Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 – Piani di risanamento e di rimborso

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token di moneta elettronica.

In deroga all’articolo 46, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

In sintesi

  • L'articolo 55 estende agli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) la disciplina dei piani di risanamento e di rimborso prevista per gli ART dal Titolo III, Capo 6 (articoli 46 e 47), mediante rinvio per relationem con adattamenti specifici.
  • Per gli EMT il piano di risanamento deve essere notificato all'autorità competente entro sei mesi dall'offerta al pubblico o dall'ammissione alla negoziazione, in deroga al termine generale previsto per gli ART dall'art. 46, par. 2.
  • Analogamente, il piano di rimborso deve essere notificato entro sei mesi dall'offerta al pubblico o dall'ammissione alla negoziazione, in deroga all'art. 47, par. 3.
  • I termini derogatori per EMT sono più ampi di quelli ordinari degli ART, riflettendo la natura degli EMT come strumenti tendenzialmente più semplici rispetto agli ART con paniere diversificato.
Indice dei contenuti

Il rinvio dinamico alla disciplina degli ART

L'articolo 55 MiCA non contiene una disciplina autonoma dei piani di risanamento e di rimborso per gli emittenti di token di moneta elettronica (EMT): si limita a richiamare «mutatis mutandis» le norme del Titolo III, Capo 6, applicabili agli emittenti di ART. Questa tecnica legislativa del rinvio per relationem con adattamenti (la clausola «mutatis mutandis») è comune nel diritto finanziario UE e consente di evitare duplicazioni normative, garantendo al tempo stesso la coerenza sistematica del regolamento.

Il Capo 6 del Titolo III comprende principalmente gli articoli 46 (piano di risanamento) e 47 (piano di rimborso). L'articolo 55 li rende applicabili agli EMT con due deroghe espresse ai termini di notifica, che sono l'unico contenuto diretto dell'articolo.

Distinzione tra ART ed EMT: perché disciplina analoga ma non identica

Per comprendere la ratio delle deroghe è necessario inquadrare la distinzione fondamentale tra ART ed EMT nell'architettura MiCA. Gli ART (token collegati ad attività) sono token il cui valore è stabilizzato riferendosi a un paniere di attività, che può includere valute ufficiali, materie prime, criptovalute o altre attività reali. Questa complessità li espone a rischi di gestione della riserva, di cambio e di concentrazione più articolati.

Gli EMT (token di moneta elettronica) sono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a una sola valuta ufficiale: sono essenzialmente moneta elettronica in formato cripto-asset. La struttura è più semplice e il profilo di rischio è in parte assorbito dalla disciplina della direttiva EMD2 (2009/110/CE) che già regola la moneta elettronica tradizionale. Gli emittenti di EMT sono tipicamente istituti di moneta elettronica (IMEL) o enti creditizi, già sottoposti a requisiti prudenziali specifici.

Questa differenza giustifica un trattamento parzialmente diverso: il Titolo IV MiCA (dedicato agli EMT) integra e adatta il regime generale, modulando i requisiti alle caratteristiche peculiari di questi strumenti. I piani di risanamento e rimborso sono obblighi comuni ad entrambe le categorie, ma i termini di adempimento tengono conto delle specificità operative degli emittenti di EMT.

Piano di risanamento: contenuto e funzione

L'articolo 46 MiCA - richiamato dall'art. 55 - disciplina il piano di risanamento che ogni emittente di ART/EMT deve predisporre e tenere aggiornato. Il piano descrive le misure che l'emittente intende adottare per ripristinare la conformità al regolamento quando indicatori definiti evidenziano un deterioramento della situazione finanziaria o operativa. Si tratta di uno strumento di gestione preventiva della crisi, che l'autorità competente può attivare imponendo all'emittente di darvi attuazione.

Per gli emittenti di EMT, l'articolo 55 stabilisce una deroga al termine ordinario dell'art. 46, par. 2: il piano deve essere notificato all'autorità competente entro sei mesi dall'offerta al pubblico o dall'ammissione alla negoziazione. L'articolo non specifica quale sia il termine ordinario per gli ART (stabilito dal par. 2 dell'art. 46 stesso, che rinvia a norme tecniche e ai termini autorizzativi), ma la deroga esplicita indica che il legislatore ha ritenuto opportuno concedere agli emittenti di EMT un periodo più disteso per completare la predisposizione del piano dopo l'avvio dell'attività.

