Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54 Reg. (UE) 2022/2065 – Risarcimento

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

I destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, ai fornitori di servizi intermediari relativamente a danni o perdite subiti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari.

In sintesi

  • I destinatari del servizio - utenti, consumatori, imprese che utilizzano la piattaforma - hanno il diritto di chiedere il risarcimento ai prestatori di servizi intermediari per danni subiti a causa di una violazione del DSA.
  • Il diritto al risarcimento si fonda sul diritto dell'Unione e nazionale applicabile: il DSA non crea un regime autonomo di responsabilità civile, ma garantisce che i rimedi nazionali siano disponibili per le violazioni del regolamento.
  • La norma copre qualsiasi prestatore di servizi intermediari (mere conduit, caching, hosting, piattaforme, VLOP/VLOSE) che violi gli obblighi previsti dal DSA.
  • Il risarcimento riguarda danni o perdite effettivi subiti a seguito della violazione, secondo le regole generali della responsabilità civile dell'ordinamento competente.
  • La disposizione si raccorda con il sistema di reclami (art. 20), la risoluzione extragiudiziale (art. 21) e le sanzioni pubblicistiche della Commissione, senza sovrapporsi.
Indice dei contenuti

La funzione dell'art. 54 nel sistema del DSA

L'articolo 54 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è una norma breve ma di significativo impatto sistematico. Essa garantisce che il sistema di obblighi del DSA non sia presidiato soltanto da sanzioni di diritto pubblico (irrogabili dal coordinatore dei servizi digitali o dalla Commissione europea), ma anche da rimedi di diritto privato: il diritto al risarcimento del danno azionabile dal singolo destinatario del servizio davanti al giudice civile.

La norma non introduce un regime autonomo di responsabilità civile «DSA-specifico» con proprie regole di imputazione, colpa, nesso causale o danno risarcibile. Rinvia invece al «diritto dell'Unione e nazionale» applicabile, il che significa che i danneggiati devono azionare i rimedi già previsti nei rispettivi ordinamenti nazionali - in Italia, tipicamente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per illecito aquiliano, o la responsabilità contrattuale se tra utente e piattaforma esiste un contratto - allegando che la condotta illecita consiste nella violazione degli obblighi del DSA.

Chi sono i «destinatari del servizio» titolari del diritto

La nozione di «destinatari del servizio» è definita all'art. 3, lett. b) DSA come «qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi un servizio intermediario, in particolare per cercare informazioni o per renderle accessibili». Si tratta di una categoria ampia: il consumatore che usa una piattaforma social, l'imprenditore che vende su un marketplace, il privato che utilizza un servizio di cloud hosting, il ricercatore che accede a un motore di ricerca.

Non sono inclusi i terzi che non utilizzano il servizio ma che subiscono danni indirettamente dalla condotta della piattaforma - ad esempio, i titolari di diritti d'autore che non sono iscritti alla piattaforma, o i concorrenti di un'impresa che abusa della piattaforma. Per questi soggetti il rimedio dovrà essere cercato in altri strumenti di diritto dell'Unione (es. il DMA per le condotte anticoncorrenziali delle grandi piattaforme) o nel diritto nazionale.

Quali violazioni del DSA fondano la pretesa risarcitoria

Il diritto al risarcimento sorge «a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento» da parte del prestatore. Questo apre la strada a diverse ipotesi concrete.

Un prestatore che non abbia predisposto il meccanismo di notice and action (art. 16) o che non abbia dato seguito a una segnalazione regolarmente presentata, causando la permanenza di contenuti illeciti che hanno danneggiato la reputazione di un utente, potrebbe rispondere ai sensi dell'art. 54. Allo stesso modo, una piattaforma che abbia adottato misure di moderazione in modo arbitrario - sospendendo account senza le garanzie procedurali dell'art. 17 (obbligo di motivazione della decisione di restrizione) - potrebbe essere chiamata a risarcire il danno patrimoniale subito dall'utente per effetto della sospensione ingiustificata.

Le VLOP che non abbiano correttamente valutato e attenuato i rischi sistemici (artt. 34-35) e che abbiano così consentito la diffusione di contenuti lesivi potrebbero fronteggiare pretese risarcitorie in misura ben più significativa, data la scala dei potenziali danni. Tuttavia, la prova del nesso causale tra l'omissione della VLOP e il danno specifico subito da un singolo utente sarà spesso ardua.

