Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 D.Lgs. 175/2016 — Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 3 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e pagamento
- Articolo 3 L. 184/1983: Poteri tutelari nelle comunità e istituti
- Art. 3 Reg. (UE) 2024/1689 — Definizioni
- Art. 3 Cod. Amb. — criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi
- Art. 3 D.Lgs. 148/2015 — Misura
- Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale