- L'ABE classifica un EMT come «significativo» quando soddisfa almeno tre dei criteri quantitativi previsti dall'articolo 43, paragrafo 1, rilevati nella prima relazione successiva all'offerta al pubblico o in almeno due relazioni consecutive semestrali.
- Se più emittenti emettono lo stesso EMT, i dati vengono aggregati ai fini della soglia di classificazione.
- Le autorità competenti degli Stati membri d'origine riferiscono almeno due volte all'anno ad ABE e BCE (e, per le valute non-euro, alle banche centrali nazionali) le informazioni rilevanti per la valutazione dei criteri dell'articolo 43.
- ABE notifica il progetto di decisione di classificazione all'emittente e alle autorità competenti; questi dispongono di 20 giorni lavorativi per osservazioni scritte; la decisione definitiva è adottata entro 60 giorni lavorativi dalla notifica del progetto.
- Con la classificazione come significativo, la vigilanza sull'emittente viene trasferita all'ABE entro 20 giorni lavorativi, salvo la deroga per EMT in valuta non-euro con almeno l'80% di possessori e volumi concentrati nello Stato membro d'origine.
- L'ABE rivaluta annualmente la classificazione e può declassare il token se i criteri dell'articolo 43 non sono più soddisfatti, seguendo la stessa procedura in contraddittorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione dei token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’ABE classifica i token di moneta elettronica quali token di moneta elettronica significativi, se almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, sono soddisfatti:
a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, successiva all’offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di tali token; o
b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Se diversi emittenti emettono lo stesso token di moneta elettronica, il soddisfacimento dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, informazioni pertinenti alla valutazione del soddisfacimento dei criteri stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token di moneta elettronica si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.
4. Laddove concluda che un token di moneta elettronica soddisfi i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo e lo notifica all’emittente di tale token di moneta elettronica, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.
5. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token di moneta elettronica come un token di moneta elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 4 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detto token e la rispettiva autorità competente.
6. Se un token di moneta elettronica è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 5, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
7. In deroga al paragrafo 6, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token di moneta elettronica significativi denominati in una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni dei token di moneta elettronica significativi sono concentrati nello Stato membro d’origine. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sugli eventuali casi di applicazione della deroga di cui al primo comma. Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato membro d’origine quando l’ordinante o il beneficiario è stabilito in detto Stato membro.
8. Ogni anno l’ABE rivaluta la classificazione dei token di moneta elettronica significativi sulla base delle informazioni disponibili, anche derivanti dalle relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Laddove concluda che taluni token di moneta elettronica non soddisfino più i criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più il token di moneta elettronica come significativo e lo notifica agli emittenti di tali token di moneta elettronica, alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token di moneta elettronica, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.
9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token di moneta elettronica come significativo entro 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di detti token e la rispettiva autorità competente.
10. Se un token di moneta elettronica non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza relative all’emittente di tale token di moneta elettronica sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 56 D.Lgs. 504/1995 — Particolari modalità di pagamento dell'accisa
- Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso
- Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di buone pratiche
- Art. 56 Cod. Amb. — attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
- Art. 56 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti pendenti
- Art. 56 D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Commento
La categoria degli EMT significativi: perché esiste
Il Regolamento MiCA introduce una graduazione di vigilanza per i token di moneta elettronica (EMT): accanto al regime «ordinario» — vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine — esiste un regime «rafforzato» riservato agli EMT che raggiungono dimensioni sistemicamente rilevanti. La logica è analoga a quella bancaria (banche significative vigilate direttamente dalla BCE nell'SSM) e alla classificazione degli stablecoin di pagamento significativi proposta dalla BIS: un EMT molto diffuso, con decine di milioni di possessori e volumi di transazioni miliardari, pone rischi per la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria che trascendono la capacità di vigilanza di una singola autorità nazionale. L'ABE, come autorità di supervisione europea, garantisce uniformità di applicazione e coordinamento con la BCE.
Criteri di classificazione: rinvio all'articolo 43
L'articolo 56 non elenca autonomamente i criteri quantitativi: rinvia all'articolo 43, paragrafo 1 MiCA, che li fissa per gli ART significativi con applicazione analogica agli EMT. Tali criteri includono indicatori come il numero di possessori, il valore dei token emessi, il numero e il valore delle operazioni effettuate, la dimensione della riserva di attività e l'interconnessione con il sistema finanziario. Per la classificazione come significativo occorre che almeno tre di tali criteri siano soddisfatti. La soglia è deliberatamente alta per evitare che EMT di nicchia subiscano automaticamente l'assoggettamento al regime rafforzato, gravoso in termini di requisiti di fondi propri, gestione della liquidità e supervisione ABE.
Finestre di osservazione e aggregazione dei dati
Il paragrafo 1 prevede due distinte finestre temporali che attivano la classificazione: (a) i criteri sono soddisfatti nella prima relazione semestrale successiva all'offerta al pubblico; oppure (b) in almeno due relazioni consecutive. La seconda finestra è progettata per evitare classificazioni basate su picchi temporanei (es. un evento promozionale che gonfia provvisoriamente il numero di possessori): solo la persistenza nel tempo dei criteri giustifica l'innalzamento della soglia di vigilanza. Il paragrafo 2 regola il caso di co-emissione: quando lo stesso EMT è emesso da più soggetti distinti, i dati di tutti gli emittenti vengono aggregati prima di verificare le soglie. Questo impedisce che la frammentazione artificiale dell'emissione tra più entità consenta di eludere la classificazione come significativo.