Il raccordo con le sanzioni pubblicistiche e i rimedi stragiudiziali

L'art. 54 si affianca - senza sovrapporsi - agli altri rimedi previsti dal DSA. Il sistema interno di gestione dei reclami (art. 20) e la risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21) costituiscono percorsi più rapidi e meno costosi per ottenere una tutela individuale, ma i loro esiti non hanno forza esecutiva garantita; il risarcimento civile invece, una volta ottenuto con sentenza, è titolo esecutivo.

Le sanzioni irrogabili dal coordinatore dei servizi digitali o dalla Commissione (fino al 6% del fatturato mondiale annuo) sono sanzioni di diritto pubblico, che non comportano automaticamente il risarcimento dei singoli danneggiati. L'art. 54 colma questo vuoto: anche se una VLOP ha già pagato una sanzione alla Commissione per violazione del DSA, i singoli utenti danneggiati da quella violazione conservano il proprio diritto al risarcimento civile.

Il diritto italiano e la norma di recepimento

In Italia, il DSA è direttamente applicabile come regolamento europeo dal 17 febbraio 2024. L'AGCOM è stata designata come coordinatore dei servizi digitali con il decreto legislativo di adeguamento. Per esercitare il diritto al risarcimento ex art. 54, un utente italiano che abbia subito un danno per effetto di una violazione del DSA da parte di un prestatore si rivolgerà al giudice civile competente (es. tribunale del luogo di residenza per il consumatore, in forza delle norme di competenza a tutela dei consumatori del regolamento Bruxelles I-bis) con un'azione di responsabilità civile, indicando come fatto illecito la specifica violazione del DSA.

La norma si raccorda anche con il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e con il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 per adeguarsi al GDPR): se la violazione del DSA si sovrappone a una violazione del GDPR (es. trattamento illecito di dati nella moderazione dei contenuti), il danneggiato potrà invocare entrambe le basi normative.

Limiti pratici e prospettive

Il principale limite pratico dell'art. 54 è la difficoltà di provare il nesso causale tra la violazione del DSA e il danno specifico, soprattutto per violazioni di tipo «sistemico» (es. algoritmi raccomandatori che amplificano contenuti lesivi). In questi casi, gli strumenti più efficaci rimangono le azioni collettive o le indagini pubbliche della Commissione.

Tuttavia, per casi di moderazione arbitraria ben documentati, di violazione degli obblighi di trasparenza che abbiano direttamente leso un utente o di inottemperanza a ordini di rimozione che abbiano prolungato l'esposizione a contenuti diffamatori, l'art. 54 offre una base solida per un'azione risarcitoria individuale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'art. 54 DSA crea un diritto al risarcimento automatico per qualsiasi violazione del DSA?

No. Il destinatario del servizio deve dimostrare, secondo le regole di diritto nazionale applicabili, tutti gli elementi della responsabilità civile: la violazione degli obblighi DSA da parte del prestatore, il danno subito, e il nesso causale tra la violazione e il danno. Il DSA non introduce una presunzione di responsabilità né un danno forfettario.

Dove si porta l'azione risarcitoria contro una grande piattaforma straniera?

In base al regolamento Bruxelles I-bis (UE 1215/2012), un consumatore italiano può agire davanti al giudice del proprio luogo di residenza. Per le controversie B2B la competenza dipende dal contratto o dal domicilio del convenuto. Il DSA impone alle piattaforme con sede fuori UE di designare un rappresentante legale nell'UE, facilitando la notifica degli atti.

Se la Commissione ha già sanzionato una VLOP per violazione del DSA, i singoli utenti perdono il diritto al risarcimento?

No. La sanzione pubblicistica e il risarcimento privato sono rimedi paralleli e indipendenti. La decisione della Commissione che accerti la violazione può però costituire un elemento di prova rilevante nell'azione risarcitoria del singolo, facilitando la dimostrazione della condotta illecita.

Il diritto al risarcimento ex art. 54 DSA si applica anche ai danni non patrimoniali (es. danno alla reputazione, danno psicologico)?

Sì, nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile riconosce il risarcimento dei danni non patrimoniali. In Italia, il danno alla reputazione e il danno psicologico sono risarcibili come danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., purché si tratti di lesioni di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

Un'impresa che usa una piattaforma B2B può invocare l'art. 54 DSA?

Sì, l'art. 54 fa riferimento a 'destinatari del servizio', categoria che include le persone giuridiche (imprese) che utilizzano servizi intermediari. Tuttavia, le norme processuali applicabili all'azione risarcitoria saranno quelle generali della responsabilità civile imprenditoriale, non quelle di tutela del consumatore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.