Piano di rimborso: struttura e obblighi

L'articolo 47 MiCA disciplina il piano di rimborso, strumento destinato a governare l'uscita ordinata dal mercato dell'emittente o la cessazione dell'emissione del token. Il piano definisce le modalità con cui l'emittente rimborserà i possessori in caso di cessazione volontaria o coatta dell'attività, garantendo che i possessori ricevano il valore delle loro detenzioni in modo equo e ordinato.

Analogamente al piano di risanamento, la norma derogatoria dell'art. 55 stabilisce che per gli emittenti di EMT il piano di rimborso deve essere notificato all'autorità competente entro sei mesi dall'offerta al pubblico o dall'ammissione alla negoziazione, in deroga al par. 3 dell'art. 47. Questo termine allineato con quello del piano di risanamento semplifica il calendario degli adempimenti per gli emittenti di EMT all'inizio della propria attività.

Coordinamento con la disciplina degli istituti di moneta elettronica

Gli emittenti di EMT, nella generalità dei casi, sono IMEL (istituti di moneta elettronica) o enti creditizi già autorizzati ai sensi della direttiva 2009/110/CE (EMD2) e, in prospettiva, della EMD3 in discussione. Questi soggetti sono già tenuti a predisporre piani di risanamento e di rimborso nell'ambito della loro supervisione prudenziale. L'articolo 55 non esenta gli emittenti di EMT dagli obblighi MiCA paralleli, ma il coordinamento con le autorità di vigilanza bancaria e degli IMEL consente una gestione integrata dei due set di obblighi.

Il rinvio «mutatis mutandis» implica che nell'applicazione degli articoli 46 e 47 agli EMT si tengano conto delle specifiche caratteristiche di questi token: in particolare, il valore di rimborso è ancorato a una singola valuta ufficiale, il che semplifica notevolmente il calcolo del corrispettivo da riconoscere ai possessori rispetto all'ART con paniere diversificato.

Implicazioni pratiche per gli emittenti

Un emittente di EMT che lancia il proprio token deve inserire nel programma di compliance il termine dei sei mesi per la notifica di entrambi i piani. È consigliabile avviare la predisposizione dei piani contestualmente alla preparazione del white paper, in modo da avere bozze consolidate già al momento dell'offerta al pubblico, e aggiornare i piani in coincidenza con ogni revisione materiale del modello operativo o della struttura della riserva di fondi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando un emittente di EMT deve notificare il piano di risanamento?

L'art. 55 MiCA stabilisce in deroga all'art. 46, par. 2, che il piano di risanamento deve essere notificato all'autorità competente entro sei mesi dalla data dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione del token di moneta elettronica.

Qual è la differenza tra piano di risanamento e piano di rimborso per gli EMT?

Il piano di risanamento (art. 46) descrive le misure per ripristinare la conformità in caso di deterioramento della situazione dell'emittente: è uno strumento di gestione preventiva della crisi. Il piano di rimborso (art. 47) disciplina le modalità di restituzione del valore ai possessori in caso di cessazione dell'attività o liquidazione dell'emittente: è uno strumento di uscita ordinata dal mercato. Entrambi devono essere notificati entro sei mesi per gli emittenti di EMT.

Un emittente di EMT già autorizzato come IMEL deve predisporre piani separati rispetto a quelli richiesti dalla direttiva EMD2?

Sì. MiCA impone obblighi aggiuntivi rispetto alla normativa IMEL/bancaria. I piani predisposti ai sensi di MiCA hanno contenuto e finalità specifici per i cripto-asset e devono essere notificati all'autorità competente MiCA (che può coincidere o meno con quella bancaria). È tuttavia consigliabile coordinare i piani MiCA con quelli prudenziali già esistenti, per evitare incongruenze e duplicazioni operative.

Cosa succede se l'emittente di EMT non notifica i piani entro sei mesi?

La mancata o tardiva notifica costituisce una violazione del Regolamento MiCA soggetta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 111 e seguenti. L'autorità competente può imporre misure correttive, comprese sanzioni pecuniarie. Inoltre, la carenza dei piani può incidere sulla valutazione di affidabilità dell'emittente in sede di supervisione continua.

Il rinvio mutatis mutandis all'art. 46 e 47 comporta l'applicazione integrale di tutte le disposizioni del Capo 6 del Titolo III?

Il rinvio all'intero Capo 6 è integrale, salvo le due deroghe espresse ai termini di notifica stabilite dall'art. 55. Tutte le altre disposizioni degli artt. 46 e 47 (contenuto dei piani, obblighi di aggiornamento, poteri dell'autorità di imporne l'attuazione) si applicano agli emittenti di EMT nella stessa misura in cui si applicano agli emittenti di ART, con i necessari adattamenti alle caratteristiche specifiche degli EMT.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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