Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token di moneta elettronica

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi sono soggetti:

a) ai requisiti di cui agli articoli 36, 37 e 38 e all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento, anziché all’articolo 7 della direttiva 2009/110/CE;

b) ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, anziché all’articolo 5 della direttiva 2009/110/CE.

In deroga all’articolo 36, paragrafo 9, per quanto riguarda gli emittenti dei token di moneta elettronica significativi, l’audit indipendente è prescritto ogni sei mesi a decorrere dalla data della decisione di classificare i token di moneta elettronica quali significativi ai sensi dell’articolo 56 o dell’articolo 57, se del caso.

2. Le autorità competenti degli Stati membri d’origine possono imporre agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi di conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 1, ove necessario per affrontare i rischi che tali disposizioni mirano a contrastare, quali i rischi di liquidità, i rischi operativi o i rischi derivanti dall’inottemperanza ai requisiti per la gestione della riserva di attività.

3. Gli articoli 22, 23 e 24, paragrafo 3, si applicano ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro.

In sintesi

  • Gli istituti di moneta elettronica che emettono EMT significativi sono soggetti ai requisiti prudenziali MiCA (artt. 36, 37, 38, 45) in sostituzione delle disposizioni della Direttiva 2009/110/CE sulla riserva e il capitale.
  • Per gli EMT significativi, l'audit indipendente della riserva è prescritto ogni sei mesi (anziché annualmente) a decorrere dalla data di classificazione come significativo.
  • Le autorità competenti nazionali possono imporre gli stessi obblighi rafforzati anche agli emittenti di EMT non significativi, ove necessario per gestire rischi specifici.
  • Agli EMT denominati in una valuta non UE si applicano le disposizioni speciali degli artt. 22, 23 e 24, par. 3, che limitano l'utilizzo estensivo di tali token nei pagamenti nell'Unione.
Indice dei contenuti

Il contesto: EMT significativi e il doppio binario normativo

L'art. 58 MiCA si inserisce nel Titolo IV dedicato ai token di moneta elettronica (EMT) e disciplina il regime applicabile agli emittenti di EMT classificati come «significativi» ai sensi dell'art. 56 (su iniziativa dell'autorità competente) o dell'art. 57 (su richiesta volontaria dell'emittente). Gli EMT sono token il cui valore è stabilizzato con riferimento a una sola valuta ufficiale - tipicamente l'euro - e rientrano nella zona di confine tra la moneta elettronica tradizionale (disciplinata dalla Direttiva 2009/110/CE) e le cripto-attività. MiCA non abroga la Direttiva 2009/110/CE per gli EMT: piuttosto, costruisce su di essa un regime «rafforzato» per i token che, per diffusione, valore delle transazioni o interconnessione sistemica, presentano rischi elevati per la stabilità finanziaria e i sistemi di pagamento.

Sostituzione delle disposizioni della Direttiva 2009/110/CE

Il par. 1 opera una sostituzione selettiva delle regole prudenziali della Direttiva EMD2 con le disposizioni MiCA per gli emittenti di EMT significativi:

  • L'art. 7 della Direttiva 2009/110/CE (tutela dei fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, tramite investimento in attività sicure e liquide o polizza assicurativa) è sostituito dagli artt. 36, 37 e 38 MiCA (riserva di attività, politiche di investimento, liquidità) e dall'art. 45, parr. 1-4 MiCA (requisiti aggiuntivi per gli emittenti significativi, inclusi requisiti di capitale aggiuntivi e limitazioni all'investimento della riserva).
  • L'art. 5 della Direttiva 2009/110/CE (requisiti di capitale iniziale e fondi propri) è sostituito dagli artt. 35, parr. 2, 3 e 5 MiCA (requisiti patrimoniali, inclusa la possibilità di fondi propri aggiuntivi) e dall'art. 45, par. 5 MiCA (coefficienti patrimoniali specifici per gli emittenti significativi).

La logica è che gli EMT significativi, per la loro diffusione, non possono più essere trattati come semplice moneta elettronica: richiedono una riserva di attività strutturata secondo gli standard MiCA, con segregazione, politiche d'investimento conservative e meccanismi di liquidità rafforzati.

L'audit semestrale: una specifica per gli emittenti significativi

Una disposizione particolarmente rilevante sul piano operativo è la previsione dell'audit indipendente semestrale della riserva di attività per gli emittenti di EMT significativi. In deroga all'art. 36, par. 9 (che prevede l'audit annuale), per gli emittenti di EMT significativi l'audit è prescritto ogni sei mesi, a decorrere dalla data della decisione di classificazione come significativo. Questo requisito ha implicazioni organizzative e di costo significative: l'emittente deve mantenere una funzione di revisione interna e rapporti con revisori esterni capaci di condurre audit semestrali della riserva, documentando la composizione, la valutazione e la liquidità delle attività in portafoglio. La finalità è assicurare una sorveglianza continua e ravvicinata sulla solidità della riserva, in considerazione del rischio sistemico che una crisi dell'emittente significativo potrebbe generare.

