA: queste hanno accesso privilegiato a informazioni sui sistemi algoritmici e sui meccanismi di moderazione delle piattaforme;
  • I fornitori di servizi ausiliari (ad esempio, fornitori di infrastruttura cloud, provider di sistemi di targeting pubblicitario) che collaborano con le VLOP;
  • Gli inserzionisti e gli operatori pubblicitari che possono detenere informazioni sui meccanismi di pubblicità mirata usati dalle VLOP;
  • I ricercatori accreditati che hanno ottenuto accesso ai dati delle VLOP ai sensi dell'articolo 40 del DSA.

Questa ampiezza riflette la complessità degli ecosistemi tecnologici delle VLOP, dove la responsabilità è spesso distribuita tra molteplici attori della catena del valore.

Il regime di responsabilità per chi risponde tramite avvocati

Il paragrafo 4 introduce una disposizione specifica per la risposta tramite avvocati: gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti (VLOP, VLOSE o altri destinatari), ma i clienti restano pienamente responsabili se le informazioni fornite sono incomplete, inesatte o fuorvianti. Questa regola - modellata su quella del diritto antitrust europeo - è fondamentale per prevenire l'elusione della responsabilità attraverso l'interposizione del patrocinio legale.

In pratica, significa che un'azienda non può rifugiarsi dietro la circostanza che la risposta alla Commissione è stata formalmente inviata dai propri avvocati per invocare l'irresponsabilità in caso di informazioni false. La responsabilità rimane in capo all'impresa, che deve assicurarsi che le istruzioni fornite agli avvocati siano complete e veritiere. L'avvocato che sappia che le informazioni fornite al cliente per la risposta alla Commissione sono false ha obblighi deontologici che prevalgono sull'esecuzione del mandato.

Il coordinamento con i CSD: l'obbligo di informazione immediata

Il paragrafo 6 impone alla Commissione di inviare copia di ogni richiesta (semplice o decisione formale) ai coordinatori dei servizi digitali «senza indebito ritardo», attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85. Questo obbligo di trasmissione riflette il principio di cooperazione leale tra la Commissione e le autorità nazionali nel DSA: i CSD hanno interesse a conoscere le indagini aperte dalla Commissione sulle VLOP/VLOSE che operano nel proprio Stato, sia per coordinate le proprie attività di vigilanza sia per evitare interferenze o sovrapposizioni. Analogamente, il paragrafo 5 impone ai CSD di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per i suoi compiti di vigilanza, creando un flusso bidirezionale.

Il diritto al ricorso e le garanzie procedurali

La previsione del diritto di ricorso alla Corte di giustizia dell'UE, che la decisione formale deve menzionare esplicitamente, è parte di un sistema di garanzie procedurali più ampio che il DSA costruisce attorno ai poteri investigativi della Commissione. L'articolo 67 si inserisce in un quadro che include: il diritto di essere ascoltati prima di ogni decisione definitiva (art. 79); l'accesso al fascicolo (art. 79, par. 4); il principio che le decisioni possono essere basate solo su obiezioni in merito alle quali le parti hanno potuto esprimersi. Questo insieme di garanzie mira a bilanciare l'effettività della vigilanza con i diritti fondamentali dei soggetti vigilati, conformemente ai principi generali del diritto UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa distingue una semplice richiesta di informazioni da una decisione formale?

La semplice richiesta è uno strumento informale: il destinatario è invitato a rispondere ma non vi è obbligato formalmente, tuttavia fornire informazioni false o incomplete espone a sanzioni pecuniarie ex art. 74. La decisione formale è vincolante: il destinatario è obbligato a rispondere entro il termine stabilito, ed è soggetto sia a sanzioni pecuniarie sia a penalità di mora ex art. 76 in caso di ritardo o inadempimento. La decisione deve indicare anche il diritto di ricorso alla Corte di giustizia UE.

La Commissione può chiedere informazioni a soggetti diversi dalle VLOP e VLOSE?

Sì. L'articolo 67 permette alla Commissione di rivolgere richieste a 'qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni rilevanti', incluse le organizzazioni che conducono revisioni indipendenti (art. 37) e qualsiasi altro soggetto della catena del valore delle VLOP/VLOSE.

Se rispondo tramite avvocati, sono comunque responsabile della completezza delle informazioni?

Sì. Il paragrafo 4 stabilisce espressamente che i clienti restano pienamente responsabili se le informazioni fornite dai propri avvocati sono incomplete, inesatte o fuorvianti. L'interposizione del patrocinio legale non trasferisce la responsabilità dall'impresa all'avvocato; al contrario, chi risponde deve assicurarsi di fornire istruzioni complete e veritiere ai propri legali.

I coordinatori dei servizi digitali nazionali vengono informati delle richieste della Commissione?

Sì. Il paragrafo 6 impone alla Commissione di inviare copia di ogni richiesta ai CSD 'senza indebito ritardo', attraverso il sistema di condivisione delle informazioni previsto dall'articolo 85. Questo garantisce il coordinamento tra la vigilanza europea e quella nazionale e previene sovrapposizioni o interferenze procedurali.

Entro quanto tempo devo rispondere a una richiesta di informazioni della Commissione?

Il termine è fissato dalla Commissione nella singola richiesta o decisione, in base alla complessità delle informazioni richieste e alle circostanze del caso. La norma parla di 'termine ragionevole'. In caso di decisione formale, il mancato rispetto del termine espone a penalità di mora ex articolo 76, calcolate per ogni giorno di ritardo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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