Flussi informativi: autorità nazionali verso ABE e BCE
Il paragrafo 3 delinea il meccanismo di raccolta dati su cui si basa la valutazione ABE. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono ad ABE e BCE, almeno due volte all'anno, le informazioni pertinenti per la verifica dei criteri dell'articolo 43. Se l'emittente è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro, o se il token è denominato in una valuta non-euro, le informazioni vengono trasmesse anche alla banca centrale nazionale interessata. Quest'ultima disposizione riconosce il rilievo monetario degli EMT denominati in valute nazionali: uno stablecoin ancorato alla corona svedese o alla corona danese, ad esempio, potrebbe influire sulla politica monetaria della Riksbank o della Danmarks Nationalbank, che devono quindi essere tenute informate e coinvolte nel procedimento.
Il procedimento di classificazione: notifica, contraddittorio, decisione
Quando ABE ritiene che un EMT soddisfi i criteri di significatività, il paragrafo 4 attiva il seguente iter: (i) ABE elabora un progetto di decisione di classificazione; (ii) lo notifica all'emittente, all'autorità competente, alla BCE e, ove applicabile, alla banca centrale nazionale; (iii) i destinatari dispongono di 20 giorni lavorativi per formulare osservazioni e commenti scritti; (iv) ABE valuta le osservazioni e adotta la decisione definitiva entro 60 giorni lavorativi dalla notifica del progetto. Il termine di 60 giorni include i 20 giorni per il contraddittorio: in pratica, ABE ha circa 40 giorni lavorativi ulteriori per deliberare dopo la scadenza del periodo di osservazioni. La sequenza richiama il modello del procedimento amministrativo partecipato: l'emittente può contestare la valutazione dei criteri, produrre dati alternativi o invocare circostanze attenuanti prima che la classificazione diventi definitiva.
Trasferimento della vigilanza all'ABE e la deroga per valute non-euro
Il paragrafo 6 stabilisce la conseguenza principale della classificazione: le responsabilità di vigilanza sull'emittente vengono trasferite dall'autorità competente nazionale all'ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione definitiva. Il trasferimento richiede cooperazione tra ABE e autorità cedente per garantire continuità del controllo. Il paragrafo 7 introduce una deroga rilevante: il trasferimento non avviene se l'EMT è denominato in una valuta non-euro di uno Stato membro e almeno l'80% dei possessori e del volume delle operazioni è concentrato nello Stato membro d'origine. La ratio è di preservare la competenza dell'autorità nazionale per stablecoin il cui impatto rimane essenzialmente domestico, anche se classificati come significativi. L'operazione si considera effettuata nello Stato membro d'origine quando l'ordinante o il beneficiario è ivi stabilito. L'autorità nazionale deve informare annualmente ABE sui casi in cui applica questa deroga.
Procedura di declassificazione e rivalutazione annuale
Il paragrafo 8 prevede che ABE rivaluti annualmente la classificazione sulla base delle informazioni disponibili (relazioni semestrali e dati ricevuti ai sensi dell'articolo 22). Se i criteri non sono più soddisfatti, ABE avvia una procedura speculare a quella di classificazione: progetto di decisione di declassificazione, notifica con periodo di contraddittorio di 20 giorni, decisione definitiva entro 60 giorni. Il paragrafo 10 regolamenta il trasferimento inverso: la vigilanza torna all'autorità competente nazionale entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione di declassificazione. Questo meccanismo di rivalutazione introduce una componente dinamica nella vigilanza: un EMT che subisce un crollo di adozione o riduce il proprio volume di transazioni può uscire dal regime rafforzato, alleggerendo il carico regolamentare sull'emittente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quanti criteri dell'articolo 43 devono essere soddisfatti per classificare un EMT come significativo?
Almeno tre dei criteri previsti dall'articolo 43, paragrafo 1 MiCA. Non è necessario che tutti i criteri siano soddisfatti: la classificazione come significativo scatta al superamento di qualsiasi tre dei criteri elencati.
L'emittente può opporsi alla classificazione come EMT significativo?
Sì: il procedimento di classificazione prevede un contraddittorio di 20 giorni lavorativi in cui l'emittente, l'autorità competente e la BCE possono formulare osservazioni scritte. ABE deve tenere debitamente conto di tali osservazioni prima della decisione definitiva. Non è tuttavia previsto un diritto di veto: ABE mantiene il potere decisionale finale.
Cosa cambia concretamente per un emittente di EMT classificato come significativo?
La vigilanza diretta passa dall'autorità competente nazionale all'ABE (salvo deroga per valute non-euro con concentrazione domestica). Entrano in applicazione requisiti rafforzati previsti per gli EMT significativi: in particolare quelli previsti dal Titolo IV MiCA richiamati per analogia dall'articolo 58 e seguenti, compreso l'obbligo di dotarsi di fondi propri aggiuntivi e di politiche di liquidità più stringenti.
Cosa succede quando più emittenti emettono lo stesso EMT?
I dati di tutti gli emittenti vengono aggregati per la valutazione delle soglie dell'articolo 43. Ciascun emittente non può quindi eludere la classificazione come significativo frammentando l'emissione tra più entità: il test si applica all'EMT come prodotto, non al singolo emittente.
Con quale frequenza ABE rivaluta la classificazione degli EMT significativi?
Almeno una volta all'anno, sulla base delle relazioni semestrali delle autorità nazionali e di eventuali informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 22. Se in sede di rivalutazione i criteri non risultano più soddisfatti, ABE avvia la procedura di declassificazione con gli stessi termini procedurali (20 giorni per osservazioni, 60 giorni per decisione definitiva).
Vedi anche