Il potere discrezionale dell'autorità competente per gli EMT non significativi

Il par. 2 introduce una clausola di flessibilità regolatoria: le autorità competenti degli Stati membri d'origine possono imporre agli emittenti di EMT non significativi il rispetto degli stessi requisiti rafforzati del par. 1, ove necessario per gestire rischi specifici. I rischi esplicitamente citati sono:

  • Rischi di liquidità: situazioni in cui l'emittente potrebbe non avere attività sufficientemente liquide per soddisfare le richieste di rimborso.
  • Rischi operativi: vulnerabilità nei sistemi informatici, nelle procedure di custodia delle chiavi private o nella gestione dei processi di emissione e rimborso.
  • Rischi di inottemperanza alla disciplina della riserva: investimenti della riserva in attività non conformi o insufficiente segregazione delle attività.

Questa norma consente alle autorità di agire in via preventiva, prima che un EMT raggiunga le soglie di significatività, qualora emergano segnali di rischio che giustificano una vigilanza rafforzata anticipata. È un potere di carattere discrezionale, che deve essere esercitato in modo proporzionato e motivato.

Regime speciale per gli EMT denominati in valute non UE

Il par. 3 applica le disposizioni degli artt. 22, 23 e 24, par. 3 MiCA agli EMT denominati in valute che non siano valute ufficiali di uno Stato membro dell'Unione europea (es. un EMT agganciato al dollaro USA, allo yen giapponese o ad altre valute terze). Questa previsione riflette una preoccupazione specifica del legislatore europeo: i token agganciati a valute non UE, se ampiamente diffusi come mezzo di pagamento nell'Unione, potrebbero indebolire la sovranità monetaria degli Stati membri e la trasmissione della politica monetaria della BCE. Gli artt. 22 e 23 prevedono in particolare limitazioni all'utilizzo degli EMT come mezzo di pagamento su larga scala (con specifici obblighi di segnalazione superata la soglia di transazioni mensili) e il potere dell'ABE di imporre misure correttive, inclusa la sospensione dell'emissione, quando i volumi di utilizzo nell'Unione superano determinate soglie. Si tratta di disposizioni che rendono strutturalmente difficile l'adozione «sistemica» nell'Unione di stable coin denominate in dollari o altre valute terze.

Implicazioni pratiche per gli emittenti di EMT

Per gli istituti di moneta elettronica che intendono emettere EMT, l'art. 58 pone un obbligo di pianificazione: al momento del lancio, anche se il token non è ancora classificato come significativo, l'emittente deve strutturare la riserva e i processi di audit in modo da poter rapidamente scalare verso il regime rafforzato senza discontinuità operative. I costi di compliance per un emittente significativo sono sensibilmente superiori a quelli di un emittente ordinario, e devono essere anticipati nel business plan. Il monitoraggio dei criteri di significatività (artt. 56-57) diventa quindi un'attività gestionale continua.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può emettere EMT ai sensi di MiCA?

Solo gli enti creditizi (banche) e gli istituti di moneta elettronica (EMI) autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/110/CE possono emettere EMT. A differenza degli ART, per cui MiCA prevede un'autorizzazione ad hoc, gli EMT sono riservati a soggetti già autorizzati ai sensi del diritto europeo preesistente. L'emittente deve tuttavia notificare il white paper all'autorità competente almeno 40 giorni lavorativi prima dell'offerta.

Quali criteri determinano la classificazione di un EMT come significativo?

L'art. 56 MiCA elenca i criteri: numero di possessori, capitalizzazione di mercato, volume e numero di transazioni, grado di interconnessione con il sistema finanziario, utilizzo transfrontaliero nell'Unione e accettazione come mezzo di pagamento. La valutazione è condotta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, ma l'ABE ha un ruolo consultivo e, per i token di rilevanza sistemica, può intervenire direttamente.

Un emittente di EMT significativo deve ancora rispettare la Direttiva 2009/110/CE?

Parzialmente. L'art. 58 sostituisce specifiche disposizioni della Direttiva 2009/110/CE (artt. 5 e 7) con i corrispondenti requisiti MiCA. Le restanti disposizioni della direttiva - tra cui le norme sull'autorizzazione, la vigilanza prudenziale generale e i diritti dei titolari di moneta elettronica - continuano ad applicarsi. MiCA si sovrappone alla direttiva in modo mirato, rafforzando solo i requisiti prudenziali più critici.

Con quale frequenza deve essere eseguito l'audit della riserva per gli EMT significativi?

Ogni sei mesi, a decorrere dalla data della decisione di classificazione come significativo (art. 58, par. 1, ult. comma). Per gli EMT non significativi, l'audit è annuale ai sensi dell'art. 36, par. 9. L'audit deve essere condotto da un revisore indipendente e deve verificare la composizione, la valutazione, la liquidità e la segregazione delle attività che compongono la riserva.

Gli EMT agganciati a valute non euro sono vietati nell'Unione europea?

No, non sono vietati, ma sono soggetti a un regime più restrittivo. L'art. 58, par. 3 applica le disposizioni degli artt. 22, 23 e 24, par. 3 MiCA, che prevedono obblighi di segnalazione, limiti agli importi delle singole transazioni e poteri dell'ABE di imporre misure correttive quando i volumi di utilizzo nell'Unione raggiungono soglie che potrebbero compromettere la sovranità monetaria degli Stati membri o la trasmissione della politica monetaria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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