Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 — Piani di risanamento e di rimborso

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Art. 55 Reg. (UE) 2023/1114 — Piani di risanamento e di rimborso

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Il titolo III, capo 6, si applica mutatis mutandis agli emittenti di token di moneta elettronica.

In deroga all’articolo 46, paragrafo 2, la data entro cui il piano di risanamento deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, la data entro cui il piano di rimborso deve essere notificato all’autorità competente è, per gli emittenti di token di moneta elettronica, entro sei mesi dalla data dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

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